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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35910/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Forlì dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e, conseguentemente, la condannava alla pena di euro 400 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per "valutazione arbitraria della prova indiziaria" e all'art. 27 della Costituzione per avere il Tribunale attribuito rilievo probatorio al silenzio dell'imputata.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. anche in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 83, comma 9, D.L. n. 18 del 2020.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché "grave errore di valutazione per attribuzione di rilevanza a fatti non riportati nell'imputazione". [OSCURATO:PERSONA]

1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (pur tenendo conto delle sospensioni del decorso di detta causa estintiva: dal 27.9.2018 al 13.2.2019 e dal 13.2.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento dell'imputata, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'applicazione dell'art. 83 D.L. n. 137 del 2020 e dal 4.2.2021 al 18.2.2021 per legittimo impedimento di difensore).

Va sottolineato, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).

E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen.

Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Forlì dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e, conseguentemente, la condannava alla pena di euro 400 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per "valutazione arbitraria della prova indiziaria" e all'art. 27 della Costituzione per avere il Tribunale attribuito rilievo probatorio al silenzio dell'imputata. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. anche in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 83, comma 9, D.L. n. 18 del 2020. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché "grave errore di valutazione per attribuzione di rilevanza a fatti non riportati nell'imputazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (pur tenendo conto delle sospensioni del decorso di detta causa estintiva: dal 27.9.2018 al 13.2.2019 e dal 13.2.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento dell'imputata, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'applicazione dell'art. 83 D.L. n. 137 del 2020 e dal 4.2.2021 al 18.2.2021 per legittimo impedimento di difensore). Va sottolineato, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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