Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 40283/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 173-19274/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14 dicembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale del medesimo capoluogo il 17 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante contestai:a ex art. 416 bis 1 cod. pen. (uso del metodo evocativo mafioso nella domanda estorsiva), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha già dato conto della ontologica e giuridica consistenza "dichiarativa" della circostanza aggravante speciale del metodo mafioso, per avere evocato la presenza sul territorio di una consorteria mafiosa ed averne funzionalizzato la efficacia intimiclatoria alla domanda estorsiva, pur prescindendo dalla effettiva persuasività sortita dalla evocazione].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27/9/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 173-19274/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14 dicembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale del medesimo capoluogo il 17 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante contestai:a ex art. 416 bis 1 cod. pen. (uso del metodo evocativo mafioso nella domanda estorsiva), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha già dato conto della ontologica e giuridica consistenza "dichiarativa" della circostanza aggravante speciale del metodo mafioso, per avere evocato la presenza sul territorio di una consorteria mafiosa ed averne funzionalizzato la efficacia intimiclatoria alla domanda estorsiva, pur prescindendo dalla effettiva persuasività sortita dalla evocazione]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/202
Sentenza Cassazione n. 40283/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris