CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 14472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 29/09/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1668/2020 emessa in data 29/09/20 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n.42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Va peraltro rilevato che la sentenza di patteggiamento è stata impugnata deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento del reato con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che attengono unicamente alle violazioni di legge in punto di espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] li re estensore Il