CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2021
Cassazione n. 09270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con ordinanza depositata in data 28.6.2021 il Tribunale di Parma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Parma aveva respinto l'istanza presentata in data 30.4.2019 da [OSCURATO:PERSONA], relativa alla identificazione del detenuto come il soggetto condannato dal titolo in espiazione. Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era stato presente nei giudizi di merito, e che l'assunto della parte, secondo il quale era stato giudicato e condannato suo fratello gemello, non era attendibile, dato che era stato indicato che i due gemelli erano nati lo stesso giorno, ma in località tra loro assai distanti. Con l'opposizione la parte aveva dedotto che egli e suo fratello non erano gemelli, ed erano nati a circa due anni di distanza. L'ordinanza impugnata, nel respingere l'opposizione, ha evidenziato che nel corso del processo l'istante, presente, era stato riconosciuto da un teste in ragione di una vistosa cicatrice al sopracciglio sinistro. Con ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la nullità del giudizio per omessa notifica dell'avviso dell'udienza al tutore di [OSCURATO:PERSONA] e per la omessa partecipazione all'udienza della parte mediante collegamento da remoto. Il primo motivo è generico. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non dovuto l'avviso al tutore dell'interdetto legale, la difesa ha denunciato la omessa valutazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 25.7.2019, atto che non veniva allegato al ricorso e del quale, nemmeno, veniva indicata la posizione nel fascicolo processuale. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La parte, detenuta in carcere posto fuori dal distretto del giudice procedente, è stata sentita dal magistrato di sorveglianza. La difesa ha denunciato che alla parte doveva essere assicurata la partecipazione da remoto all'udienza, ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137/2020. Tale normativa, peraltro, si applica solo, in ragione del contesto emergenziale, alle udienze nelle quali è prevista la presenza fisica delle parti, il che non è con riguardo alle udienze in camera di consiglio con parte detenuta in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice. Pertanto, va dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore F Il Presidente eetzavh i x [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO