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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16642/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen., mentre, ritenendo le attenuanti prevalenti sulla aggravante della recidiva, ha rideterminato la pena in mesi sei dì reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle diminuzioni applicate per l'attenuante di cui all'art.89 cod. pen. e per le attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché dalla motivazione della sentenza emerge in maniera chiara che la Corte di appello ha operato una doppia diminuzione di pena per l'art. 89 cod. pen. e per l'art 62 bis cod. pen. (in conformità alla previsione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) sia pure in misura inferiore a quella massima consentita ("fino a un terzo") per ciascuna di esse, spiegando che la pena così determinata risultava congrua alla gravità de fatto e alla personalità dell'imputato; Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen., mentre, ritenendo le attenuanti prevalenti sulla aggravante della recidiva, ha rideterminato la pena in mesi sei dì reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle diminuzioni applicate per l'attenuante di cui all'art.89 cod. pen. e per le attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché dalla motivazione della sentenza emerge in maniera chiara che la Corte di appello ha operato una doppia diminuzione di pena per l'art. 89 cod. pen. e per l'art 62 bis cod. pen. (in conformità alla previsione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) sia pure in misura inferiore a quella massima consentita ("fino a un terzo") per ciascuna di esse, spiegando che la pena così determinata risultava congrua alla gravità de fatto e alla personalità dell'imputato; Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10
Sentenza Cassazione n. 16642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris