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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13188/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 23 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di danneggiamento aggravato e porto di un coltello da cucina.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, ha evidenziato l'irrilevanza del mancato rinvenimento del coltello in considerazione dell'accertata attendibilità dei testimoni che hanno riferito l'utilizzo del coltello da parte dell'imputato e della compatibilità tra i danni cagionati al defibrillatore e l'utilizzo di un'arma da taglio (pagina 3 della sentenza), argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 23 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di danneggiamento aggravato e porto di un coltello da cucina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, ha evidenziato l'irrilevanza del mancato rinvenimento del coltello in considerazione dell'accertata attendibilità dei testimoni che hanno riferito l'utilizzo del coltello da parte dell'imputato e della compatibilità tra i danni cagionati al defibrillatore e l'utilizzo di un'arma da taglio (pagina 3 della sentenza), argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbrai
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