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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17146/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso exlege dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1152/2022depositata il 13/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1152/2022, pubblicata il13 aprile 2022, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettata la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA]Occhio nei confronti della Autorità di bacinodistrettuale dell’Appennino meridionale, volta all’adeguamento deltrattamento retributivo da lui percepito quale Segretario generaleNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026dell’Autorità e alla conseguente condanna dell’ente al pagamento delledifferenze retributive.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, propone ricorso ilD’Occhio sulla base di cinque motivi.Resiste l’Autorità con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 19, 24, 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.Sostiene che le funzioni del Segretario generale dell’Autorità, comedescritte nella legge istitutiva (art. 12 della legge n. 183 del 1989) e comedettagliate nei regolamenti di organizzazione che si sono susseguiti, sonoequivalenti a quelle di un dirigente generale.

Ne conseguirebbe l’erroneitàdella sentenza impugnata, che, sul presupposto dell’esistenza di unaregolamentazione di rango legislativo del trattamento economico delSegretario generale e della specialità della disciplina contenuta nellostesso art. 12 e nell’art. 13 della legge n. 253 del 1990, ha ritenutoprevalenti tali disposizioni rispetto a quelle dettate dal d.lgs. n. 165 del2001 in materia di trattamento economico dei dirigenti chiamati a ricoprireincarichi di uffici dirigenziali di livello generale.In particolare, l’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, nello stabilire che iltrattamento economico dei dirigenti generali deve assumere comeparametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratticollettivi per le aree dirigenziali, imporrebbe di determinare il trattamentodi dirigenti con mansioni equivalenti in deroga alla contrattazionecollettiva.Ciò inoltre determinerebbe secondo il ricorrente una disparità ditrattamento ingiustificata e lesiva anche dell’art. 45 dello stesso d.lgs. n.165 del 2001.1.1.

Il motivo non può trovare accoglimento.Numero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026È certamente corretto affermare che il d.lgs. n. 165 del 2001 pone, nelladisciplina del trattamento economico del personale dirigenziale e nondirigenziale (rispettivamente artt. 24 e 45), una riserva di competenza infavore della contrattazione collettiva; ed è altrettanto vero che per ititolari di uffici dirigenziali generali tale riserva si specifica nella necessitàche il contratto individuale, per il trattamento economico fondamentale,assuma come parametri di base i valori economici massimi contemplatidai contratti collettivi per le aree dirigenziali (art. 24, comma 2).Nondimeno, tali previsioni – oltre a non avere rango superiore a quelloordinario e a essere pertanto sempre derogabili dal legislatore ordinariostatale entro limiti di ragionevolezza – non trovano applicazione alleipotesi in cui il rapporto del dirigente con l’Amministrazione sia regolato,per espressa previsione di legge, da un contratto di diritto privato.Va infatti rammentato che l'avvenuta generale contrattualizzazione deirapporti di lavoro non comporta che, ove un determinato rapporto con laP.A. sia qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni, anchequest'ultimo debba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina,ponendosi tale soluzione - tenuto anche conto della non integraleparificazione della disciplina generale del pubblico impiego a quella deirapporti di diritto privato - in contrasto con il principio secondo cui la leggeposteriore di portata generale non deroga alla legge speciale anteriore(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8985 del 15/04/2010, Sez.

L, Sentenza n.30073 del 19/11/2019).Nel caso in esame, l’art. 13, comma 2, della legge n. 253 del 1990 – cheha dettato disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183,recante l’istituzione delle Autorità di bacino e la disciplina delle mansionidei loro segretari generali – espressamente prevede che «[i]l rapporto dilavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di dirittoprivato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque annisalvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello diNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autoritàdi bacino di rilievo nazionale», mentre il successivo comma 3, demanda ladeterminazione del trattamento economico del segretario generale a un«decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con ilMinistro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascunaautorità di bacino».1.2.

L’inapplicabilità della disciplina sul rapporto dirigenziale nel pubblicoimpiego priva di fondamento anche l’invocazione del principio di parità ditrattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001.1.3.

Neppure il richiamo fatto dal ricorrente alla giurisprudenzacostituzionale appare conferente.Le sentenze della Corte costituzionale che egli cita (Corte cost. n. 81 del2019 e n. 314 del 2003, come altre successive) si riferiscono a normecontenute in leggi regionali, alle quali è precluso invadere il campo dellacontrattazione collettiva in materia di trattamento economico del rapportodi lavoro, non già perché quelle norme siano in assoluto inderogabili,quanto perché il rinvio alla contrattazione collettiva è contenuto in leggistatali e la disciplina del rapporto di lavoro rientra in una materia,“l’ordinamento civile”, per la quale l’art. 117, secondo comma, lett. l),Cost., pone una riserva di competenza statale esclusiva.Nella specie, il trattamento economico del segretario generale delleautorità di bacino è regolato da una legge statale, sia pure mediante rinvioa un decreto interministeriale, senza che sia dunque ravvisabile alcunaesorbitanza di competenza.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 414, primocomma, n. 4, c.p.c.Sostiene che la Corte territoriale - nel confermare il giudizio diinsufficienza formulato dal giudice di primo grado in ordine alle allegazionicontenute nel ricorso introduttivo a proposito degli indici Istat – avrebbeNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026violato l’art. 414 c.p.c.

Indicando il titolo in forza del quale chiedeva larivalutazione Istat delle somme a lui corrisposte, il ricorrente ritiene diaver assolto agli oneri allegatori richiesti e addebita al giudice di merito dinon aver operato la rivalutazione, nonostante che gli indici Istatcostituiscano fatti notori.2.1.

Il motivo è fondato.La Corte territoriale ha rigettato il motivo d’appello concernentel’adeguamento della retribuzione agli indici Istat, affermando: «nel corpodel ricorso di primo grado la domanda è stata formulata rivendicando ildiritto alla rivalutazione “ai sensi delle variazioni degli indici Istat” sulpresupposto che “come si evince dalle busta paga esibite” il ricorrente nonl’avrebbe percepito, omettendo di allegare sia le tabelle Istat, sia, comeevidenziato anche dal giudice di prime cure, alcun elemento sulla scortadel quale effettuare il calcolo dell’importo preteso che risulterebbe dunquenon quantificabile nemmeno a mezzo di c.t.u.».Pur senza menzionare l’art. 414 c.p.c., la Corte d’appello di Napoli hadunque rigettato il motivo d’appello perché, concordando con lavalutazione compiuta dal giudice di prime cure, ha ravvisato nell’originarioricorso introduttivo del D’Occhio una carenza di allegazione attinenteall’esposizione degli elementi di diritto sui quali la domanda diadeguamento della retribuzione si fondava.In tal modo, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi chequesta Corte costantemente afferma a proposito dell’interpretazionedell’atto introduttivo e dell’art. 414 c.p.c.Da tempo infatti la giurisprudenza di legittimità si è attestatasull’affermazione secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità delricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancatadeterminazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizionedegli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domandastessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementiNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivodell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede dilegittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazioneesatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare unacompiuta difesa.

Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusanell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive,allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario dilavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la sommacomplessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste lespettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggianalitici (Cass.,.

Sez.

L, Sentenza n. 16855 del 10/11/2003, Sez.

L,Sentenza n. 17991 del 09/07/2018).Tale principio, opportunamente adattato, implica che, ove la sommarichiesta sia costituita dalla differenza tra l’importo della retribuzionepercepita e quello ottenuto mediante la rivalutazione di tale retribuzionesecondo gli indici Istat, il lavoratore assolve agli oneri allegatorisemplicemente indicando il periodo temporale di svolgimento dell’attivitàlavorativa e l’ammontare della retribuzione percepita, anche medianterinvio alle buste paga opportunamente prodotte o ad altradocumentazione che ne attesti l’entità.Gli indici Istat, attesa la loro provenienza da organismo pubblico e laforma di loro pubblicazione, costituiscono fatti notori, che il giudice puòporre a fondamento della propria decisione anche in assenza di una lorospecifica indicazione da parte dell’attore, al pari di quanto avviene per ilsaggio legale degli interessi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 376 del11/01/2005, Sez. 2, Sentenza n. 973 del 19/01/2006).Ben poteva dunque la Corte territoriale prendere in esame la domanda e,ove avesse ritenuto applicabile la rivalutazione Istat al compensopercepito dal D’Occhio, procedere alla esatta quantificazione dell’importodovuto e condannare l’Autorità al suo pagamento in favore del lavoratore.Numero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/20262.2.

Né ricorre la carenza di specificità ex art. 366 c.p.c. che l’Autoritàcontroricorrente pone a base della sua eccezione di inammissibilità.Nel ricorso per cassazione, il D’Occhio ha infatti riprodotto sia leconclusioni rassegnate in primo grado (pag. 7), sia il contenuto del motivod’appello in cui vengono indicati i passaggi del ricorso di primo grado dovesono contenute le deduzioni relative alla propria retribuzione e al periodotemporale interessato dalla richiesta rivalutazione Istat (pagg. da 24 a27).2.3.

Dall’accoglimento del secondo motivo discende la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corted’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese di legittimità.3.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente puredenuncia la mancata rivalutazione Istat, ma da due diversi angoli visuali,riferiti rispettivamente alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia e all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – sonoassorbiti.4.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia da parte della Corteterritoriale in ordine al motivo d’appello concernente la parzialeprescrizione del credito vantato, affermata dal Tribunale in primo grado.In realtà, la Corte territoriale non è incorsa in un’omessa pronuncia sulmotivo d’appello concernente il capo della sentenza di primo grado cheaveva fatto riferimento alla prescrizione, avendo piuttosto assorbitol’esame di tale motivo una volta ritenuta infondata la domanda diadeguamento.Spetterà dunque al giudice del rinvio procedere al riesame delle questioniassorbite, limitatamente peraltro alla prescrizione della rivalutazione Istateventualmente spettante.

P.Q.MNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbitigli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso exlege dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1152/2022depositata il 13/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1152/2022, pubblicata il13 aprile 2022, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettata la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA]Occhio nei confronti della Autorità di bacinodistrettuale dell’Appennino meridionale, volta all’adeguamento deltrattamento retributivo da lui percepito quale Segretario generaleNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026dell’Autorità e alla conseguente condanna dell’ente al pagamento delledifferenze retributive.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, propone ricorso ilD’Occhio sulla base di cinque motivi.Resiste l’Autorità con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 19, 24, 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.Sostiene che le funzioni del Segretario generale dell’Autorità, comedescritte nella legge istitutiva (art. 12 della legge n. 183 del 1989) e comedettagliate nei regolamenti di organizzazione che si sono susseguiti, sonoequivalenti a quelle di un dirigente generale. Ne conseguirebbe l’erroneitàdella sentenza impugnata, che, sul presupposto dell’esistenza di unaregolamentazione di rango legislativo del trattamento economico delSegretario generale e della specialità della disciplina contenuta nellostesso art. 12 e nell’art. 13 della legge n. 253 del 1990, ha ritenutoprevalenti tali disposizioni rispetto a quelle dettate dal d.lgs. n. 165 del2001 in materia di trattamento economico dei dirigenti chiamati a ricoprireincarichi di uffici dirigenziali di livello generale.In particolare, l’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, nello stabilire che iltrattamento economico dei dirigenti generali deve assumere comeparametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratticollettivi per le aree dirigenziali, imporrebbe di determinare il trattamentodi dirigenti con mansioni equivalenti in deroga alla contrattazionecollettiva.Ciò inoltre determinerebbe secondo il ricorrente una disparità ditrattamento ingiustificata e lesiva anche dell’art. 45 dello stesso d.lgs. n.165 del 2001.1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.Numero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026È certamente corretto affermare che il d.lgs. n. 165 del 2001 pone, nelladisciplina del trattamento economico del personale dirigenziale e nondirigenziale (rispettivamente artt. 24 e 45), una riserva di competenza infavore della contrattazione collettiva; ed è altrettanto vero che per ititolari di uffici dirigenziali generali tale riserva si specifica nella necessitàche il contratto individuale, per il trattamento economico fondamentale,assuma come parametri di base i valori economici massimi contemplatidai contratti collettivi per le aree dirigenziali (art. 24, comma 2).Nondimeno, tali previsioni – oltre a non avere rango superiore a quelloordinario e a essere pertanto sempre derogabili dal legislatore ordinariostatale entro limiti di ragionevolezza – non trovano applicazione alleipotesi in cui il rapporto del dirigente con l’Amministrazione sia regolato,per espressa previsione di legge, da un contratto di diritto privato.Va infatti rammentato che l'avvenuta generale contrattualizzazione deirapporti di lavoro non comporta che, ove un determinato rapporto con laP.A. sia qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni, anchequest'ultimo debba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina,ponendosi tale soluzione - tenuto anche conto della non integraleparificazione della disciplina generale del pubblico impiego a quella deirapporti di diritto privato - in contrasto con il principio secondo cui la leggeposteriore di portata generale non deroga alla legge speciale anteriore(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8985 del 15/04/2010, Sez. L, Sentenza n.30073 del 19/11/2019).Nel caso in esame, l’art. 13, comma 2, della legge n. 253 del 1990 – cheha dettato disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183,recante l’istituzione delle Autorità di bacino e la disciplina delle mansionidei loro segretari generali – espressamente prevede che «[i]l rapporto dilavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di dirittoprivato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque annisalvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello diNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autoritàdi bacino di rilievo nazionale», mentre il successivo comma 3, demanda ladeterminazione del trattamento economico del segretario generale a un«decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con ilMinistro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascunaautorità di bacino».1.2. L’inapplicabilità della disciplina sul rapporto dirigenziale nel pubblicoimpiego priva di fondamento anche l’invocazione del principio di parità ditrattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001.1.3. Neppure il richiamo fatto dal ricorrente alla giurisprudenzacostituzionale appare conferente.Le sentenze della Corte costituzionale che egli cita (Corte cost. n. 81 del2019 e n. 314 del 2003, come altre successive) si riferiscono a normecontenute in leggi regionali, alle quali è precluso invadere il campo dellacontrattazione collettiva in materia di trattamento economico del rapportodi lavoro, non già perché quelle norme siano in assoluto inderogabili,quanto perché il rinvio alla contrattazione collettiva è contenuto in leggistatali e la disciplina del rapporto di lavoro rientra in una materia,“l’ordinamento civile”, per la quale l’art. 117, secondo comma, lett. l),Cost., pone una riserva di competenza statale esclusiva.Nella specie, il trattamento economico del segretario generale delleautorità di bacino è regolato da una legge statale, sia pure mediante rinvioa un decreto interministeriale, senza che sia dunque ravvisabile alcunaesorbitanza di competenza.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 414, primocomma, n. 4, c.p.c.Sostiene che la Corte territoriale - nel confermare il giudizio diinsufficienza formulato dal giudice di primo grado in ordine alle allegazionicontenute nel ricorso introduttivo a proposito degli indici Istat – avrebbeNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026violato l’art. 414 c.p.c. Indicando il titolo in forza del quale chiedeva larivalutazione Istat delle somme a lui corrisposte, il ricorrente ritiene diaver assolto agli oneri allegatori richiesti e addebita al giudice di merito dinon aver operato la rivalutazione, nonostante che gli indici Istatcostituiscano fatti notori.2.1. Il motivo è fondato.La Corte territoriale ha rigettato il motivo d’appello concernentel’adeguamento della retribuzione agli indici Istat, affermando: «nel corpodel ricorso di primo grado la domanda è stata formulata rivendicando ildiritto alla rivalutazione “ai sensi delle variazioni degli indici Istat” sulpresupposto che “come si evince dalle busta paga esibite” il ricorrente nonl’avrebbe percepito, omettendo di allegare sia le tabelle Istat, sia, comeevidenziato anche dal giudice di prime cure, alcun elemento sulla scortadel quale effettuare il calcolo dell’importo preteso che risulterebbe dunquenon quantificabile nemmeno a mezzo di c.t.u.».Pur senza menzionare l’art. 414 c.p.c., la Corte d’appello di Napoli hadunque rigettato il motivo d’appello perché, concordando con lavalutazione compiuta dal giudice di prime cure, ha ravvisato nell’originarioricorso introduttivo del D’Occhio una carenza di allegazione attinenteall’esposizione degli elementi di diritto sui quali la domanda diadeguamento della retribuzione si fondava.In tal modo, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi chequesta Corte costantemente afferma a proposito dell’interpretazionedell’atto introduttivo e dell’art. 414 c.p.c.Da tempo infatti la giurisprudenza di legittimità si è attestatasull’affermazione secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità delricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancatadeterminazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizionedegli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domandastessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementiNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivodell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede dilegittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazioneesatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare unacompiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusanell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive,allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario dilavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la sommacomplessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste lespettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggianalitici (Cass.,. Sez. L, Sentenza n. 16855 del 10/11/2003, Sez. L,Sentenza n. 17991 del 09/07/2018).Tale principio, opportunamente adattato, implica che, ove la sommarichiesta sia costituita dalla differenza tra l’importo della retribuzionepercepita e quello ottenuto mediante la rivalutazione di tale retribuzionesecondo gli indici Istat, il lavoratore assolve agli oneri allegatorisemplicemente indicando il periodo temporale di svolgimento dell’attivitàlavorativa e l’ammontare della retribuzione percepita, anche medianterinvio alle buste paga opportunamente prodotte o ad altradocumentazione che ne attesti l’entità.Gli indici Istat, attesa la loro provenienza da organismo pubblico e laforma di loro pubblicazione, costituiscono fatti notori, che il giudice puòporre a fondamento della propria decisione anche in assenza di una lorospecifica indicazione da parte dell’attore, al pari di quanto avviene per ilsaggio legale degli interessi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 376 del11/01/2005, Sez. 2, Sentenza n. 973 del 19/01/2006).Ben poteva dunque la Corte territoriale prendere in esame la domanda e,ove avesse ritenuto applicabile la rivalutazione Istat al compensopercepito dal D’Occhio, procedere alla esatta quantificazione dell’importodovuto e condannare l’Autorità al suo pagamento in favore del lavoratore.Numero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/20262.2. Né ricorre la carenza di specificità ex art. 366 c.p.c. che l’Autoritàcontroricorrente pone a base della sua eccezione di inammissibilità.Nel ricorso per cassazione, il D’Occhio ha infatti riprodotto sia leconclusioni rassegnate in primo grado (pag. 7), sia il contenuto del motivod’appello in cui vengono indicati i passaggi del ricorso di primo grado dovesono contenute le deduzioni relative alla propria retribuzione e al periodotemporale interessato dalla richiesta rivalutazione Istat (pagg. da 24 a27).2.3. Dall’accoglimento del secondo motivo discende la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corted’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese di legittimità.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente puredenuncia la mancata rivalutazione Istat, ma da due diversi angoli visuali,riferiti rispettivamente alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia e all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – sonoassorbiti.4. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia da parte della Corteterritoriale in ordine al motivo d’appello concernente la parzialeprescrizione del credito vantato, affermata dal Tribunale in primo grado.In realtà, la Corte territoriale non è incorsa in un’omessa pronuncia sulmotivo d’appello concernente il capo della sentenza di primo grado cheaveva fatto riferimento alla prescrizione, avendo piuttosto assorbitol’esame di tale motivo una volta ritenuta infondata la domanda diadeguamento.Spetterà dunque al giudice del rinvio procedere al riesame delle questioniassorbite, limitatamente peraltro alla prescrizione della rivalutazione Istateventualmente spettante. P.Q.MNumero registro generale 24510/2022Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 17146/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbitigli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17146/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris