CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di AnconaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Ancona dichiaraval'inammissibilità dell'impugnazione proposta [OSCURATO:PERSONA] contro ilprovvedimento di rigetto nella richiesta di restituzione di dispositivi informatici etelefoni cellulari.2. Avverso tale provvedimento ricorreva per Cassazione personalmente indata 13 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] Madonna3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimatoai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la leggen. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.)4.All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]