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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 31499/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] . che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Vasto, il 19/03/2018).

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l'imputato ha riportato tre denunce per il medesimo fatto nell'arco di tempo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/02/2018, e non già che il reato di guida senza patente sia stato commesso entro due anni da una precedente sentenza o da un decreto penale irrevocabili.

La sentenza impugnata ha poi ignorato l'esistenza di presupposti per valutare l'eventuale riconoscimento delle circostanze generiche.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, nonché reiterativo di doglianze cui la Corte distrettuale ha fornito risposte congrue e corrette in diritto.

2. Premesso che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez.

4. N. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc.

Dedominici, Rv. 273405 - 01; Sez. 4, r. 6163 del 24/10/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272209 - 01; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 270707 - 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc.

S, Rv. 268247 - 01), deve osservarsi che tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio", formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che, ai fini della recidiva, occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401).

Detta impostazione va confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

In tal senso il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stat accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione.

Ciò, del resto, trova conferma nella disposizione di cui all'art. 8-bis della legge n. 689/81, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste.

Ne discende la necessità che la "reiterazione" dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di "recidiva nel biennio" che integra il reato in disamina - si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretto uso della normativa e dei principi di diritto dianzi accennati.

Essa, infatti, rileva che, dagli atti del fascicolo processuale (utilizzabili per la scelta del rito), risulta che il verbale n. 630587522-0134857, redatto il 24/02/2018, con cui è stata comminata la sanzione amministrativa di cui all'art. 116 cod. strada, non è stato opposto dall'odierno imputato, né in via amministrativa né in via giurisdizionale, e che - con riferimento ai verbali n. 837059728, redatto il 3:1./10/2017, e n. 938575827, redatto il 29/01/2018 — la Prefettura di Chieti ha adottato ordinanza ingiuntiva (prot. n. 21911/2018), egualmente non opposta dal Battaglia.

La Corte di appello ha, quindi„ correttamente concluso che la recidiva specifica nel biennio si è effettivamente verificata, sì che l'imputato deve ritenersi responsabile del reato ascrittogli.

Del tutto generica si appalesa poi la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ordine alle quali, peraltro, la Corte di merito fornisce adeguata motivazione, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato (desumibile dal tenore del certificato del casellario, ove risultano plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona) e all'insussistenza di elementi positivi per riconoscerle.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] . che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Vasto, il 19/03/2018). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l'imputato ha riportato tre denunce per il medesimo fatto nell'arco di tempo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24/02/2018, e non già che il reato di guida senza patente sia stato commesso entro due anni da una precedente sentenza o da un decreto penale irrevocabili. La sentenza impugnata ha poi ignorato l'esistenza di presupposti per valutare l'eventuale riconoscimento delle circostanze generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, nonché reiterativo di doglianze cui la Corte distrettuale ha fornito risposte congrue e corrette in diritto. 2. Premesso che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4. N. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. Dedominici, Rv. 273405 - 01; Sez. 4, r. 6163 del 24/10/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272209 - 01; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 270707 - 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 268247 - 01), deve osservarsi che tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio", formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che, ai fini della recidiva, occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401). Detta impostazione va confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". In tal senso il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stat accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Ciò, del resto, trova conferma nella disposizione di cui all'art. 8-bis della legge n. 689/81, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Ne discende la necessità che la "reiterazione" dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di "recidiva nel biennio" che integra il reato in disamina - si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretto uso della normativa e dei principi di diritto dianzi accennati. Essa, infatti, rileva che, dagli atti del fascicolo processuale (utilizzabili per la scelta del rito), risulta che il verbale n. 630587522-0134857, redatto il 24/02/2018, con cui è stata comminata la sanzione amministrativa di cui all'art. 116 cod. strada, non è stato opposto dall'odierno imputato, né in via amministrativa né in via giurisdizionale, e che - con riferimento ai verbali n. 837059728, redatto il 3:1./10/2017, e n. 938575827, redatto il 29/01/2018 — la Prefettura di Chieti ha adottato ordinanza ingiuntiva (prot. n. 21911/2018), egualmente non opposta dal Battaglia. La Corte di appello ha, quindi„ correttamente concluso che la recidiva specifica nel biennio si è effettivamente verificata, sì che l'imputato deve ritenersi responsabile del reato ascrittogli. Del tutto generica si appalesa poi la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ordine alle quali, peraltro, la Corte di merito fornisce adeguata motivazione, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato (desumibile dal tenore del certificato del casellario, ove risultano plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona) e all'insussistenza di elementi positivi per riconoscerle. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Decreto Cassazione n. 31499/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris