CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12477-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA] TINELLA, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 629/01/2019 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proprietaria di un parco eolico costituito da torri generatrici di energia elettrica (impianti aereogeneratori), in catasto al foglio 2, p.11e 11, 134, 135 e 110, sub. 1-2, cat. D/1, in data 09/05/2016 proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita dei pali eolici escludendo il valore della torre eolica in quanto componente impiantistico funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, I. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita pari ad euro 814,00 per le p.11e 111 e 134, e ad euro 772, per le restanti particelle, che comprendeva anche il valore della torre che compone il singolo aereogeneratore. 2. Avverso l'atto impositivo la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso che lo accoglieva ritenendo la torre parte essenziale ed insostituibile dell'impianto eolico e quindi non tassabile al pari dei macchinari. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria regionale del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, dopo aver fornito l'interpretazione della novella legislativa introdotta in materia dalla legge n. 208 del 2015, arti, comma 21, ritenendo che con tale disposizione il Legislatore avesse attenuato «il carico delle imposte locali sulle attività produttive, escludendo dal computo della rendita catastale quei beni che vengono direttamente impiegati e coinvolti nel processo produttivo, senza per questo escluderne la natura immobiliare» e che, pertanto, «Secondo una tecnica legislativa "per esclusione" dapprima si determina ciò che, in generale, ha le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni o altro elemento strutturalmente connesso), che ne accresce l'utilità ed il valore: da questo "bene complesso" si escludono tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal loro grado di solidità o di fissità», rigettava l'appello dell'Ufficio osservando che «la torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell'aereogeneratore che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l'energia elettrica», che «La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l'aerogeneratore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti fisico-meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazioni provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni»; concludeva, quindi, sostenendo che «è evidente la funzione che il palo di sostegno svolge nel processo produttivo dell'energia elettrica e nell'esercizio dell'impianto, senza considerare che le strutture in esame costituiscono un elemento positivo di reddito per il terreno e non inddono in alcun modo sulla determinazione della rendita catastale» (sentenza, pag. 4) 4. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. 5. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. 6. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo di impugnazione viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, per non avere la CTR, conformemente a quanto previsto dalle circolari nr 2/E del giorno 01/02/2016 e nr 27/E del 13/06/2016, riconosciuto il carattere di costruzione della torre eolica in considerazione dei caratteri della solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo. 2. Il ricorso, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è infondato e va rigettato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, peraltro in giudizi vertenti tra le stesse parti, ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd."imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass., Sez. 5^, n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, e Cass. Sez. 6^-5^, n. 7343 del 2021, nonché n. 1011 del 2021; v. anche, di questa Sottosezione, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020). 3. Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21, I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 4. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. 5. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo». 6. Il ricorso non offre utili elementi per discostarsi da tale interpretazione 7. Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità. La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015. 8. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.7. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso principale deve essere rigettato. 9. Con il motivo di ricorso incidentale, la controricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale proposto da essa società, trascritto per autosufficienza nel controricorso, sulle questioni dell'inesistenza di una unità immobiliare da accatastare, della retrattabilità della dichiarazione DOCFA e della violazione dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 28 del 1998. 10. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui <non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte> (Cass. n. 20718 del 2018; conf. Cass. n. 2151 del 2021). 11. Nella specie, infatti, la CTR, ritenendo che la rendita catastale di ogni singolo impianto aerogeneratore fosse quello indicato dalla società contribuente nelle dichiarazioni DOCFA, ha implicitamente rigettato il motivo di appello incidentale con cui si contestava l'esistenza stessa di una unità immobiliare da accatastare. 12. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. 13. Rilevato che la ricorrente principale, che risulta soccombente, è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, alla stessa non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della controricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm