CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24617/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 del TRIBUNALE di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 07/12/2020, il Tribunale di Massa ha confermato la sentenza del 24/06/2019 con la quale il Giudice di pace di Massa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni lievi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Massa ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., sulla base del filmato di circa 6 minuti che documenta lo svolgimento dell'azione, dal quale emergono elementi fattuali incompatibili con la ricostruzione operata dal giudice di appello; è la persona offesa che tenta di strappare di mano le mattonelle prelevate dal bagagliaio della propria auto dall'imputato, che non dà alcuna spinta alla persona offesa, che indietreggia solo per cercare di strappare le mattonelle di mano. Dopo aver ripreso il controllo materiale delle mattonelle, l'imputato riesce ad appoggiarle all'interno del bagagliaio, ancora aperto, per poi cercare di contrastare l'aggressività della persona offesa e immobilizzarla prima che passasse alle vie di fatto, sicché dal filmato si vede chiaramente che l'imputato tiene un comportamento finalizzato a difendersi dall'aggressività altrui, limitandosi a immobilizzare la persona offesa che, evidentemente per liberarsi dalla presa, è indietreggiata fino ai muro della propria abitazione. Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di appello, dal filmato si vede che l'imputato agita le braccia, ma si trova a distanza dal muro ove è appoggiata la persona offesa, il che rende errata la ricostruzione del giudice di appello, laddove il movimento delle braccia non è certo incompatibile con l'azione difensiva dell'imputato. Il contenuto del documento travisato è idoneo a incrinare irrimediabilmente la motivazione sul tema probatorio, in violazione degli artt.192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., sicché la motivazione della sentenza impugnata è fondata su una percezione del filmato che non corrisponde a quello che il filmato mostra. Sussiste poi un ragionevole dubbio alla luce delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], che non ha visto pugni, ma la persona offesa dimenare le mani per percuotere l'imputato, e di [OSCURATO:PERSONA], che non ha visto l'imputato colpire la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 2. Il ricorso, soprattutto nella parte in cui articola censure fondate sul filmato, prospetta doglianze qualificate dal ricorrente come espressione di erro res in procedendo, ma l'inosservanza delle norme richiamate, nei termini in cui sono articolate le censure, in realtà, dà corpo alla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Esemplare al riguardo è la denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e, pertanto, può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 - 02). Peraltro, la stessa articolazione delle doglianze, lì dove deduce che l'erronea percezione del filmato si è riflessa sulla motivazione della sentenza impugnata, rivela che quella dedotta, in realtà, è un'erronea ricostruzione del fatto, denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduzione, però, preclusa per la sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace dall'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5 del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il che rende ragione di un primo profilo di inammissibilità del ricorso. 3. Ulteriore profilo di inammissibilità delle doglianze relative al filmato si apprezza considerando che, anche a voler ritenere deducibile dinanzi al giudice di legittimità il vizio di travisamento della prova nel quale si sostanziano tali doglianze (deduzione, in realtà, preclusa dalla disciplina ora richiamata), mette conto osservare che tale vizio, per essere fatto valere in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).Ora, il ricorso, contesta specifici "errori percettivi" del giudice di appello, in ordine, ad esempio, all'apertura o chiusura de bagagliaio, al comportamento solo difensivo dell'imputato, ma la diffusa ricostruzione del giudice di appello (cadenzata con la specifica indicazione dell'orario cui fanno riferimenti i singoli segmenti della vicenda messi in rilievo) non nega né che la persona offesa, a un certo punto, si sia messa a gesticolare, né che sia entrata, per una brevissima frazione temporale, in contatto con l'imputato, ma descrive il complesso dell'azione, sottolineando che, a un certo punto, l'imputato aveva afferrato la persona offesa per il bavero e l'aveva spinta costringendola a indietreggiare fino a farla sbattere contro il muro. Il ricorso non mette in luce palesi e incontrovertibili difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio e quello che il giudice ne ha tratto, sicché comunque non riuscirebbe a dar corpo alla corretta denuncia di un vizio motivazionale, risolvendosi, in realtà, nella proposizione di questioni di merito volte a sollecitare al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione complessiva del dato probatorio, sicché, al riguardo, è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4. Quanto alle testimonianze di Tenerini e di Fusani, le stesse sono state compiutamente valutate dal giudice di appello, che le ha disattese valorizzando il referto del [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito dell'esame obiettivo della vittima, ha riscontrato, "escoriazioni al volto", pienamente compatibili con i pugni in faccia descritti dalla vittima. Il ricorso non si confronta il dato probatorio valorizzato dal giudice di appello risultando, anche sotto questo profilo, inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l 'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte