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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04012/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui: agli artt. 605 e 61 n. 9 cod. pen. (capi B, C e D); all'art. 479 cod. pen. (capo F); all'art. 368 cod. pen. (capo G) e all'art. 490 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen. (capo H), ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai delitti di cui ai capi B), F) e G) perché estinti per prescrizione, ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo H) perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena, e, confermata la condanna anche agli effetti penali per i reati di cui ai capi C) e D), ha rideterminato la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a quattro censure; - che in data 1 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria tramite PEC nota difensiva a firma del difensore del ricorrente; - che in data 2 e 10 dicembre 2025 il difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed ha chiesto che siano liquidate alla parte rappresentata le spese affrontate per la difesa nel grado come da nota spese allegata; - che in data 11 dicembre 2025 i difensori e procuratori speciali delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie con le quali hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed hanno chiesto che siano liquidate alle parti rappresentate le spese affrontate per la difesa nel grado come da nota spese allegata; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta, mediante quattro censure articolate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi B), C), D), F) e G), è affidato a doglianze generiche - in quanto del tutto reiterative delle censure articolate con il gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) -, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che, in particolare la doglianza articolata con riguardo all'affermazione di responsabilità di cui al capo C) non esibisce affatto il profilo di contraddittorietà eccepito, ossia, quello riferito al tempus commissi delicti, posto che nella sentenza impugnata (cfr. pag. 13 e 14 della sentenza impugnata) si sono approfonditamente spiegate, anche alla luce delle produzioni documentali effettuate dalla difesa dell'imputato, le ragioni per le quali il racc nto della parte offesa, che aveva collocato la privazione della libertà personale subita per mano dell'Assistente di P.S. [OSCURATO:PERSONA] nell'estate 2016, fosse veritiero; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla è dovuto per le spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA], perché non è stato offerto, tramite la memoria depositata, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); che nulla è neppure dovuto per le spese delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché le memorie conclusionali nel loro interesse, corredate da nota-spese, sono state tardivamente depositate, ossia in violazione del termine stabilito dall'art. 611, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. («Fino a quindici giorni prima dell'udienza [....] le parti possono presentare motivi nuovi e memorie»).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui: agli artt. 605 e 61 n. 9 cod. pen. (capi B, C e D); all'art. 479 cod. pen. (capo F); all'art. 368 cod. pen. (capo G) e all'art. 490 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen. (capo H), ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai delitti di cui ai capi B), F) e G) perché estinti per prescrizione, ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo H) perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena, e, confermata la condanna anche agli effetti penali per i reati di cui ai capi C) e D), ha rideterminato la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a quattro censure; - che in data 1 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria tramite PEC nota difensiva a firma del difensore del ricorrente; - che in data 2 e 10 dicembre 2025 il difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed ha chiesto che siano liquidate alla parte rappresentata le spese affrontate per la difesa nel grado come da nota spese allegata; - che in data 11 dicembre 2025 i difensori e procuratori speciali delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie con le quali hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed hanno chiesto che siano liquidate alle parti rappresentate le spese affrontate per la difesa nel grado come da nota spese allegata; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta, mediante quattro censure articolate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi B), C), D), F) e G), è affidato a doglianze generiche - in quanto del tutto reiterative delle censure articolate con il gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) -, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che, in particolare la doglianza articolata con riguardo all'affermazione di responsabilità di cui al capo C) non esibisce affatto il profilo di contraddittorietà eccepito, ossia, quello riferito al tempus commissi delicti, posto che nella sentenza impugnata (cfr. pag. 13 e 14 della sentenza impugnata) si sono approfonditamente spiegate, anche alla luce delle produzioni documentali effettuate dalla difesa dell'imputato, le ragioni per le quali il racc nto della parte offesa, che aveva collocato la privazione della libertà personale subita per mano dell'Assistente di P.S. [OSCURATO:PERSONA] nell'estate 2016, fosse veritiero; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla è dovuto per le spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA], perché non è stato offerto, tramite la memoria depositata, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); che nulla è neppure dovuto per le spese delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché le memorie conclusionali nel loro interesse, corredate da nota-spese, sono state tardivamente depositate, ossia in violazione del termine stabilito dall'art. 611, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. («Fino a quindici giorni prima dell'udienza [....] le parti possono presentare motivi nuovi e memorie»). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere es
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