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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 34242/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede la conferma dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 18 novembre 2021, il tribunale della libertà di Trani, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod.pen., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Trani in data 27-10-2021 relativo alle strutture esterne dell'esercizio commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero di Trani deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza e violazione dell'art. 292 cod.proc.pen. nella parte in cui si era dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di autonoma valutazione posto che lo stesso riportava invece motivazione autonoma in quanto ulteriore.e diversa rispetto alla richiesta del P.M.; - inosservanza e violazione di legge in ordine all'art. 125 cod.proc.pen. in ragione del carattere meramente apparente della motivazione sul punto del difetto di autonoma valutazione; ' - violazione e falsa applicazione dell'art. 633. cod.pen. nella misura. in cui si escludeva il fumus commissi delicti del delitto ipotizzato posto che l'area era illegittimamente occupata in quanto esorbitante dal perimetro applicativo dell'autorizzazione rilasciata per una ampiezza inferiore, come era risultato dalla disposta consulenza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I primi due motivi sono fondati posto che il provvedimento impugnato alle pagine 4-6 della motivazione contiene un ampio richiamo ai princìpi giurisprudenziali in tema di autonoma valutazione ma non effettua alcuna applicazione degli stessi al caso concreto, non spiegando per quale ragione il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Trani difetti di tale condizione di legittimità.

Tale statuizione tuttavia non travolge la legittimità del provvedimento impugnato posto che il giudice del riesame reale poneva a fondamento dell'accoglimento del riesame ulteriori e autonome ragioni rispetto alle quali l'impugnazione si rileva infondata. 2.2 Invero non fondato è il terzo motivo da che consegue il rigetto del ricorso.

Ed invero va rammentato come in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite dì questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentatívo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692).

Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché, quanto ai contestato elemento della occupazione abusiva, il tribunale di Trani con le specifiche osservazioni svolte a pagina 9 dell'ordinanza, ha spiegato perché ritiene insussistente il fumus del contestato reato posto che a fronte dell'autorizzazione richiesta per l'intera area poi occupata e del parere favorevole ottenuto in relazione alla stessa il provvedimento emesso riguardava solo una porzione della stessa; in sostanza, quindi, il giudice del riesame appare avere escluso il dolo dell'occupazione ed a fronte di tale considerazione il ricorso del p.m. sotto il profilo della violazione di legge denuncia in realtà un vizio di motivazione per travisamento di elementi probatori, ed in specie della consulenza, non rientrante però nel parametro dei vizi denunciabili con ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.

In ogni caso deve essere ricordato come la materia dell'occupazione dei suoli pubblici da parte di esercenti servizi al pubblico risulti innovata dall'art. 9 ter del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 che espressamente dispone come:" per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 422".

L'applicazione del sopra esposto dettato normativo porta ad escludere che i soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni possano essere chiamati a rispondere del delitto di occupazione illegittima in relazione alle strutture amovibili apposte su vie, piazze ed altri spazi aperti e destinate alle attività di ristorazione e somministrazione di pasti e bevande di cui al citato art. 5.

Ne consegue che il ricorso non si confronta con la specifica normativa di settore pur contestando un'occupazione illegittima di area destinata a servizi al pubblico commessa proprio nel corso del 2021 e cioè nel periodo temporale di applicazione della norma speciale introdotta dal c.d.

Decreto ristori.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. orna, 4 luglio 022 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede la conferma dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 18 novembre 2021, il tribunale della libertà di Trani, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod.pen., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Trani in data 27-10-2021 relativo alle strutture esterne dell'esercizio commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero di Trani deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza e violazione dell'art. 292 cod.proc.pen. nella parte in cui si era dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di autonoma valutazione posto che lo stesso riportava invece motivazione autonoma in quanto ulteriore.e diversa rispetto alla richiesta del P.M.; - inosservanza e violazione di legge in ordine all'art. 125 cod.proc.pen. in ragione del carattere meramente apparente della motivazione sul punto del difetto di autonoma valutazione; ' - violazione e falsa applicazione dell'art. 633. cod.pen. nella misura. in cui si escludeva il fumus commissi delicti del delitto ipotizzato posto che l'area era illegittimamente occupata in quanto esorbitante dal perimetro applicativo dell'autorizzazione rilasciata per una ampiezza inferiore, come era risultato dalla disposta consulenza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I primi due motivi sono fondati posto che il provvedimento impugnato alle pagine 4-6 della motivazione contiene un ampio richiamo ai princìpi giurisprudenziali in tema di autonoma valutazione ma non effettua alcuna applicazione degli stessi al caso concreto, non spiegando per quale ragione il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Trani difetti di tale condizione di legittimità. Tale statuizione tuttavia non travolge la legittimità del provvedimento impugnato posto che il giudice del riesame reale poneva a fondamento dell'accoglimento del riesame ulteriori e autonome ragioni rispetto alle quali l'impugnazione si rileva infondata. 2.2 Invero non fondato è il terzo motivo da che consegue il rigetto del ricorso. Ed invero va rammentato come in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite dì questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentatívo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692). Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché, quanto ai contestato elemento della occupazione abusiva, il tribunale di Trani con le specifiche osservazioni svolte a pagina 9 dell'ordinanza, ha spiegato perché ritiene insussistente il fumus del contestato reato posto che a fronte dell'autorizzazione richiesta per l'intera area poi occupata e del parere favorevole ottenuto in relazione alla stessa il provvedimento emesso riguardava solo una porzione della stessa; in sostanza, quindi, il giudice del riesame appare avere escluso il dolo dell'occupazione ed a fronte di tale considerazione il ricorso del p.m. sotto il profilo della violazione di legge denuncia in realtà un vizio di motivazione per travisamento di elementi probatori, ed in specie della consulenza, non rientrante però nel parametro dei vizi denunciabili con ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali. In ogni caso deve essere ricordato come la materia dell'occupazione dei suoli pubblici da parte di esercenti servizi al pubblico risulti innovata dall'art. 9 ter del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 che espressamente dispone come:" per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 422". L'applicazione del sopra esposto dettato normativo porta ad escludere che i soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni possano essere chiamati a rispondere del delitto di occupazione illegittima in relazione alle strutture amovibili apposte su vie, piazze ed altri spazi aperti e destinate alle attività di ristorazione e somministrazione di pasti e bevande di cui al citato art. 5. Ne consegue che il ricorso non si confronta con la specifica normativa di settore pur contestando un'occupazione illegittima di area destinata a servizi al pubblico commessa proprio nel corso del 2021 e cioè nel periodo temporale di applicazione della norma speciale introdotta dal c.d. Decreto ristori. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. orna, 4 luglio 022 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C
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