CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37709/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale &Ha Corte di appello di Campobasso, avverso la sentenza n. 463/2024 emessa il 19/12/2024 dalla Corte di Appello di Campobasso, nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentate ed assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; viste le conclusioni a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del 4 e del 7 settembre 2025;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in data 21/03/2023 dal Tribunale di Campobasso, ha pronunciato nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, previa riqualificazione del reato contestato di tentata estorsione continuata in quello di tentata violenza privata, commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di appello di Campobasso, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. rispettivamente per erronea qualificazione giuridica dei fatti e per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il reato di estorsione tentata con argomenti disancorati dagli esiti dell'attività istruttoria e in contrasto con la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal primo giudice: la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe effettuato una valutazione erronea e parcellizzata degli episodi avvenuti presso l'esercizio commerciale della p.o. [OSCURATO:PERSONA], il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", concretizzatisi in minacce, anche di morte, rivolte sia al [OSCURATO:PERSONA] sia alla sua amica (e poi compagna), [OSCURATO:PERSONA], al fine di indurre il primo a lasciare il locale da lui gestito a favore delle due imputate. Il ricorrente, in particolare, lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per l'erronea valutazione delle risultanze processuali e conseguente ricostruzione errata del fatto da parte della Corte territoriale, secondo la quale i comportamenti minacciosi e molesti posti in essere dalle due imputate (nelle date del 19 e 27 luglio e 11 agosto 2019) sarebbero stati diretti non già al [OSCURATO:PERSONA] - quale tentata estorsione per indurlo al rilascio del locale a loro favore - bensì alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale le due donne intimavano di uscire dal locale, avendo evidentemente "delle faccende in sospeso" tra loro, senza invece intimarla di adoperarsi affinché il [OSCURATO:PERSONA] stesso rinunciasse all'attività commerciale; inoltre, il P.G. censura l'omessa valutazione, in alternativa, dell'ipotesi di lieve entità introdotta a seguito della sentenza n. 120/2023 della Corte costituzionale, nonché l'omessa riqualificazione del fatto, quanto meno, nel reato di minacce aggravate procedibili d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che la Corte territoriale ha effettuato una "interpretazione del tutto nuova della condotta contestata" senza evidenziare "incompletezze o incoerenza logica della sentenza emessa dal primo giudice" (v. p. 5 ricorso): i vizi denunciati riguarderebbero la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale secondo la quale, come narrato dal [OSCURATO:PERSONA], "le imputate, sulla base di un prestito di euro 3.000,00 effettuato al [OSCURATO:PERSONA] dal padre della [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], ritenevano di essere titolari di un diritto di titolarità dell'esercizio commerciale, ragion per cui avrebbero posto in essere una serie di condotte minacciose affinché il legittimo proprietario rinunciasse alla gestione del ristorante in loro favore, circostanze queste pienamente provate ma a fronte delle quali alcuna motivazione è dato rinvenire in sentenza" (v. pp. 5-6 ricorso). [OSCURATO:PERSONA] pit t.t.vat: W 1. Il ricorso è inammissibile in qua o anifèstannente infondatt, risolvendosi nell'invocare una diversa interpretazione delle fonti di prova, di cui si lamenta l'illogicità. 2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attese le rispettive interazioni. 3. Occorre in via preliminare osservare che il ricorrente, pur evocando vizi della motivazione, ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. E' infatti preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso concreto la Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e, con motivazione esaustiva, non contraddittoria e immune da vizi logici, ai fini dell'esclusione della penale responsabilità delle imputate per il delitto contestato di tentata estorsione, ha compiutamente spiegato come le prove acquisite, ed in primis il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e della telefonata fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10.34 circa (con trascrizione a foglio 78 del fascicolo per il dibattimento), ricordate anche dal ricorrente, inducano a concludere che le condotte minatorie poste in essere dalle imputate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] erano finalizzate ad impedirle di frequentare l'esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA] e non già ad adoperarsi affinché quest'ultimo rinunciasse alla gestione del ristorante in favore delle imputate stesse, a prescindere dalle loro eventuali pretese creditorie nei confronti dell'uomo; donde la configurabilità del delitto di violenza privata, essendo state poste in essere minacce tese a costringere la [OSCURATO:PERSONA] a non frequentare il locale. A tal fine, la Corte territoriale (v. p.5 sentenza) valorizza un significativo passaggio della citata telefonata, dalla quale si evince chiaramente come la [OSCURATO:PERSONA] non tollerava che la [OSCURATO:PERSONA] frequentasse il ristorante ("Pina io non ce l'ho con te, però i sfregi me li hai fatti, te e quegli altri bastardi che ti stanno intorno... Avete giocato con me ma avete giocato anche sui miei figli, ma adesso avete finito Pina... Pina me lo fai un piacere? Vattene!... Vuoi andare con [OSCURATO:PERSONA], sono amica tua, non me ne frega un cazzo, te l'ho detto sempre, vai a casa tua o ti fai portare a casa tua Pina, ma a Caste/lino non ci devi mettere passo, va bene?). 4. Quanto alla richiesta di diversa qualificazione giuridica della condotta, quantomeno, in minacce aggravate dalle più persone riunite, va segnalato che la compresenza non è oggetto di puntuale contestazione nell'imputazione, né risulta univocamente dal compendio istruttorio riportato nella sentenza di merito; del resto, la Corte territoriale, in ordine alla riqualificazione della condotta in violenza privata, ha reso una motivazione puntigliosa e congrua all'emergenze processuali, ponendo in evidenza punti decisivi, come il tenore delle minacce in danno delle persone offese, il loro contenuto ed il rapporto tra le imputate e la parti offese. 5. L'impugnazione risulta quindi aspecifica perché avulsa da un concreto e completo confronto con il contenuto della decisione impugnata e con il complesso degli elementi probatori in essa apprezzati. 6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.