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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09334/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1422-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 207/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/12/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.207 depositata il 3.12.2020 la Corte di appello di Brescia, confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo e respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] impresa individuale per la condanna al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario.

2. La Corte di appello (al pari del Tribunale, e per quel che interessa) ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore in quanto dedotta genericamente, non avendo precisato – il capitolo di prova - le specifiche modalità orarie di prestazione dell’attività lavorativa, elemento indispensabile trattandosi di svolgimento della mansione di “personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue” per i quali (ex art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni) non rientra nel più ampio orario di lavoro ordinario (47 ore settimanali) il computo delle pause non lavorate; a conferma della correttezza di tale statuizione, la Corte ha rilevato che lo stesso ricorrente aveva allegato di avere computato come orario di lavoro tutte le ore comprese tra la partenza e l’arrivo senza operare alcun distinguo tra periodi di disponibilità e pause intermedie laddove aveva affermato che il dato delle 4.5 ore di lavoro straordinario giornaliere era stato desunto dall’esame delle copie dei dischi cronotachigrafi prodotti in giudizio i quali, valutati dalla Corte stessa, registravano periodi di guida e periodi di disponibilità alternati a momenti di interruzione e di riposo Ric. 2021 n. 01422 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 (che, per l’appunto, non andavano considerati ai fini della determinazione dell’orario di lavoro).

3. Avverso la sentenza il lavoratore propone ricorso per Cassazione, affidato a un motivo e la ditta individuale e la società resistono con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 244 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale – ove ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale - effettuato una mera valutazione prognostica sul relativo esito.

2. In prossimità dell'udienza, con atto notificato alla controparte il 17.1.2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Controparte ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. dichiarando di non accettare la rinunzia.

3. La detta rinuncia importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art.391 c.p.c., senza necessità di accettazione dell'altra parte: secondo quanto rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, e dunque l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse (Cass.

S.U. n. 3876 del 2010), atteso che quest'ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione ma anche successivamente sino alla decisione della Ric. 2021 n. 01422 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 causa, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (così Cass.n. 3971 del 2015, Cass. n. 9474 del 2020).

4. In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.

Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione.

5. Nella specie, la rinuncia è stata motivata da elementi giustificativi (riferiti alla proposta del relatore ex art.380 bis cod.proc.civ. che “induce il ricorrente a rinunziare al ricorso, nonostante le deduzioni in diritto proposte nel ricorso”) che risultano recessivi rispetto all'interesse della parte non rinunciante ad ottenere il rimborso del costi processuali affrontati per resistere al ricorso, anche a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme della Corte territoriale.

6. Va conclusivamente resa condanna sul punto; l'ammontare delle spese è liquidato in dispositivo.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Ric. 2021 n. 01422 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 euro 4.000,000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01422 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1422-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 207/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/12/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.207 depositata il 3.12.2020 la Corte di appello di Brescia, confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo e respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] impresa individuale per la condanna al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario. 2. La Corte di appello (al pari del Tribunale, e per quel che interessa) ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore in quanto dedotta genericamente, non avendo precisato – il capitolo di prova - le specifiche modalità orarie di prestazione dell’attività lavorativa, elemento indispensabile trattandosi di svolgimento della mansione di “personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue” per i quali (ex art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni) non rientra nel più ampio orario di lavoro ordinario (47 ore settimanali) il computo delle pause non lavorate; a conferma della correttezza di tale statuizione, la Corte ha rilevato che lo stesso ricorrente aveva allegato di avere computato come orario di lavoro tutte le ore comprese tra la partenza e l’arrivo senza operare alcun distinguo tra periodi di disponibilità e pause intermedie laddove aveva affermato che il dato delle 4.5 ore di lavoro straordinario giornaliere era stato desunto dall’esame delle copie dei dischi cronotachigrafi prodotti in giudizio i quali, valutati dalla Corte stessa, registravano periodi di guida e periodi di disponibilità alternati a momenti di interruzione e di riposo Ric. 2021 n. 01422 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 (che, per l’appunto, non andavano considerati ai fini della determinazione dell’orario di lavoro). 3. Avverso la sentenza il lavoratore propone ricorso per Cassazione, affidato a un motivo e la ditta individuale e la società resistono con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 244 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale – ove ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale - effettuato una mera valutazione prognostica sul relativo esito. 2. In prossimità dell'udienza, con atto notificato alla controparte il 17.1.2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Controparte ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. dichiarando di non accettare la rinunzia. 3. La detta rinuncia importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art.391 c.p.c., senza necessità di accettazione dell'altra parte: secondo quanto rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, e dunque l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse (Cass. S.U. n. 3876 del 2010), atteso che quest'ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione ma anche successivamente sino alla decisione della Ric. 2021 n. 01422 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 causa, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (così Cass.n. 3971 del 2015, Cass. n. 9474 del 2020). 4. In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione. 5. Nella specie, la rinuncia è stata motivata da elementi giustificativi (riferiti alla proposta del relatore ex art.380 bis cod.proc.civ. che “induce il ricorrente a rinunziare al ricorso, nonostante le deduzioni in diritto proposte nel ricorso”) che risultano recessivi rispetto all'interesse della parte non rinunciante ad ottenere il rimborso del costi processuali affrontati per resistere al ricorso, anche a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme della Corte territoriale. 6. Va conclusivamente resa condanna sul punto; l'ammontare delle spese è liquidato in dispositivo. 7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.n. 25485 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Ric. 2021 n. 01422 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1422/2021 Numero sezionale 1227/2022 Numero di raccolta generale 9334/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 euro 4.000,000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01422 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I
Sentenza Cassazione n. 09334/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris