CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore dell’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia”avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10/09/2025, il Tribunale di Crotone rigettava la richiesta diriesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto disequestro preventivo impeditivo e, quanto al capo 2), anche funzionale alla confisca, di unconto corrente bancario intestato all’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia”, nonché di questaassociazione.Tale sequestro era stato disposto in relazione al fumus dei reati, per i quali era indagatoVincenzo [OSCURATO:PERSONA], di: 1) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblichecontinuata di cui al capo 1); 2) malversazione di erogazioni pubbliche continuata di cui alcapo 2); 3) frode nelle pubbliche forniture continuata di cui al capo 3).2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone, hannoproposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio comune difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nella qualità di presidentepro tempore dell’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia”, affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inordine al fumus commissi delicti.Il Tribunale di Crotone si sarebbe limitato a ritenere che l’effettuazione di pagamenti incontanti, anziché con strumenti tracciabili, costituiva il presupposto per reputare che tuttal’attività dell’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia” fosse connotata da condotte di truffa e dimalversazione, laddove il pagamento in contanti e «l’inosservanza di alcune disposizioni dinatura amministrativa» non sarebbe sufficiente per affermare che si è in presenza di unillecito penale, in particolare, del reato di malversazione di erogazioni pubbliche.Inoltre, «la documentazione sequestrata in data 24.06.2025 […] avrebbe consentito diverificare la presenza di riscontri contabili e la documentazione attestante l’effettivadestinazione delle somme agli scopi previsti». L’affermazione che alcune spese,documentate con fattura, non potevano essere ricondotte alle finalità per cui erano statierogati i finanziamenti sarebbe stata «fatt[a] senza esaminare i progetti posti in essere e inmaniera presuntiva» e apodittica, come, per esempio, per il consumo di pasti pressoristoranti e di carburante per alcune autovetture.Né sarebbe possibile fondare il disposto sequestro sulla mera affermazione che, poichénon era stata consegnata la documentazione richiesta dagli enti erogatori dei finanziamenti,«ergo tale documentazione non esista». I ricorrenti deducono che, poiché i progetti finanziatiprevedevano che il rimborso delle spese sostenute avvenisse solo dopo la rendicontazionedelle stesse, sarebbe «evidente che, se si è provveduto ai pagamenti, si è alla baseadempiuto agli obblighi previsti».I ricorrenti contestano l’ordinanza impugnata anche là dove il Tribunale di Crotoneavrebbe affermato che l’amministratore dell’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia”, nel corso delleindagini, non aveva prodotto la documentazione giustificativa, atteso che lo stessoamministratore non era mai stato convocato dagli inquirenti e che il sequestro probatorio ditutta la documentazione e di tutta la strumentazione informatica dell’associazione lo avevaprivato della possibilità di consultare la suddetta documentazione giustificativa. Inoltre, ilpubblico ministero non avrebbe trasmesso al Tribunale del riesame la documentazionecontabile e amministrativa dell’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia”, così impedendo allo stessoTribunale di «verificare l’esatto adempimento degli obblighi previsti dai progetti in capoall’[OSCURATO:PERSONA]».L’esistenza «delle pec anzidette» si porrebbe in contrasto con l’affermazione che glienti erogatori dei finanziamenti «non erano venuti in possesso della documentazionenecessaria, preliminare ad una liquidazione poi di fatto effettuata».Sarebbe, pertanto, «evidente l’insufficienza del materiale probatorio atto a suffragarel’ipotesi accusatoria», la quale si fonderebbe su «mere presunzioni che portano addiritturaad una inversione probatoria», e l’andamento delle indagini preliminari avrebbe «messonell’impossibilità l’indagato di potersi difendere».Sarebbe mancata qualsivoglia «indagine svolta per verificare e approfondire l’attività dispesa dell’associazione», in particolare, non sarebbe stato «sentito nessun titolare degliesercizi commerciali che hanno rilasciato fattura, […] nessun volontario o soggetto che hapartecipato alla formazione per verificare se effettivamente le spese sostenute eranogiustificate dal progetto finanziato dagli enti locali o dalla Presidenza» del Consiglio deiministri.Omettendo di affrontare le tematiche che erano state sollevate in sede di riesame, ilTribunale di Crotone avrebbe confuso «l’attività ad esempio di protezione civile con quelladel servizio civile» e non avrebbe tenuto conto dell’«attività di controllo demandata al […]Presidente» dell’associazione.2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione «della legge penale o di altrenorme giuridiche», in particolare, della «normativa di settore», sempre con riguardo al fumuscommissi delicti.Dopo avere esposto il contenuto degli artt. 4, 13 e 25 dello statuto dell’associazione“[OSCURATO:PERSONA] Italia” – i quali ne regolano, rispettivamente, gli scopi e i settori di operatività (art. 4),i finanziamenti (art. 13) e l’amministrazione (art. 25) –, i ricorrenti rappresentano che taleassociazione opera nell’ambito di diverse attività di volontariato, tra cui quelle dellaprotezione civile e del servizio civile, il che costituirebbe una distinzione «importante ai finidella normativa applicabile in caso di rendicontazione».Ciò esposto e rappresentato, i ricorrenti deducono l’erroneità dell’affermazione delTribunale di Crotone secondo cui a ogni volontario spetterebbe la somma giornaliera di €15,00, atteso che l’art. 17, commi 3 e 4, del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017,117), non prevede tale limite. Inoltre, «le spese relative a tale voce» (pranzi e cene)sarebbero sedici in cinque anni e sarebbero state effettuate con strumenti di pagamentotracciabili e regolarmente rendicontate nei bilanci dell’associazione.Quanto alle «spese di protezione civile», dopo avere richiamato il contenuto degli artt.39 e 40 del Codice della protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), e dopo avere espostoche dagli atti di indagine era emerso che l’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia” era stata “attivata”(comma 1 dell’art. 39 del d.lgs. n. 1 del 2018) dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per diciotto mesi «perServizio Covid», i ricorrenti deducono che, poiché la rendicontazione presentata dalla stessaassociazione veniva trasmessa in copia conforme all’originale alla Protezione civile dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] e le somme incassate (e attualmente sequestrate) venivano inserite nelconto consuntivo annuale con allegati i giustificativi di spesa, «non si comprende come sipossa sostenere che il Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia, nella gestione dellerisorse pubbliche, sviato le stesse per scopi non confacenti a quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], se perogni singola spesa si trova allegato al relativo bilancio consuntivo ogni singolo attogiustificativo ed in relazione sempre ad attività realmente poste in essere».Inoltre, la liquidazione delle somme avveniva previo controllo, da parte di un funzionariodella Regione [OSCURATO:PERSONA], della documentazione colà trasmessa, con riguardo all’ammissibilitàdelle spese sostenute e richieste dall’associazione “[OSCURATO:PERSONA] Italia”.Analogo iter amministrativo veniva seguito per la liquidazione delle somme da parte di“[OSCURATO:PERSONA]” e del Parco nazionale della Sila.Secondo i ricorrenti, il «principio per cui i contributi […] venivano erogati solo dopo larendicontazione, presuppone che l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] Italia” per ricevere i fondi hadovuto, dopo aver svolto l’attività di progetto, rendicontare ogni spesa». Tale «principio»sarebbe stato «fatt[o] bypassare sostenendo che gli enti interpellati, in particolare quelliregionali, non hanno fornito alcuna rendicontazione». Tuttavia, tali enti avrebbero «rispostogenericamente, […] rispetto alle difficoltà di rinvenire la documentazione, per causa nonimputabile all’odierno ricorrente».2.3. I ricorrenti concludono che si sarebbe in presenza di «un provvedimentoinsufficientemente motivato» e «poco comprensibile in ordine alla valutazione dellanormativa applicabile» e ribadiscono che «la mera violazione di precetti di natura contabilee/o amministrativa» non consentirebbe di contestare il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. eche «la mancanza agli atti della documentazione contabile e l’impossibilità di esibirla daparte dell’indagato, per l’avvenuto sequestro probatorio», avrebbe «minato grandemente ildiritto di difesa e [...] impedito al Tribunale del Riesame di verificare l’ipotesi accusatoria sullabase della predetta documentazione, che pure già esisteva agli atti del P.M.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due motivi di ricorso, i quali, attenendo entrambi al fumus commissi delicti, possonoessere esaminati congiuntamente, sono in parte non consentiti e in parte manifestamenteinfondati.2. Si deve anzitutto rammentare che, come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dalgiudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissime pronunce dellesezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali le massimate: Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, intema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cuisoltanto può essere proposto ricorso a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma nonl’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dellostesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01.Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017,Zaharia, Rv. 269119-01).3. È opportuno ricordare altresì che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno datempo precisato anche che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni dilegittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte dicassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente laresponsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto diinvestigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta equella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi dicolpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice èdemandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente atutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv.266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01).È altresì consolidato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in sede diriesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato,astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, masolo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie,sicché l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto ilprofilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati inpunto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma chevanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumerel’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 2, n. 19682del 13/04/2022, Osella, non massimata sul punto).4. Con riguardo al delitto di malversazione di erogazioni pubbliche, sul quale appaionoincentrarsi le doglianze dei ricorrenti, la Corte di cassazione, per quanto qui interessa, hachiarito che: a) la destinazione anche di una sola parte dei finanziamenti ottenuti persoddisfare interessi privati integra il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., a nulla rilevandoche con le restanti somme siano state comunque perseguite finalità di pubblico interesse,che altrimenti costituirebbero il mero pretesto per l’arricchimento personale del singolo aidanni della collettività (Sez. 2, n. 14125 del 18/03/2015, Cerasa, Rv. 262781-01); b) ai finidella valutazione della sussistenza anche dei gravi indizi di colpevolezza del reato dimalversazione di erogazioni pubbliche, possono assumere rilievo «l’assenza di riscontricontabili» e la «generalizzata e costante violazione delle disposizioni in tema ditracciamento» (Sez. 6, n. 14413 del 09/12/2020, Atongni, non massimata).5. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che ilTribunale di Crotone ha confermato la sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare,dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata di cui alcapo 1) e di malversazione di erogazioni pubbliche continuata di cui al capo 2) (pag. 77dell’ordinanza impugnata), in quanto, dall’analisi dall’acquisito materiale probatorio –costituito dalle movimentazioni bancarie risultanti dal conto corrente dell’associazione“[OSCURATO:PERSONA] Italia” e dalla documentazione che era stata acquisita dagli enti che avevanoeffettuato le erogazioni in favore della stessa associazione (in particolare, dalla RegioneCalabria e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) – era risultato che: a) la maggior partedelle spese dell’associazione venivano effettuate in contanti; b) erano state rendicontatespese per le quali, nel relativo scontrino, non era indicato il bene acquistato; c) in alcuni casi,il numero dei soggetti che avevano usufruito dei pasti era superiore al numero dei volontariche avevano preso parte alle attività; d) era stato richiesto il rimborso del carburante per dueautovetture neppure formalmente censite; e) erano state effettuate spese non attinentiall’attività svolta dall’associazione (per esempio, per sigarette e parrucchiere), o per beni oservizi acquistati fuori dal territorio o dal periodo nei quali era stata svolta l’attività; f) eranostate attestate spese per carburante non sostenute; g) non erano risultati, né per causale néper importo, prelevamenti o pagamenti compatibili con le spese che l’associazione avrebbesostenuto per lo svolgimento dei corsi formativi che erano stati finanziati dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri.Alla luce di tali risultanze probatorie, il Tribunale di Crotone ha argomentato che ci sitrovava di fronte non a mere irregolarità amministrative o contabili ma a una sistematicaviolazione delle relative regole, in particolare, di quelle concernenti gli obblighi ditracciamento dei flussi finanziari, oltre che a una mancanza di documentazione idonea acomprovare l’effettiva destinazione delle somme che erano state percepite dall’associazione“[OSCURATO:PERSONA] Italia” alle finalità per le quali le stesse erano state erogate.Tale dato di fatto, emerso dalle indicate risultanze probatorie, della destinazione dimolte spese a scopi estranei a quelli propri dell’associazione non poteva essere “sanato”(così al terzultimo capoverso della pag. 78 dell’ordinanza impugnata) dal fatto che laliquidazione dei contributi da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto previo controllo, daparte dei funzionari della stessa, della documentazione che veniva prodottadall ’associazione a sostegno delle stesse spese.6. Da quanto si è esposto, risulta come la motivazione dell’ordinanza impugnata non sipossa ritenere mancante o meramente apparente, atteso che il Tribunale di Crotone mostradi avere effettuato un effettivo esame degli elementi sui quali ha fondato la propria decisione,rendendo una motivazione che appare senz’altro dotata dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, senz’altro idonea a rendere comprensibilel’itinerario logico che è stato seguito dallo stesso Tribunale per pervenire alla conclusionedella sussistenza del fumus commissi delicti.A fronte di ciò, le doglianze dei ricorrenti si risolvono in prevalenza – quelle di cui alprimo motivo e in parte anche quelle di cui al secondo motivo – nella confutazione dellavalutazione del materiale probatorio acquisito o nella rappresentazione della necessità diulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, il che, come si è visto al punto 2, esula dai limitiin cui è ammesso il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia disequestro preventivo.Quanto alle censure di violazione di legge che sono state avanzate con il secondomotivo, esse risultano manifestamente infondate, atteso che: a) quanto a quella con la qualesi contesta l’asserzione del Tribunale di Crotone secondo cui a ogni volontario spetterebbela somma giornaliera di € 15,00, oltre a doversi considerare come tale asserzione abbia unrilievo in tutta evidenza marginale nell’ambito della complessiva motivazione dell’ordinanzaimpugnata, si deve osservare che, come risulta dalla pag. 73, secondo capoverso, dellastessa ordinanza, tale limite di € 15,00 risultava essere stato imposto dalla RegioneCalabria; b) come è stato ritenuto dal Tribunale di Crotone, il fatto che la liquidazione deicontributi avveniva previa rendicontazione e previo controllo da parte dell’amministrazionenon implica logicamente che l’associazione non avesse sostenuto spese per scopi estranei aquelli suoi propri, atteso che ciò era risultato dall’esame delle prove documentali acquisite; c)dall’ordinanza impugnata non risulta pertanto alcuna violazione né dell’art. 17, commi 3 e 4,del d.lgs. n. 117 del 2017, né degli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1 del 2018, né, infine, dell’art.321 cod. proc. pen.7. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguentecondanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno favoredella cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]