Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 38223/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 23475-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'AMM.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 202 ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llUCCHELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 911/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; / / I /

14. R.G. 23475/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata per atto di fusione nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a risarcire i danni "prudenzialmente quantificati in 5 miliardi di lire (...) a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., in ragione dell'indebito arricchimento conseguito".

Il Tribunale di Ancona ha rigettato tanto la domanda principale - non avendo ritenuto sufficientemente provata l'esistenza del contratto e della clausola esclusiva - quanto quella subordinata.

2. La pronuncia di primo grado è stata impugnata dalla società Perseus e la Corte d'appello d'Ancona, con sentenza 11 agosto 2015, n. 911, ha rigettato l'appello confermando la pronuncia di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello la società Perseus ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata depositata memoria sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art.2721 c.c. anche in relazione all'art. 346 c.p.c.": la Corte d'appello, nell'affermare l'inammissibilità della prova per testimoni circa la stipulazione tra le parti del contratto di distribuzione, avrebbe violato l'art. 2721 c.c. in quanto l'inammissibilità può essere fatta valere unicamente dalla parte.

Il motivo è inammissibile.

Il rilievo della Corte d'appello secondo cui il contratto in esame sarebbe stato stipulato per un valore molto elevato, rendendo così non operabile il disposto di cui al secondo comma dell'articolo richiamato, è da ricondursi ad un mero obiter dictum, avendo il giudice di primo grado ammesso la prova testimoniale ed essendo tale prova comunque stata esaminata dal giudice d'appello.

2. Il secondo, il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art.133 c.p.c., in quanto la Corte d'appello dapprima non ha accolto l'istanza di sospensione del processo in relazione alla pendenza del giudizio penale di falsità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore commercio per l'estero, e poi non ha provveduto sulla domanda di rimessione in termini in relazione al deposito della sentenza penale passata in giudicato; b) il quarto motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la falsa testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA]"; c) il quinto motivo lamenta "violazione o falsa applicazione degli artt.1325 e 1326 c.c.".

Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili per carenza di interesse, avendo la Corte d'appello ritenuto irrilevante la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non è stato provato che al medesimo fosse stato conferito il potere di impegnare la società verso terzi, cosicché le sue dichiarazioni risultano inidonee a provare l'esistenza del patto di esclusiva.

Il quinto motivo è anch'esso inammissibile in quanto non si rapporta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

La Corte d'appello non ha affermato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituivano fatto rilevante ai sensi dell'art. 1326 c.c., ma ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] - "unico distributore esclusivo per la Polonia è la ditta Perseus e nessuna vendita del prodotto Omsa può essere effettuata in Polonia se non dalla Perseus" (v. pp. 6 e 7 della memoria della ricorrente) - alla luce della mancata prova che gli fosse stato conferito il potere di impegnare la società verso terzi.3.

Il terzo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare gli svariati comportamenti posti in essere dalle due società, comportamenti costitutivi dell'esecuzione del contratto di concessione di vendita.

Il motivo non può essere accolto.

Il contratto di concessione di vendita è infatti "un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto quadro o contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo del concessionario di promuovere la stipulazione di singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale" (così Cass. 13568/2009).

Di tale contratto quadro o contratto normativo la Corte d'appello ha escluso che sia stata provata la stipulazione, così che i singoli comportamenti elencati alla p. 16 del ricorso non assumono carattere decisivo.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 10.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] sigVe (Fe1,0 [OSCURATO:PERSONA],1,4ERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23475-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'AMM.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 202 ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llUCCHELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 911/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; / / I / 14. R.G. 23475/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata per atto di fusione nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a risarcire i danni "prudenzialmente quantificati in 5 miliardi di lire (...) a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., in ragione dell'indebito arricchimento conseguito". Il Tribunale di Ancona ha rigettato tanto la domanda principale - non avendo ritenuto sufficientemente provata l'esistenza del contratto e della clausola esclusiva - quanto quella subordinata. 2. La pronuncia di primo grado è stata impugnata dalla società Perseus e la Corte d'appello d'Ancona, con sentenza 11 agosto 2015, n. 911, ha rigettato l'appello confermando la pronuncia di primo grado. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello la società Perseus ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata depositata memoria sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art.2721 c.c. anche in relazione all'art. 346 c.p.c.": la Corte d'appello, nell'affermare l'inammissibilità della prova per testimoni circa la stipulazione tra le parti del contratto di distribuzione, avrebbe violato l'art. 2721 c.c. in quanto l'inammissibilità può essere fatta valere unicamente dalla parte. Il motivo è inammissibile. Il rilievo della Corte d'appello secondo cui il contratto in esame sarebbe stato stipulato per un valore molto elevato, rendendo così non operabile il disposto di cui al secondo comma dell'articolo richiamato, è da ricondursi ad un mero obiter dictum, avendo il giudice di primo grado ammesso la prova testimoniale ed essendo tale prova comunque stata esaminata dal giudice d'appello. 2. Il secondo, il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art.133 c.p.c., in quanto la Corte d'appello dapprima non ha accolto l'istanza di sospensione del processo in relazione alla pendenza del giudizio penale di falsità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore commercio per l'estero, e poi non ha provveduto sulla domanda di rimessione in termini in relazione al deposito della sentenza penale passata in giudicato; b) il quarto motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la falsa testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA]"; c) il quinto motivo lamenta "violazione o falsa applicazione degli artt.1325 e 1326 c.c.". Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili per carenza di interesse, avendo la Corte d'appello ritenuto irrilevante la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non è stato provato che al medesimo fosse stato conferito il potere di impegnare la società verso terzi, cosicché le sue dichiarazioni risultano inidonee a provare l'esistenza del patto di esclusiva. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile in quanto non si rapporta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata. La Corte d'appello non ha affermato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituivano fatto rilevante ai sensi dell'art. 1326 c.c., ma ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] - "unico distributore esclusivo per la Polonia è la ditta Perseus e nessuna vendita del prodotto Omsa può essere effettuata in Polonia se non dalla Perseus" (v. pp. 6 e 7 della memoria della ricorrente) - alla luce della mancata prova che gli fosse stato conferito il potere di impegnare la società verso terzi.3. Il terzo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare gli svariati comportamenti posti in essere dalle due società, comportamenti costitutivi dell'esecuzione del contratto di concessione di vendita. Il motivo non può essere accolto. Il contratto di concessione di vendita è infatti "un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto quadro o contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo del concessionario di promuovere la stipulazione di singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale" (così Cass. 13568/2009). Di tale contratto quadro o contratto normativo la Corte d'appello ha escluso che sia stata provata la stipulazione, così che i singoli comportamenti elencati alla p. 16 del ricorso non assumono carattere decisivo. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 10.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] sigVe (Fe1,0 [OSCURATO:PERSONA],1,4ERI
Sentenza Cassazione n. 38223/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris