CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità dei motivi dedotti. I motivi proposti non solo risultano intrinsecamente indeterminati (si lamenta in modo del tutto aspecifico che í giudici di merito avrebbero dovuto pervenire ad una pronuncia assolutoria), ma difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente