CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 34924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10930-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] 177 Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - Fot40 iwk hAttifk..n4 kkinStriINTI SrtregGitro cooPetzirri ttek prylmit [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3139/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 2/12/2020 che, rigettando il loro appello, ha confermato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] e per esso della BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di un fondo patrimoniale da loro costituito su beni di proprietà esclusiva; il Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA] e per esso, quale procuratore, [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; nelle more della fissazione della presente [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese, sottoscritto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito nei necessari poteri; parte resistente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, sottoscritto dal legale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito dei necessari poteri. Considerato che: l'atto di rinuncia e la sua accettazione sono regolari; rveta * si impone declaratoria di estinzione del giudizioy senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, co. 4, c.p.c. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'estinzione del ludizioSt .e"224-4~- 44.~.. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Se