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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15050/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di favoreggiamento personale poste in essere in data 23.11.2015, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla falsità di quanto dichiarato sulle cause e modalità del suo ferimento dovute ai colpi di arma da fuoco essendo irrilevante peraltro anche il profilo della ignoranza di chi avesse sparato, avendo certamente contezza di essere vittima di un reato (Sez. 6, n. 9415 de/ 16/02/2016, Rv. 267276), per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che il motivo unico dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato oltre che generico perché non considera i periodi di sospensione per i plurimi rinvii disposti per impedimenti della difesa (pari ad 8 mesi e giorni 4) nelle udienze del 21 settembre 2020, 16 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 5 luglio 2021 e 24 gennaio 2022), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di favoreggiamento personale poste in essere in data 23.11.2015, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla falsità di quanto dichiarato sulle cause e modalità del suo ferimento dovute ai colpi di arma da fuoco essendo irrilevante peraltro anche il profilo della ignoranza di chi avesse sparato, avendo certamente contezza di essere vittima di un reato (Sez. 6, n. 9415 de/ 16/02/2016, Rv. 267276), per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che il motivo unico dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato oltre che generico perché non considera i periodi di sospensione per i plurimi rinvii disposti per impedimenti della difesa (pari ad 8 mesi e giorni 4) nelle udienze del 21 settembre 2020, 16 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 5 luglio 2021 e 24 gennaio 2022), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estens
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