CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si presenta generico (quanto alle ragioni che sostenevano la tesi difensiva) e comunque aspecifico rispetto alla ricostruzione dei fatti accertata dalla Corte di appello (cfr. pagg. 1-2); che il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] declina censure meramente oppositive e riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulle ragioni che portavano ad escludere il beneficio invocato e quindi ad assorbire e rendere recessive le questioni sollevate dalla difesa); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso i