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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02414/2023

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ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.30673/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domici- liati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma presso la cancelleria della CORTE DICASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 325/2019,depositata il 11/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est.

Lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La causa ha ad oggetto un’opposizione a ordinanza ingiunzione dell’allora Provincia(ora Città metropolitana) di Genova, per violazio- ne degli artt. 101, co. 1 e 133, co. 1 d.lgs. 152/2006 (testo unico del- le norme in materia ambientale), in relazione a un impianto di depu- razione di acque reflue o di scarico, sito a Moneglia loc.

Ciazze, nel primo e secondo semestre 2009.

L’opposizione è rigettata in primo grado, con pronuncia conferma- ta in appello.

Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] panale e Idro - Tigullio s . p . a . con quattro motivi.

Resiste con controricorso la Città metropolitana di Genova. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006 relativo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale, per avere la Cor- te di appello qualificato come legittima la delega del potere sanziona- torio, da parte della Regione Liguria alla Provincia di Genova.

Il motivo non è fondato. [OSCURATO:PERSONA] possono delegare alle Province l'attività sanzionatoria.

È irrilevante la comparazione tra i testi degli artt. 135 cit. e 56 d.igs. 152/1999.

Così, Cass. 3269/2020, p. 4 s., che rinvia a Cass.

SU 6059/2015, cui si dà seguito.

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e/e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la nullità dell'ordi- 3di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. nanza ingiunzione conseguente alla tardività della notifica del verbale dicontestazione della violazione, avvenuta il 5/3/2010, dopo un mese dalla scadenza del termine (ex art. 14, co. 2 cit.) di novanta giorni dal sopralluogo, datato 4-5/11/2009.

Il motivo non è fondato.

Il dies a quo del termine di notificazione della contestazione è dettato dalla conclusione degli accertamenti.

La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie.

Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito nel caso de quo, con i corollari che:(a) la data del sopralluogo è irrilevante; (b) è con- divisibile l’avviso che le operazioni di accertamento siano terminate il 19/02/2010, data della relazione dell’agente di polizia amministrativa (cfr. sentenza, p. 8), cosicché la notificazione del verbale in data 5/3/2010è tempestiva.

In conclusione, il secondo motivo è rigettatok.

3. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello ritenuto che, al fine del rispetto dei limiti di emissione, debbano essere congiuntamente os- servati entrambi i limiti (di concentrazione e di percentuale di riduzio- ne) ed aver omesso pertanto di attribuire rilevanza, al fine di esclude- re la violazione, alle valutazioni dell'organo tecnico (Arpal), delegato allo svolgimento delle funzioni di controllo ambientale, che depongono nel senso del rispetto dei parametri nel caso di specie.

Il motivo è infondato.

Le attestazioni dell’organo tecnico hanno ad oggetto la conformità del livello di emissione rispetto al solo limite di concentrazione, non anche alla percentuale di riduzione del carico in- quinante, i cui limiti devono essere parimenti rispettati ai sensi della normativa di cui il motivo afferma la violazione.

In questo senso è la 4di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. giurisprudenza di questa Corte, la quale si è espressa in una serie di pronunce, specialmente recenti, in casi simili a quello di specie, coin- volgenti la Provincia/Città metropolitana di Genova e diverse società.

Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito.

In conclusione, il terzo motivo è rigettato.

4. – Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello omesso di reputare ne- cessario, al fine del verificarsi dell'illecito amministrativo, che il cam- pione oggetto di analisi superi i limiti tabellari in ciascuno dei tre pa- rametri rilevanti (BOD, COD e SST).

Il motivo è infondato.

Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri dequibus, ma è sufficiente la non conformità di anche uno di essi, a prescindere dal rapporto tra il numero dei cam- pionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei campioni risul- tati non conformi.

Cfr. Cass. n. 28108/2018, 17728/2020, tra le altre, cui si dà seguito.

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

5. - L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determi- na l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.

Pertanto il ricor- so è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 5di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 1.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% suicompensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.30673/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domici- liati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma presso la cancelleria della CORTE DICASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 325/2019,depositata il 11/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La causa ha ad oggetto un’opposizione a ordinanza ingiunzione dell’allora Provincia(ora Città metropolitana) di Genova, per violazio- ne degli artt. 101, co. 1 e 133, co. 1 d.lgs. 152/2006 (testo unico del- le norme in materia ambientale), in relazione a un impianto di depu- razione di acque reflue o di scarico, sito a Moneglia loc. Ciazze, nel primo e secondo semestre 2009. L’opposizione è rigettata in primo grado, con pronuncia conferma- ta in appello. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] panale e Idro - Tigullio s . p . a . con quattro motivi. Resiste con controricorso la Città metropolitana di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006 relativo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale, per avere la Cor- te di appello qualificato come legittima la delega del potere sanziona- torio, da parte della Regione Liguria alla Provincia di Genova. Il motivo non è fondato. [OSCURATO:PERSONA] possono delegare alle Province l'attività sanzionatoria. È irrilevante la comparazione tra i testi degli artt. 135 cit. e 56 d.igs. 152/1999. Così, Cass. 3269/2020, p. 4 s., che rinvia a Cass. SU 6059/2015, cui si dà seguito. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e/e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la nullità dell'ordi- 3di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. nanza ingiunzione conseguente alla tardività della notifica del verbale dicontestazione della violazione, avvenuta il 5/3/2010, dopo un mese dalla scadenza del termine (ex art. 14, co. 2 cit.) di novanta giorni dal sopralluogo, datato 4-5/11/2009. Il motivo non è fondato. Il dies a quo del termine di notificazione della contestazione è dettato dalla conclusione degli accertamenti. La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito nel caso de quo, con i corollari che:(a) la data del sopralluogo è irrilevante; (b) è con- divisibile l’avviso che le operazioni di accertamento siano terminate il 19/02/2010, data della relazione dell’agente di polizia amministrativa (cfr. sentenza, p. 8), cosicché la notificazione del verbale in data 5/3/2010è tempestiva. In conclusione, il secondo motivo è rigettatok. 3. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello ritenuto che, al fine del rispetto dei limiti di emissione, debbano essere congiuntamente os- servati entrambi i limiti (di concentrazione e di percentuale di riduzio- ne) ed aver omesso pertanto di attribuire rilevanza, al fine di esclude- re la violazione, alle valutazioni dell'organo tecnico (Arpal), delegato allo svolgimento delle funzioni di controllo ambientale, che depongono nel senso del rispetto dei parametri nel caso di specie. Il motivo è infondato. Le attestazioni dell’organo tecnico hanno ad oggetto la conformità del livello di emissione rispetto al solo limite di concentrazione, non anche alla percentuale di riduzione del carico in- quinante, i cui limiti devono essere parimenti rispettati ai sensi della normativa di cui il motivo afferma la violazione. In questo senso è la 4di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. giurisprudenza di questa Corte, la quale si è espressa in una serie di pronunce, specialmente recenti, in casi simili a quello di specie, coin- volgenti la Provincia/Città metropolitana di Genova e diverse società. Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. – Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello omesso di reputare ne- cessario, al fine del verificarsi dell'illecito amministrativo, che il cam- pione oggetto di analisi superi i limiti tabellari in ciascuno dei tre pa- rametri rilevanti (BOD, COD e SST). Il motivo è infondato. Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri dequibus, ma è sufficiente la non conformità di anche uno di essi, a prescindere dal rapporto tra il numero dei cam- pionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei campioni risul- tati non conformi. Cfr. Cass. n. 28108/2018, 17728/2020, tra le altre, cui si dà seguito. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determi- na l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricor- so è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 5di 5 – RG 30673/2019 – S2 - PU 18/11/2022 ( n. 15) – Caponi est. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 1.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% suicompensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
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