CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata con sentenza 16 luglio 2021 del GIP del Tribunale di Taranto. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MARRELLI Antonio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il entrambi i motivi proposti, con cui si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in punto ritenuta penale responsabilità sulla base del fatto per cui puntare un cacciavite contro un operante di PG durante un inseguimento non costituirebbe minaccia, risultano manifestamente infondati dovendosi ritenere logica e congrua la motivazione opposta dei giudici del merito che in sostanza evidenziavano che il cacciavite non veniva semplicemente mostrato ma puntato al fine di far intendere l'intenzione di usarlo se l'agente di PG si fosse ulteriormente avvicinato. Sotto questo aspetto, il motivo d'appello risultava meramente reiterativo di questioni già adeguatamente risolta in sede di primo grado e non può ritenersi sussistente alcuna mancata risposta i motivi d'appello. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P