CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sa44te le conclusioni del PG L • Cva.t.ti- t eibut te—a_ c-cutc.(4 >0 rey pc'‘ o otg /ai [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 9 ottobre 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di Vladimir CEKLY di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze: a) condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 27 marzo 2012, irrevocabile il 14 luglio 2015, per i reati di cui agli artt. 3 comma 1 n. 8 Legge 75/1958 commessi fino al 25 marzo 2011 e fino al 27 marzo 2011; b) condanna del Tribunale di Torino, emessa il 20 dicembre 2011, irrevocabile il 22 ottobre 2013, per i reati di cui agli artt. 3 comma 1 n. 8 Legge 75/1998 e 12 comma 1 e 3 ter lett. a) e b) del D. Lgs. 286/1998, commessi rispettivamente dall'aprile 2010 fino all'aprile 2011 e dal gennaio 2010 sino all'aprile 2010. In motivazione si evidenzia che, nonostante le norme giuridiche violate siano poste a tutela del medesimo bene giuridico, non possa ravvisarsi, in assenza di altri specifici elementi, l'esistenza del medesimo disegno criminoso, quanto piuttosto una generica inclinazione a delinquere. Invero, i fatti commessi sono stati realizzati in comuni diversi e coprono un lasso di tempo di oltre un anno; inoltre, nell'ambito della sentenza sub b) è stata realizzata una condotta diversa, integrante il reato di cui all'art. 12 d. Lgs. 286/1998 e consistita nell'aver simulato i presupposti di legge richiesti per ottenere un visto per motivi di ricongiungimento familiare, al fine di garantire l'ingresso in Italia di una cittadina albanese e poi sfruttarne la prostituzione. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. Nel caso di specie, il medesimo disegno criminoso sarebbe comprovato dalla sussistenza di tutti gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, quali la brevissima distanza cronologica tra i fatti, le stesse modalità della condotta (ingresso delle sue connazionali in Italia ove le obbligava a prostituirsi), la sostanziale omogeneità tra le violazioni, la causale. Inoltre, il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui, con motivazione contraddittoria ed illogica, afferma che si sia in presenza di un programma di vita improntato al crimine, atteso che non v'è stata alcuna dichiarazione di delinquenza abituale nelle sentenze per le quali si chiede la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (v. Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale v. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (v. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò premesso, il Tribunale ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso sulla scorta del lasso di tempo in cui sono state realizzate le condotte (oltre un anno), della diversità dei luoghi di commissione dei fatti e, infine, delle modalità operative che caratterizzano l'ulteriore e diverso reato di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/1998. Invero, da tali elementi ha desunto, in assenza di ulteriori e diversi dati di fatto, la conclusione opposta di una condotta di vita dedita al crimine e finalizzata ad ottenere illeciti guadagni dallo sfruttamento della prostituzione e dall'ingresso illegale di cittadini stranieri. Su questa premessa ha argomentato in modo logico e compiuto spiegando come non si possa evincere una programmazione ab origine dei delitti, stante la necessità di tenere su due piani distinti la previa ideazione unitaria con la tendenza a commettere reati della stessa indole sotto la spinta di circostanze più o meno occasionali. 3.1 Tanto premesso, la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav