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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11458/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 29622/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11458 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3759/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29622/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 29622/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso  proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 29622/25 [OSCURATO:PERSONA]          OSSERVA Ritenuto  che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-  bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè  de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE  11458 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente  -        Ord.  n. sez.  3759/2026 [OSCURATO:PERSONA]                      -  Relatore           [OSCURATO:PERSONA]  -  [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 29622/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso  proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 29622/25 [OSCURATO:PERSONA]          OSSERVA Ritenuto  che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-  bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè  de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.   P.Q.MP.Q.M