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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 16575/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18883/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. , in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 45 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 3568/2020della Corte d’appello di Milano, depositata il 31.12.2020; N. 18883/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.4.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proposero opposizione avverso il precetto notificato in data 1.8.2016 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva loro il pagamento di € 8.271,09 per prestazioni professionali rese, in forza di due ordinanze emesse dalla Corte d’appello e dal Tribunale di Milano.

Eccepirono gli opponenti la nullità del precetto per il mancato inserimento dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, c.p.c., concernente la possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento, per incertezza sulla parte da escutere, per mancata preventiva escussione (quanto al solo Pazzaglia in proprio) del patrimonio sociale, per la mancata preventiva notifica del decreto ingiuntivo sulla cui base erano state emesse le due ordinanze azionate, ed infine per l’intervenuto pagamento della somma di € 17.925,82, a copertura dell’intero dovuto al [OSCURATO:PERSONA].

Nel contradittorio delle parti, il Tribunale di Milano, con sentenza del 29.10.2018, previa qualificazione di alcune domande come proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ed altre ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le rigettòtutte, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese ed anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.Pertanto, in relazione ai soli capi qualificati ex art. 615 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in proprioproposero gravame, che la Corte d’appello di Milano rigettò con sentenza del 31.12.2020.

Avverso detta sentenza ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria; l’intimato non ha svolto difese.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma N. 18883/21R.G. 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “errata e falsa applicazione” degli artt. 91, 615, 616, 669-bise 669-terdecies c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appellotenuto conto dello stretto collegamento tra i titoli azionati col precetto (ord.

Corte app.

Milano del 7.7.2016, nonché ord. Trib.

Milano del20.7.2016) e q uelli oggetto di opposizione (d.i. n. 5180/2014 emesso dal Trib. di Milano, nonché sentenza n. 6384/14 emessa dal Giudice di pace di Milano).Si deduce, nella sostanza, che i vizi che inficiano questi ultimi non possano che ridondare su quelli su cui è fondato il precetto. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia l a “ errata e falsa applicazione ” degli artt. 2697 c.c. e 669-bise 669-terdecies c.p.c., per non aver la C orte d’appello ritenuto pertinenti i pagamenti effettuati e documentati, erroneamente riferiti ad altri crediti. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte d’appelloesaminato la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in relazione ad altri pendenti tra le parti. 1.4 –Con il quarto motivo si denuncia la errata applicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stata confermata la statuizione sulla condanna per lite temeraria.

N. 18883/21R.G. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si denuncia omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essere state ammesse le prove dedotte in primo grado. 2.1 –Preliminarmente, occorre osservare che il presente giudizio di legittimità costituisce il seguito di quella opposizione “ancipite”ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., originariamente ed unitariamente proposta dagli odierni ricorrenti dinanzi alTribunale di Milano, e definita da questa Corte ( nella parte riferibile all’opposizione agli atti esecutivi)con la sentenza n. 23343/2022, con l’accoglimento del solo terzo motivo di ricorso; in particolare, la sentenza di primo grado del 29.10.2018 è stata cassata con rinvio per vizio di motivazione sulla eccepita violazione dell’art. 2304 c.p.c., questione quest’ultima specificamente pure proposta in quella sede col secondo motivo –che investiva la erronea qualificazione data dal Tribunale, sul punto,come opposizione ex art.617c.p.c., anziché come ex art. 615 c.p.c. -ma non esaminata perché assorbita.

Qui viene invece in rilievo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ed in particolare la decisione d’appello sui capi della sentenza di primo grado espressamente in tal senso qualificati dal Tribunale di Milano. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è evidentemente infondato.

La Corte d’appello ha correttamente rilevato che i presunti vizi che affliggerebbero i provvedimenti giurisdizionali presupposti (ossia, in particolare, il d.i. n. 5180/2014 e la sentenza n. 6384/14) non investono di per sé i titoli esecutivi azionati col precetto opposto, ossia l’ordinanza della Corte d’appellodi Milano del 7.7.2016 e l’ordinanza del Trib. di Milano del 20.7.2016, e tanto basta.

Il fatto che dette ordinanze attengano a spese liquidate nella fase sommaria, N. 18883/21R.G. anche in sede di reclamo,non sposta i termini della questione, perché la pretesa non debenza può sempre essere sostenuta nel relativo giudizio di merito, non certo con l’opposizione a precetto.

Il richiamo all’insegnamento di Cass. n. 11370/2011, che tanto prevede, da parte degli odierni ricorrenti costituisce dunque un fuor d’opera, perché il principio affermato con tale pronuncia attiene all’ipotesi del provvedimento cautelare ante causam recante la condanna alle spese, di cui si intenda contestare la sola liquidazione, ossia a questione pacificamentedel tutto diversa da quella che viene in rilievo nel caso che occupa. 4.1 –Stessa sorte segue il secondo motivo.

I ricorrenti, infatti, insistono nel sostenere un preteso collegamento delle varie vicende debitorieche li vedono contrapposti al [OSCURATO:PERSONA], tale da condizionare la stessa sorte del credito intimato, senza però consi derare che ogni titolo esecutivo– ossia ogni titolo che possa fregiarsi dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., come è indiscusso nella specie - è di per sé dotato di autonomia sua propria: a nulla vale dunque affermare che l’estinzione del credito orig inario (questione che peraltro parrebbe ancora sub iudice)comporta necessariamente l’inesistenza o l’avvenuta estinzione anche di quello per spese di soccombenza maturate nel corso di uno o più giudiziche si siano svolti a valle (o anche solo a latere)di quello principale, perché tanto può derivare solo dalle conseguenti e congruenti statuizioni adottate dall’Autorità giudiziaria adita, del che non v’è traccia nella specie. 5.1 –Il terzo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

N. 18883/21R.G.

I ricorrenti, infatti, si dolgono della mancata sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, ex art. 297 c.p.c., rispetto ad altri inter partes pure indicati, ma omettono finanche di allegare se gli stessi siano ancora pendenti e in quale grado gli stessi lo siano, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, se la questione sia dotata o meno di decisività. 6.1 –In relazione al quarto motivo, va invece rilevatala cessazione della materia del contendere.

Invero, senza minimamente discernere tra l’azione ex art. 615 e quella ex art.617 c.p.c.(entrambe rigettate), in seno alla sentenza diprimo grado il Tribunale di Milano condannò unitariamente gli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.; tuttavia, detta statuizione rimase travolta, ex art. 336, comma 1, c.p.c., per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso, disposto dalla già citata sentenza n. 23343/2022, con conseguente cassazione con rinvio.

Orbene, premesso che una simile modalità “cumulativa” di liquidazione del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. (che non tenga conto, cioè, della natura “ancipite” di un’opposizione esecutiva) non è di per sé illegittima, vi è che, in una situazione di tal genere, è sostanzialmente impossibile discernere in quale parte la condanna sia ascrivibile all’una o all’altra azione.

Dal che discende che in tali casi, qualora la relativa pronuncia venga cassata in sede di legittimità in relazione ad una soltanto delle due azioni(in buona sostanza, quella che per prima sia giuntaal vaglio di questa Corte), il capo condannatorio deve intendersi inevitabilmente travolto per l’intero, ferme le successive eventuali valutazioni N. 18883/21R.G. rimesse pur sempre aigiudici del rinvio e fatte salve le preclusioni derivanti dal giudicato interno.

Pertanto, la censura posta col mezzo in esame non ha ragione d’essere esaminata, il relativo capo della sentenza d’appellodovendo intendersi investito dall’effetto espansivo “esterno” di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., derivante dalla pronunciadi Cass. n. 2 3343/2022. 7.1 –Il quinto motivo, infine, è palesemente infondato.

Infatti, le richieste istruttorie che si pretendono erroneamente neglette non sono state all’ eviden za considerate dalla Corte d’appello lombarda perché incompatibili con la linea motivazionale (del tutto correttamente) adottata, circa l’insostenibilità della tesi del collegamento tra i titoli, ancora infondatamente sostenuta dagli odierni ricorrentiin questa sede, come s’è visto. 8.1 - In definitiva, sono rigettati il primo, il secondo e i l quinto motivo, è inammissibile il terzo, mentre sul quarto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto difese, mentre in relazione alla questione posta col quarto motivo va disposta la compensazione integrale delle spese de ll’intero giudizio, atteso il carattere solo parziale della soccombenza sul punto.

Poiché il ricorso non è stato integralmente rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile, non sussistono i presupposti per la declaratoria prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002.

P. Q. M. la Corte rigetta il primo, il secondo e il quintomotivo, dichiara inammissibile i l terzo e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al quarto N. 18883/21R.G. motivo, riguardo al quale ultimo dispone l’int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18883/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. , in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 45 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 3568/2020della Corte d’appello di Milano, depositata il 31.12.2020; N. 18883/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proposero opposizione avverso il precetto notificato in data 1.8.2016 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva loro il pagamento di € 8.271,09 per prestazioni professionali rese, in forza di due ordinanze emesse dalla Corte d’appello e dal Tribunale di Milano. Eccepirono gli opponenti la nullità del precetto per il mancato inserimento dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, c.p.c., concernente la possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento, per incertezza sulla parte da escutere, per mancata preventiva escussione (quanto al solo Pazzaglia in proprio) del patrimonio sociale, per la mancata preventiva notifica del decreto ingiuntivo sulla cui base erano state emesse le due ordinanze azionate, ed infine per l’intervenuto pagamento della somma di € 17.925,82, a copertura dell’intero dovuto al [OSCURATO:PERSONA]. Nel contradittorio delle parti, il Tribunale di Milano, con sentenza del 29.10.2018, previa qualificazione di alcune domande come proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ed altre ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le rigettòtutte, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese ed anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.Pertanto, in relazione ai soli capi qualificati ex art. 615 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in proprioproposero gravame, che la Corte d’appello di Milano rigettò con sentenza del 31.12.2020. Avverso detta sentenza ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria; l’intimato non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma N. 18883/21R.G. 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “errata e falsa applicazione” degli artt. 91, 615, 616, 669-bise 669-terdecies c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appellotenuto conto dello stretto collegamento tra i titoli azionati col precetto (ord. Corte app. Milano del 7.7.2016, nonché ord. Trib. Milano del20.7.2016) e q uelli oggetto di opposizione (d.i. n. 5180/2014 emesso dal Trib. di Milano, nonché sentenza n. 6384/14 emessa dal Giudice di pace di Milano).Si deduce, nella sostanza, che i vizi che inficiano questi ultimi non possano che ridondare su quelli su cui è fondato il precetto. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia l a “ errata e falsa applicazione ” degli artt. 2697 c.c. e 669-bise 669-terdecies c.p.c., per non aver la C orte d’appello ritenuto pertinenti i pagamenti effettuati e documentati, erroneamente riferiti ad altri crediti. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte d’appelloesaminato la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in relazione ad altri pendenti tra le parti. 1.4 –Con il quarto motivo si denuncia la errata applicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stata confermata la statuizione sulla condanna per lite temeraria. N. 18883/21R.G. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si denuncia omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essere state ammesse le prove dedotte in primo grado. 2.1 –Preliminarmente, occorre osservare che il presente giudizio di legittimità costituisce il seguito di quella opposizione “ancipite”ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., originariamente ed unitariamente proposta dagli odierni ricorrenti dinanzi alTribunale di Milano, e definita da questa Corte ( nella parte riferibile all’opposizione agli atti esecutivi)con la sentenza n. 23343/2022, con l’accoglimento del solo terzo motivo di ricorso; in particolare, la sentenza di primo grado del 29.10.2018 è stata cassata con rinvio per vizio di motivazione sulla eccepita violazione dell’art. 2304 c.p.c., questione quest’ultima specificamente pure proposta in quella sede col secondo motivo –che investiva la erronea qualificazione data dal Tribunale, sul punto,come opposizione ex art.617c.p.c., anziché come ex art. 615 c.p.c. -ma non esaminata perché assorbita. Qui viene invece in rilievo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ed in particolare la decisione d’appello sui capi della sentenza di primo grado espressamente in tal senso qualificati dal Tribunale di Milano. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è evidentemente infondato. La Corte d’appello ha correttamente rilevato che i presunti vizi che affliggerebbero i provvedimenti giurisdizionali presupposti (ossia, in particolare, il d.i. n. 5180/2014 e la sentenza n. 6384/14) non investono di per sé i titoli esecutivi azionati col precetto opposto, ossia l’ordinanza della Corte d’appellodi Milano del 7.7.2016 e l’ordinanza del Trib. di Milano del 20.7.2016, e tanto basta. Il fatto che dette ordinanze attengano a spese liquidate nella fase sommaria, N. 18883/21R.G. anche in sede di reclamo,non sposta i termini della questione, perché la pretesa non debenza può sempre essere sostenuta nel relativo giudizio di merito, non certo con l’opposizione a precetto. Il richiamo all’insegnamento di Cass. n. 11370/2011, che tanto prevede, da parte degli odierni ricorrenti costituisce dunque un fuor d’opera, perché il principio affermato con tale pronuncia attiene all’ipotesi del provvedimento cautelare ante causam recante la condanna alle spese, di cui si intenda contestare la sola liquidazione, ossia a questione pacificamentedel tutto diversa da quella che viene in rilievo nel caso che occupa. 4.1 –Stessa sorte segue il secondo motivo. I ricorrenti, infatti, insistono nel sostenere un preteso collegamento delle varie vicende debitorieche li vedono contrapposti al [OSCURATO:PERSONA], tale da condizionare la stessa sorte del credito intimato, senza però consi derare che ogni titolo esecutivo– ossia ogni titolo che possa fregiarsi dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., come è indiscusso nella specie - è di per sé dotato di autonomia sua propria: a nulla vale dunque affermare che l’estinzione del credito orig inario (questione che peraltro parrebbe ancora sub iudice)comporta necessariamente l’inesistenza o l’avvenuta estinzione anche di quello per spese di soccombenza maturate nel corso di uno o più giudiziche si siano svolti a valle (o anche solo a latere)di quello principale, perché tanto può derivare solo dalle conseguenti e congruenti statuizioni adottate dall’Autorità giudiziaria adita, del che non v’è traccia nella specie. 5.1 –Il terzo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. N. 18883/21R.G. I ricorrenti, infatti, si dolgono della mancata sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, ex art. 297 c.p.c., rispetto ad altri inter partes pure indicati, ma omettono finanche di allegare se gli stessi siano ancora pendenti e in quale grado gli stessi lo siano, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, se la questione sia dotata o meno di decisività. 6.1 –In relazione al quarto motivo, va invece rilevatala cessazione della materia del contendere. Invero, senza minimamente discernere tra l’azione ex art. 615 e quella ex art.617 c.p.c.(entrambe rigettate), in seno alla sentenza diprimo grado il Tribunale di Milano condannò unitariamente gli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.; tuttavia, detta statuizione rimase travolta, ex art. 336, comma 1, c.p.c., per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso, disposto dalla già citata sentenza n. 23343/2022, con conseguente cassazione con rinvio. Orbene, premesso che una simile modalità “cumulativa” di liquidazione del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. (che non tenga conto, cioè, della natura “ancipite” di un’opposizione esecutiva) non è di per sé illegittima, vi è che, in una situazione di tal genere, è sostanzialmente impossibile discernere in quale parte la condanna sia ascrivibile all’una o all’altra azione. Dal che discende che in tali casi, qualora la relativa pronuncia venga cassata in sede di legittimità in relazione ad una soltanto delle due azioni(in buona sostanza, quella che per prima sia giuntaal vaglio di questa Corte), il capo condannatorio deve intendersi inevitabilmente travolto per l’intero, ferme le successive eventuali valutazioni N. 18883/21R.G. rimesse pur sempre aigiudici del rinvio e fatte salve le preclusioni derivanti dal giudicato interno. Pertanto, la censura posta col mezzo in esame non ha ragione d’essere esaminata, il relativo capo della sentenza d’appellodovendo intendersi investito dall’effetto espansivo “esterno” di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., derivante dalla pronunciadi Cass. n. 2 3343/2022. 7.1 –Il quinto motivo, infine, è palesemente infondato. Infatti, le richieste istruttorie che si pretendono erroneamente neglette non sono state all’ eviden za considerate dalla Corte d’appello lombarda perché incompatibili con la linea motivazionale (del tutto correttamente) adottata, circa l’insostenibilità della tesi del collegamento tra i titoli, ancora infondatamente sostenuta dagli odierni ricorrentiin questa sede, come s’è visto. 8.1 - In definitiva, sono rigettati il primo, il secondo e i l quinto motivo, è inammissibile il terzo, mentre sul quarto va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto difese, mentre in relazione alla questione posta col quarto motivo va disposta la compensazione integrale delle spese de ll’intero giudizio, atteso il carattere solo parziale della soccombenza sul punto. Poiché il ricorso non è stato integralmente rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile, non sussistono i presupposti per la declaratoria prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002. P. Q. M. la Corte rigetta il primo, il secondo e il quintomotivo, dichiara inammissibile i l terzo e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al quarto N. 18883/21R.G. motivo, riguardo al quale ultimo dispone l’int
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