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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02050/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 12 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (in data 16 novembre 2016).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando due motivi.

Con il primo deduce la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato.

Con il secondo deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in relazione alle specifiche doglianze svolte nel secondo motivo dell'atto di appello.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.

Manifestamente infondato è il primo motivo.

Ed invero la Corte territoriale ha ritenuto con motivazione immune da aporie logiche che il verbale di accertamenti urgenti e gli scontrini dell'alcoltest danno atto con precisione delle modalità del controllo, confermate anche dagli operanti sentiti come testimoni, di talché l'attività istruttoria integrativa si sarebbe rivelata superflua.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale con motivazione logica ed adeguata ha ritenuto che il trascorrere del tempo tra la cessazione della condotta di guida ed il momento in cui è stato effettuato l'alcoltest può al più rilevare a favore dell'imputato potendosi registrare verosimilmente il progressivo smaltimento della concentrazione alcolica.

L'ipotesi ventilata dalla difesa secondo cui l'imputato in quel lasso di tempo avrebbe potuto ingerire altri alcolici si rivela del tutto congetturale.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 2 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 12 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (in data 16 novembre 2016). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando due motivi. Con il primo deduce la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato. Con il secondo deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in relazione alle specifiche doglianze svolte nel secondo motivo dell'atto di appello. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha ritenuto con motivazione immune da aporie logiche che il verbale di accertamenti urgenti e gli scontrini dell'alcoltest danno atto con precisione delle modalità del controllo, confermate anche dagli operanti sentiti come testimoni, di talché l'attività istruttoria integrativa si sarebbe rivelata superflua. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale con motivazione logica ed adeguata ha ritenuto che il trascorrere del tempo tra la cessazione della condotta di guida ed il momento in cui è stato effettuato l'alcoltest può al più rilevare a favore dell'imputato potendosi registrare verosimilmente il progressivo smaltimento della concentrazione alcolica. L'ipotesi ventilata dalla difesa secondo cui l'imputato in quel lasso di tempo avrebbe potuto ingerire altri alcolici si rivela del tutto congetturale. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novem
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