Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:46
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0063
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 5 MAGGIO 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] dipendenti delle Comunità, ed in particolare quelli di nazionalità tedesca, continuano ad assumere in patria impegni finanziari, sia di indole familiare, come gli studi dei figli o i sussidi agli ascendenti, sia di origine più prettamente patrimoniale, come l'acquisto di immobili a rate oppure il versamento di contributi previdenziali facoltativi.
È evidente che la rivalutazione del marco, nel 1969, ha reso ancor più onerose le rimesse, anzi alcuni sono venuti a trovarsi in situazioni quasi drammatiche. L'andamento del mercato finanziario rischia di rendere la situazione ancor più pesante; la Commissione, tuttavia, ha promesso che in questo caso cercherà di venire incontro ai dipendenti più colpiti.
I ricorrenti pero si ripropongono uno scopo ben diverso: la Comunità dovrebbe accollarsi il maggior onere cui i dipendenti devono far fronte per soddisfare le loro obbligazioni in marchi, visto che le rimesse che essi devono fare in Germania vengono anzitutto calcolate in franchi belgi, unità monetaria in cui essi sono retribuiti.
Poche la Commissione ha negato di doversi assumere tale onere, 13 dipendenti tedeschi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] chiedendo:
1)
che ammettiate la fondatezza della loro pretesa;
2)
che condanniate la Commissione a corrispondere ad ogni dipendente un'indennità pari al danno subito in seguito alla rivalutazione del marco;
3)
che stabiliate il principio secondo cui ogni pregiudizio subito a causa delle variazioni del corso dei cambi va indennizzato dalla Comunità.
Le conclusioni in via principale non fanno sorgere alcun problema d'irricevibilità.
Pero il ricorso 65-70, del sig. [OSCURATO:PERSONA], contiene delle conclusioni supplementari con cui si chiede alla Commissione d'includere nell'elaborando statuto una disposizione che metta genericamente al riparo i dipendenti europei dai rischi di origine monetaria, che dovrebbero venire posti a carico totale del datore di lavoro.
Dovrebbe essere facile disattendere tale richiesta ricordando al ricorrente che l'ha formulata che non spetta alla Corte fare imposizioni alle autorità comunitarie. D'altra parte un. atteggiamento simile lo avete già assunto il 15 dicembre 1966 nella causa 62-65.
A sostegno delle conclusioni in via principale, i ricorrenti invocano quattro mezzi, anzi, quattro serie di mezzi:
A —
Il primo è stato svolto in udienza e tratto dalle disposizioni dell'art. 24 dello statuto, ma una lettura attenta rivela che la norma è stata invocata a sproposito. Indubbiamente questo articolo stabilisce che la Comunità deve intervenire allorché il dipendente ha subito un pregiudizio per il fatto di essere al servizio delle Comunità. La norma però dichiara espressamente di quale genere debbono essere i pregiudizi, cioè minacce, ingiurie, diffamazione, oltraggio, attentati alla persona ed ai beni.
Certo l'elenco non è limitativo, ma se la Corte vi includesse con una sua sentenza i provvedimenti con cui uno Stato decide di modificare il corso del cambio, ci troveremmo indubbiamente di fronte ad un'innovazione insolita e sconcertante.
B —
Il secondo mezzo è tratto dall'art. 76 dello statuto che recita: «Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni ad un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare».
Il tenore dell'articolo dimostra chiaramente che la Comunità può compiere questi gesti benefici, ma non vi è obbligata e comunque tali decisioni possono essere prese solo in considerazione di particolari situazioni contingenti.
I ricorrenti hanno cercato di evitare questo scoglio cercando di dimostrare che nel loro caso specifico l'articolo dovrebbe servire non tanto a giustificare l'emanazione di provvedimenti individuali facoltativi, quanto invece a far sancire diritti oggettivi molto più ampi.
Questo argomento si ricollega al terzo mezzo, in virtù del quale lo spirito dello statuto, il complesso delle sue norme e l'obbligo generico incombente sulla pubblica autorità di fornire garanzie previdenziali a favore dei propri dipendenti, implicherebbero che la Comunità deve rifondere il danno che i ricorrenti hanno patito nella fattispecie.
C —
Per il terzo mezzo è necessaria una premessa: non sono insensibile al grido di dolore che si leva da alcuni dipendenti tedeschi colpiti — ed anche duramente — dalla rivalutazione del marco. Considerando il lato umano della questione, non esito a chiedere alla Commissione di essere indulgente nell'esame del problema; d'altra parte vorrei che i ricorrenti comprendessero che onestamente non posso condividere né nei particolari, né nell'impostazione generale la loro concezione del rapporto europeo di pubblico impiego come traspare dagli argomenti che essi invocano a sostegno delle loro tesi e chiedo umilmente scusa se questo mio atteggiamento dovesse rivelarsi errato.
Sarebbe stato meglio effettuare una distinzione fondamentale per i dipendenti delle Comunità europee:
1.
Uno statuto per coloro che sono comandati presso le Comunità dalle amministrazioni nazionali.
In questo sistema lo stipendio sarebbe stato espresso in moneta nazionale, eventualmente integrato da alcune indennità, ed avrebbe esposto i dipendenti soltanto ai rischi monetari o agli imprevisti che normalmente corrono tutti i loro compatrioti ed in particolare tutti i dipendenti a stipendio fisso di quella determinata nazione.
2.
Uno statuto autonomo, che differenzia il dipendente delle Comunità da ogni altro pubblico dipendente del Paese d'origine, che gli conferisce uno stato giuridico ed una posizione finanziaria che non corrisponde a quella dei pubblici dipendenti del Paese d'origine. Rispetto al rapporto di pubblico impiego nazionale questo rapporto d'impiego europeo presenterebbe vantaggi e svantaggi.
Gli autori del trattato, redigendo l'art. 212 e gli autori dello statuto del personale, hanno preferito attenersi a questa seconda concezione.
Infatti essi hanno stabilito che:
a)
il dipendente deve risiedere nella sede in cui presta servizio (art. 20);
b)
lo stipendio è determinato prescindendo da ogni criterio di nazionalità e il calcolo dello stipendio viene effettuato in base ad un'unica unità monetaria prestabilita (art. 63).
Mi stupirebbe che si cercasse di far ammettere un regime che sta a cavallo tra i due sistemi summenzionati, cioè un regime nel quale, eventualmente, lo stipendio potesse venire espresso nella moneta del Paese d'origine, mentre il dipendente conserva i vantaggi offerti dal versamento dello stipendio nel paese in cui egli presta servizio e in una mone ta diversa da quella adottata nel paese del quale conserva la cittadinanza.
Non mi pare d'altronde che l'autonomia del rapporto europeo di pubblico impiego implichi una garanzia di cambio per le rimesse che i dipendenti intendono effettuare nel loro paese d'origine.
Lo statuto li obbliga a risiedere in un paese diverso, ma l'art. 17 dell'allegato VII garantisce loro un adeguato compenso per l'espatrio. La contropartita consiste sostanzialmente nella possibilità di effettuare rimesse al paese d'origine a condizioni genericamente più favorevoli di quelle concesse ad ogni altro privato; il limite massimo di tali rimesse a corso speciale coincide con l'entità dell'indennità di espatrio contemplata nello statuto, che costituisce la contropartita diretta dell'obbligo di residenza ed eventualmente l'importo è aumentato fino alla totale copertura delle spese indirettamente connesse con la residenza all'estero.
I ricorrenti invocano questa norma, pero l'argomento si ritorce a loro danno, giacché si tratta di una disposizione derogatoria ai principi generali dello statuto derivante dal carattere comunitario del rapporto europeo di pubblico impiego.
Concludo quindi che
—
la disposizione può venire interpretata solo restrittivamente;
—
ogni estensione o riduzione della sfera d'applicazione può essere solo stabilita per mezzo di una norma esplicita.
Su questo punto i ricorrenti si richiamano a proposte della Commissione (GU n.
C 83 del 28 giugno 1969, pag 16
), oppure ad intenzioni espresse dalla Commissione (GU n.
C 14 del 4 febbraio 1970, pag. 9
) però:
a)
la Commissione non ha mai inteso compensare integralmente e durevolmente le perdite patite dai dipendenti a seguito della variazione del corso del cambio decisa dagli Stati, mentre si è limitata a cercare di rendere più elastico il sistema attuale intervenendo in casi specifici a favore dei dipendenti.
b)
Per di più tali proposte non hanno mai ricevuto alcun crisma dal Consiglio, unica autorità che può decidere in materia.
Per questo motivo propongo che venga disatteso anche il terzo mezzo o il terzo gruppo di mezzi.
Il quarto gruppo di mezzi è tratto dall'obbligo incombente alle autorità comunitarie di rispettare il principio di parità di retribuzione tra i dipendenti. Ho già avuto modo di esprimere i miei dubbi in merito, sia circa l'esistenza del principio, sia circa la portata che alcuni vorrebbero attribuirgli.
Dato, ma non concesso, che tale principio esista, mi pare che non possa venire invocato per tre motivi:
1.
In materia di stipendi potrebbe applicarsi solo ai dipendenti che prestano servizio nella stessa località, cioè le cui condizioni di vita, come le intende l'art. 64 dello statuto, sono identiche o analoghe. La maggior parte degli esempi invocati dai ricorrenti invece si riferisce ai dipendenti che dovevano risiedere non a Lussemburgo, ma in Inghilterra o in Francia.
2.
Il principio per di più dovrebbe valere solo per i dipendenti della Comunità, mentre sono stati portati ad esempio dipendenti della NATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i lavori degli enti incaricati di studiare la situazione degli altri dipendenti di organizzazioni internazionali possono essere un'utile fonte d'informazioni per le autorità comunitarie, la decisione finale in merito spetta solo a queste ultime.
3.
Se si ammettesse infine che nella fattispecie si può far richiamo al principio della parità di trattamento tra i dipendenti, tale principio dovrebbe essere modellato in modo da non ledere un principio ancor più importante per i dipendenti europei, cioè quello della non discriminazione a causa della nazionalità.
Si potrebbe evidentemente immaginare un ampio sistema perequativo che consentisse di far sì che i vantaggi di cui godono alcuni dipendenti a seguito della variazione della parità dei cambi nel loro paese potesse compensare gli svantaggi che colpiscono altri dipendenti per le stesse ragioni.
Forse questo principio potrebbe conciliare quello della parità di stipendio e quello della non discriminazione a causa della nazionalità.
Personalmente penso che non sarebbe accettato, comunque è un'utopia ed il sistema è impossibile.
E quindi inevitabile concludere che nessuno dei mezzi invocati dai ricorrenti è fondato.
Prima di concludere è necessaria una parolina alla Commissione: essa ha dichiarato che in alcuni casi specifici messi in luce dai ricorsi era pronta ad intervenire benevolmente, come le consente di fare l'art. 76 dello statuto.
Io la invito a farlo a favore di tutti coloro che possono essere aiutati e nei limiti massimi consentiti dallo statuto; sottolineo che nel caso dei pensionati questo intervento si rivela particolarmente necessario.
Ciò premesso, propongo che:
1.
i ricorsi siano respinti;
2.
le spese processuali siano rispettivamente poste a carico delle parti che le hanno sopportate.
(
1
) Traduzione dal francese.