CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 01261/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla resi onsabilità applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'articolo 55; bis cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il dif( nsore che deduceva: 2.1. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuant generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen. riconoscibili in relazio le al buon comportamento processuale dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il ri( Drso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduc2 motdvi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consè -so del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del 5 iudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valu :azione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi a+::inenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della si ,nzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previs a dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non iché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si de.12rmina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estenso