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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37471/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 settembre 1995; avverso la sentenza del 2 aprile 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'affermata responsabilità in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, e rigettarsi, nel resto, il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione resa in primo grado (riformata per la sola durata delle pene accessorie), lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti in rubrica ai capi 1 e 2.

2. Articola cinque motivi di ricorso, formulati sotto il profilo del vizio di motivazione e, il quarto, della mancata assunzione di una prova decisiva.

In particolare, il ricorrente deduce:

2.1. con il primo, che la corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare acriticamente le motivazioni offerte in primo grado, senza valutare specificamente le censure mosse dalla difesa, con specifico riferimento agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo dibattimentale, ma non valutati dal giudice;

2.2. con il secondo, la violazione del canone interpretativo indicato nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni rese dal fallito a curatore;

2.3. con il terzo, l'asserita incompatibilità dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato con gli esiti dell'interrogatorio dell'amministratore unico (dal quale emergerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'assenza di accordi e rapporti intercorsi con lo Iovane);

2.4. con il quarto, la mancata assunzione della prova documentale e testimoniale richiesta con i motivi di appello e diretta a provare l'avvenuta consegna, da parte del commercialista della società, all'ultimo amministratore, di tutta la documentazione contabile della società;

2.5. con il quinto, in ultimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che ben si sarebbero potute concedere laddove i giudici di merito avessero ammesso la produzione della già richiamata documentazione e, quindi, avessero valutato l'intervenuta consegna della documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il quarto motivo (intimamente connessi tra loro) sono entrambi infondati.

Il ricorrente è stato amministratore della società fallita dal 2007 al 2012, anno in cui cedeva l'intero pacchetto azionario Martongelli e cessava dalle funzioni gestorie e la società sostanzialmente cessava le sue attività.

I giudici di merito hanno ritenuto che il Martongelli fosse un mero prestanome e che la cessione fosse stata simulata al solo scopo di porre in essere la successiva condotta distrattiva, inibendo la ricostruzione degli affari.

Hanno desunto ciò valutando una pluralità di elementi coerenti tra loro e reciprocamente riscontrati: l'azzeramento ingiustificato delle poste attive; la mancata dimostrazione della loro destinazione; la parzialità e la lacunosità della documentazione contabile riferita al periodo di gestione di pertinenza del ricorrente; il totale disinteresse del Martongelli, cessionario delle quote e nuovo amministratore, alla gestione della società.

Circostanza, quest'ultima, desunta dalle inequivoche dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore quanto alla irrisorietà del prezzo d'acquisto della società e alla irrilevanza delle giacenze residue (tutte lasciate nella disponibilità dei precedenti proprietari).

Alla luce di queste considerazioni, logiche e coerenti con i dati processuali richiamati (e, quindi, non sindacabili in questa sede), le istanze istruttorie volte ad accertare il passaggio delle consegne tra lo Iovane ed il Martongelli (rientrando anche questo profilo nel ritenuto accordo tra i due) sono state ritenute irrilevanti.

Cosicché, da un canto non sussiste l'invocato vizio di motivazione e, dall'altro, la prova richiesta non può ritenersi decisiva.

I motivi sono, quindi, infondati.

2. Il secondo motivo è anch'esso infondato.

Le dichiarazioni (del successivo amministratore) assunte dal curatore e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I.f., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, sono utilizzabili nel procedimento a carico (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, dep. 2017, Rv. 270599), stante l'inapplicabilità dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018 Rv. 272664), ma devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Rv. 263819).

Né la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito al curatore ed inserite nella relazione ex art. 33 I.f. è preclusa dal principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile 2004, Kansal c. [OSCURATO:PERSONA]), non applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana (Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342).

Ciò considerato, in concreto, le dichiarazioni rese dal Ma rtongelli al curatore (relative a dati oggettivi, quali il prezzo di acquisto delle quote e la consistenza di magazzino) non hanno fondato, di per sé, la responsabilità del ricorrente, ma sono state utilizzate solo perché rappresentative di un oggettivo disinteresse del Martongelli verso la società e la sua gestione.

Non si tratta, quindi, di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, e quindi non possono ritenersi soggette alle prescrizioni contenute nel terzo comma dell'art. 192 del c:odice di rito.

In ogni caso, anche a voler ritenere la norma applicabile, esse sono state comunque inserite all'interno di un complessivo impianto argomentativo e valutate unitamente agli altri elementi già in precedenza indicati (l'azzeramento ingiustificato delle poste attive; la mancata dimostrazione della loro destinazione; la parzialità e lacunosità della documentazione contabile riferita al periodo di gestione), per dedurre la natura simulata della cessione.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto le censure si risolvono in una nuova prospettata rivalutazione, parcellizzata, dei dati probatori acquisiti; una rivalutazione che postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623).

E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha offerto, per come si è detto, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici.

4. il quinto motivo è manifestamente infondato.

Il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle sue modalità di esecuzione può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).

E la corte territoriale ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e, in particolare, l'accordo simulatorio, sintomo, secondo la valutazione della corte territoriale, di una sua significativa pericolosità sociale.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 settembre 1995; avverso la sentenza del 2 aprile 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'affermata responsabilità in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, e rigettarsi, nel resto, il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione resa in primo grado (riformata per la sola durata delle pene accessorie), lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti in rubrica ai capi 1 e 2. 2. Articola cinque motivi di ricorso, formulati sotto il profilo del vizio di motivazione e, il quarto, della mancata assunzione di una prova decisiva. In particolare, il ricorrente deduce: 2.1. con il primo, che la corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare acriticamente le motivazioni offerte in primo grado, senza valutare specificamente le censure mosse dalla difesa, con specifico riferimento agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo dibattimentale, ma non valutati dal giudice; 2.2. con il secondo, la violazione del canone interpretativo indicato nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni rese dal fallito a curatore; 2.3. con il terzo, l'asserita incompatibilità dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato con gli esiti dell'interrogatorio dell'amministratore unico (dal quale emergerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'assenza di accordi e rapporti intercorsi con lo Iovane); 2.4. con il quarto, la mancata assunzione della prova documentale e testimoniale richiesta con i motivi di appello e diretta a provare l'avvenuta consegna, da parte del commercialista della società, all'ultimo amministratore, di tutta la documentazione contabile della società; 2.5. con il quinto, in ultimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che ben si sarebbero potute concedere laddove i giudici di merito avessero ammesso la produzione della già richiamata documentazione e, quindi, avessero valutato l'intervenuta consegna della documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il quarto motivo (intimamente connessi tra loro) sono entrambi infondati. Il ricorrente è stato amministratore della società fallita dal 2007 al 2012, anno in cui cedeva l'intero pacchetto azionario Martongelli e cessava dalle funzioni gestorie e la società sostanzialmente cessava le sue attività. I giudici di merito hanno ritenuto che il Martongelli fosse un mero prestanome e che la cessione fosse stata simulata al solo scopo di porre in essere la successiva condotta distrattiva, inibendo la ricostruzione degli affari. Hanno desunto ciò valutando una pluralità di elementi coerenti tra loro e reciprocamente riscontrati: l'azzeramento ingiustificato delle poste attive; la mancata dimostrazione della loro destinazione; la parzialità e la lacunosità della documentazione contabile riferita al periodo di gestione di pertinenza del ricorrente; il totale disinteresse del Martongelli, cessionario delle quote e nuovo amministratore, alla gestione della società. Circostanza, quest'ultima, desunta dalle inequivoche dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore quanto alla irrisorietà del prezzo d'acquisto della società e alla irrilevanza delle giacenze residue (tutte lasciate nella disponibilità dei precedenti proprietari). Alla luce di queste considerazioni, logiche e coerenti con i dati processuali richiamati (e, quindi, non sindacabili in questa sede), le istanze istruttorie volte ad accertare il passaggio delle consegne tra lo Iovane ed il Martongelli (rientrando anche questo profilo nel ritenuto accordo tra i due) sono state ritenute irrilevanti. Cosicché, da un canto non sussiste l'invocato vizio di motivazione e, dall'altro, la prova richiesta non può ritenersi decisiva. I motivi sono, quindi, infondati. 2. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Le dichiarazioni (del successivo amministratore) assunte dal curatore e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I.f., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, sono utilizzabili nel procedimento a carico (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, dep. 2017, Rv. 270599), stante l'inapplicabilità dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018 Rv. 272664), ma devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Rv. 263819). Né la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito al curatore ed inserite nella relazione ex art. 33 I.f. è preclusa dal principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile 2004, Kansal c. [OSCURATO:PERSONA]), non applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana (Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342). Ciò considerato, in concreto, le dichiarazioni rese dal Ma rtongelli al curatore (relative a dati oggettivi, quali il prezzo di acquisto delle quote e la consistenza di magazzino) non hanno fondato, di per sé, la responsabilità del ricorrente, ma sono state utilizzate solo perché rappresentative di un oggettivo disinteresse del Martongelli verso la società e la sua gestione. Non si tratta, quindi, di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, e quindi non possono ritenersi soggette alle prescrizioni contenute nel terzo comma dell'art. 192 del c:odice di rito. In ogni caso, anche a voler ritenere la norma applicabile, esse sono state comunque inserite all'interno di un complessivo impianto argomentativo e valutate unitamente agli altri elementi già in precedenza indicati (l'azzeramento ingiustificato delle poste attive; la mancata dimostrazione della loro destinazione; la parzialità e lacunosità della documentazione contabile riferita al periodo di gestione), per dedurre la natura simulata della cessione. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto le censure si risolvono in una nuova prospettata rivalutazione, parcellizzata, dei dati probatori acquisiti; una rivalutazione che postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha offerto, per come si è detto, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 4. il quinto motivo è manifestamente infondato. Il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle sue modalità di esecuzione può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la corte territoriale ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e, in particolare, l'accordo simulatorio, sintomo, secondo la valutazione della corte territoriale, di una sua significativa pericolosità sociale. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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