CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31542/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose. Considerato che il primo motivo di ricorso si limita a rieditare le obiezioni svolte con il gravame di merito sulla presunta incompatibilità dell'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto e la condanna, a seguito di patteggiannento, dello stesso per il reato di riciclaggio, obiezioni ampiamente confutate dalla sentenza, con la cui motivazione il ricorrente non sì è compiutamente confrontato, mentre non è in discussione che i fatti per cui l'imputato è stato condannato per il reato di riciclaggio non sono gli stessi oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale.. Soprattutto il ricorrente omette di confrontarsi con l'articolata e logica valutazione compiuta dalla Corte del compendio probatorio dal quale ha desunto la qualifica dell'imputato, il che rende oltremodo generico il motivo di ricorso. Considerato che anche il secondo motivo risulta inammissibile, posto che sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio in tutte le sue componenti la giustificazione delle scelte operate dai giudici del merito si ritrae agevolmente dal complesso della motivazione della sentenza impugnata e in particolare dalle argomentazioni poste a sostegno della negazione delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec