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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23534/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 392 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di 300,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, riguardante la pretesa improcedibilità del reato, risulta improponibile in sede di legittimità.

Infatti, pur riguardando formalmente il tema della tempestiva proposizione dell'atto di querela ad opera della persona offesa, esso pretende dal giudice di legittimità una verifica talmente pregnante delle emergenze processuali, da riportare nell'esposizione ampi stralci dei verbali del dibattimento, riferiti alle dichiarazioni del denunciante e di un testimone (Pendino), in vista di una loro non consentita rivalutazione nel presente grado di giudizio.

Ancor più dichiaratamente di merito si rivela il secondo motivo di censura, che investe in maniera diretta il merito dell'accusa e l'apprezzamento delle risultanze probatorie processuali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] idente Orlan I i i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 392 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di 300,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita. Rilevato che il primo motivo di ricorso, riguardante la pretesa improcedibilità del reato, risulta improponibile in sede di legittimità. Infatti, pur riguardando formalmente il tema della tempestiva proposizione dell'atto di querela ad opera della persona offesa, esso pretende dal giudice di legittimità una verifica talmente pregnante delle emergenze processuali, da riportare nell'esposizione ampi stralci dei verbali del dibattimento, riferiti alle dichiarazioni del denunciante e di un testimone (Pendino), in vista di una loro non consentita rivalutazione nel presente grado di giudizio. Ancor più dichiaratamente di merito si rivela il secondo motivo di censura, che investe in maniera diretta il merito dell'accusa e l'apprezzamento delle risultanze probatorie processuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] idente Orlan I i i
Sentenza Cassazione n. 23534/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris