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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 10095/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15053-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 5526/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al 2016 concernente la rideterminazione del classamento e della rendita catastale in merito ad un immobile sito ad Acilia (Roma); la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che classamento e rendita catastale dell'immobile in questione sono stati deteminati con una metodologia estimativa-comparativa, tenendo conto delle porzioni di fabbricato che presentavano caratteristiche analoghe a quello di proprietà della parte contribuente; la categoria catastale risulta essere stata definita in funzione delle caratteristiche tipologiche del bene considerato, così come pure la classe, effettuando una valutazione comparativa nell'ambito del numero totale di quelle previste per la categoria dal quadro di qualificazione della zona censuaria del Comune di appartenenza; quanto in particolare alla destinazione dell'immobile in questione, l'Ufficio, per determinare quella appropriata, ha effettuato un apposito sopralluogo, verificando così che il bene in questione era da qualificare come ufficio; neppure assume rilievo il dedotto difetto di motivazione in ordine all'intrinseca valutazione dell'immobile effettuata dall'Ufficio, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, costituisce il frutto di una ponderata attività estimativa che trova il suo addentellato, oltre che nella discrezionalità tecnica caratteristica dell'attività stessa, nella comparazione con porzioni di fabbricato equiparabili per Ric. 2020 n. 15053 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- destinazione e caratteristiche tipologiche, delle quali l'Agenzia delle entrate ha dato contezza nell'atto impugnato.

La parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ragione dell'assenza di una rigorosa, chiara, completa, specifica e razionale motivazione dell'atto di riclassamento, per non essere stata la parte contribuente posta in condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso contestare sul piano giuridico e fattuale, la presenza delle condizioni per l'applicazione della revisione del classamento.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte contribuente depositava copia della sentenza n. 3703/2020 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 15 settembre 2020 e depositata in segreteria il 24 novembre 2020 con la quale è stato accolto l'appello dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato conseguentemente nullo l'avviso impugnato riguardante un locale uguale e comunicante con l'immobile oggetto del presente giudizio.

Tale sentenza n. 3703/2020 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è stata oggetto di impugnazione con ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle entrate avverso i Ric. 2020 n. 15053 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- suddetti contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso che è attualmente pendente davanti a questa Corte ed è iscritto a ruolo con n.

R.G. 12288/2021.

Pertanto, ritenuta l'opportunità di una trattazione congiunta con il giudizio n. r.g. n. 12288/21 pendente davanti a questa Corte, si dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il giudizio R.G. n. 12288/2021, pendente davanti a questa Corte.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Il Presidente Lu9io Napplitano 41‘,' i-P.Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15053-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 5526/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al 2016 concernente la rideterminazione del classamento e della rendita catastale in merito ad un immobile sito ad Acilia (Roma); la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che classamento e rendita catastale dell'immobile in questione sono stati deteminati con una metodologia estimativa-comparativa, tenendo conto delle porzioni di fabbricato che presentavano caratteristiche analoghe a quello di proprietà della parte contribuente; la categoria catastale risulta essere stata definita in funzione delle caratteristiche tipologiche del bene considerato, così come pure la classe, effettuando una valutazione comparativa nell'ambito del numero totale di quelle previste per la categoria dal quadro di qualificazione della zona censuaria del Comune di appartenenza; quanto in particolare alla destinazione dell'immobile in questione, l'Ufficio, per determinare quella appropriata, ha effettuato un apposito sopralluogo, verificando così che il bene in questione era da qualificare come ufficio; neppure assume rilievo il dedotto difetto di motivazione in ordine all'intrinseca valutazione dell'immobile effettuata dall'Ufficio, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, costituisce il frutto di una ponderata attività estimativa che trova il suo addentellato, oltre che nella discrezionalità tecnica caratteristica dell'attività stessa, nella comparazione con porzioni di fabbricato equiparabili per Ric. 2020 n. 15053 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- destinazione e caratteristiche tipologiche, delle quali l'Agenzia delle entrate ha dato contezza nell'atto impugnato. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ragione dell'assenza di una rigorosa, chiara, completa, specifica e razionale motivazione dell'atto di riclassamento, per non essere stata la parte contribuente posta in condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso contestare sul piano giuridico e fattuale, la presenza delle condizioni per l'applicazione della revisione del classamento. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte contribuente depositava copia della sentenza n. 3703/2020 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 15 settembre 2020 e depositata in segreteria il 24 novembre 2020 con la quale è stato accolto l'appello dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato conseguentemente nullo l'avviso impugnato riguardante un locale uguale e comunicante con l'immobile oggetto del presente giudizio. Tale sentenza n. 3703/2020 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è stata oggetto di impugnazione con ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle entrate avverso i Ric. 2020 n. 15053 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- suddetti contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso che è attualmente pendente davanti a questa Corte ed è iscritto a ruolo con n. R.G. 12288/2021. Pertanto, ritenuta l'opportunità di una trattazione congiunta con il giudizio n. r.g. n. 12288/21 pendente davanti a questa Corte, si dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il giudizio R.G. n. 12288/2021, pendente davanti a questa Corte. Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente Lu9io Napplitano 41‘,' i-P.Ri
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