Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18937/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato - è reiterativo e aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità,. ,secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisionecensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che afferma in modo inequivoco che la manipolazione dell'impianto idrico e l'allaccio alla rete idrica furono intenzionalmente realizzati dall'imputato, in modo da approvvigionarsi di acqua per alimentare la propria attività di allevamento di bovini e che si verteva in una connessione abusiva alla tubatura, previa rimozione della pallina di gomma dalla valvola di sfiato, operazione che risultava decisiva per l'approvvigionamento furtivo, mentre la tesi alternativa della difesa - quella dell'appropriazione casuale - implica una diversa ricostruzione fattuale non consentita in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato - è reiterativo e aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità,. ,secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisionecensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che afferma in modo inequivoco che la manipolazione dell'impianto idrico e l'allaccio alla rete idrica furono intenzionalmente realizzati dall'imputato, in modo da approvvigionarsi di acqua per alimentare la propria attività di allevamento di bovini e che si verteva in una connessione abusiva alla tubatura, previa rimozione della pallina di gomma dalla valvola di sfiato, operazione che risultava decisiva per l'approvvigionamento furtivo, mentre la tesi alternativa della difesa - quella dell'appropriazione casuale - implica una diversa ricostruzione fattuale non consentita in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris