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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08257/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria, sede in CATANZARO n. 932/2021 depositata il 31/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso presentato avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Cosenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. - quale incorporante la GreenNumero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026Park s.r.l., originaria destinataria dell’avviso di accertamento - haimpugnato l’avviso TARSU n. 403302 prot. n. 1080, del 20.12.2013,relativo agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, emesso dalla resistenteM.[OSCURATO:SOCIETA] in qualità di riscossore per il Comune di Rende per un totale di61.433,00 euro.2.

La CTP ha respinto i motivi di ricorso relativi alla violazione degliartt. 71, 73 del d. lgs. 507/93.3.

Avverso detta sentenza ha interposto appello la società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]4.

All’esito del gravame, la [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria ha emesso la sentenza n. 932 del 2021 di accoglimento del ricorsoin appello, ritenendo ammissibile il motivo perché la questione sulladestinazione dei beni era già stata sollevata in primo grado.

Nel merito, haaccertato che la maggior parte degli immobili era in costruzione ed hagiudicato incongrua l’attribuzione della categoria “ufficio” con estensionedi 1017 mq, essendo la maggior parte dei beni in fase di costruzione.Poiché l’accertamento si fondava su una destinazione d’uso errata, l’atto èstato indi annullato, con obbligo per il Comune di procedere a un nuovoaccertamento corretto.

Le spese di lite sono state compensate perentrambi i gradi di giudizio.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:SOCIETA] ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso la società [OSCURATO:PERSONA] spa.6.

L’intimato comune non ha depositato controricorso.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.

In data 10/02/2026 ha inoltre depositato nota contenenteeccezione di giudicato, con la relativa documentazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare deve darsi atto della produzione relativaall’eccezione di giudicato, depositata in atti di questo procedimento solo inNumero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026data 10/03/2026 e inerente ordinanze di questa Corte depositate in data6/03/2026 (quindi successivamente alla scadenza del termine di 10 giorniper il deposito delle memorie).

Per tale ragione si ritiene che la ricorrentepossa essere rimessa in termini.1.1.

Si tratta di due ordinanze di questa Corte (la n. 5094/2026 dirigetto dell’impugnazione e la n. 5098/2026 di inammissibilità del ricorso)che attengono ad altra imposta (IMU), relativa ad altro anno (2012) econcernente altro tema (esenzione per immobili merce), in cui le decisionidi merito prodotte (nn. 1528/2022 e 1848/2022 della CTR della Calabria)si sono basate sull’inosservanza dell’obbligo dichiarativo, per cui dettigiudicati non hanno alcuna attinenza con il giudizio in oggetto.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 24d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, nonchéla violazione dell’art. 57 d. lgs. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c.

Laricorrente, in particolare, sostengono che la società abbia fondato l’appellosu elementi documentali già noti in primo grado senza proporretempestivamente motivi aggiunti, e dunque oltre il termine perentorioprevisto.

Inoltre, rilevano che in appello sarebbe stata introdotta unanuova censura di merito sulla debenza del tributo, in violazione del divietodi “nova”.

Di conseguenza, la CTR avrebbe erroneamente ritenutoammissibile una questione nuova e tardiva, con conseguente nullità dellasentenza impugnata.2.1.

Parte controricorrente rileva che la società aveva già contestatoin primo grado la destinazione ad “ufficio” attribuita unilateralmente,depositando visure catastali e camerali e deducendo che gli immobili eranoin corso di costruzione e non utilizzabili, oltre a rientrare tra le superficiescluse ai fini TARSU.

La CTR ha quindi correttamente rilevato che lacontestazione sulla destinazione d’uso era già contenuta nel ricorsointroduttivo, evidenziando anche l’incongruità di un ufficio di oltre 1000Numero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026mq e l’assenza di una sede operativa nei locali in questione, confermandol’erroneità dell’attribuzione operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]2.2.

Il motivo non è fondato.2.3.

La stessa decisione della CTR, nella parte in fatto (pag. 2) eanche nella motivazione in diritto, dà atto che tra i motivi di ricorso inprime cure vi era il rilievo che l’immobile era ancora in costruzione.Tale circostanza emerge anche dallo stesso resoconto dellaricorrente (pag. 5 del ricorso) laddove si riconosce che era stata posta, inprimo grado, la censura la natura dei beni in corso costruzione.Deve quindi ritenersi che tale elemento di doglianza fosse giàpresente in giudizio, in quanto introdotto proprio con il ricorso introduttivo.Non sussiste pertanto alcuna violazione, perché il giudice del gravame si èespresso con riguardo a doglianza già introdotta ab origine, e non si ponedunque alcun problema in ordine alla introduzione legittima o meno dinuovi motivi.2.4.

La censura va conseguentemente rigettata.3.

I motivi nn. 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi.4.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma,n. 5 (omesso esame di fatti decisivi). [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, nello specifico,che la CTR abbia annullato l’accertamento basandosi su variazioni catastalisuccessive al periodo d’imposta, senza valutare le prove che dimostravanol’effettivo utilizzo degli immobili negli anni 2007-2011.

In particolare,sarebbero stati ignorati documenti, utenze, visure camerali e fotografieCTR avrebbe inoltre invertito l’onere della prova, ritenendo dimostrata latesi del contribuente senza adeguata prova contraria.Numero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/20265.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli articoli2727 e 2729 c.c., 2697 c.c., 1362 c.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c.,primo comma, n. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. contesta che la CTR abbia attribuito valore decisivo a unnuovo accatastamento successivo al periodo d’imposta, utilizzandolo comeProva presuntiva dello stato degli immobili anche negli anni precedenti.Viene inoltre censurato l’utilizzo di documenti successivi per annullareaccertamenti relativi al periodo 2007-2011, nonché la mancataconsiderazione delle prove dell’ente impositore sull’effettivo utilizzo degliimmobili come uffici.

Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe fondato ladecisione su mere congetture del contribuente, sovvertendo i principi dilegge in materia di presunzioni e prova.6.

Le censure meritano accoglimento.6.1.

Invero, non risulta smentito che la contribuente avesse unufficio ed una utenza presso i locali accertati.

Il nuovo accatastamento inIl ragionamento presuntivo operato dal giudice del gravame (che dalnuovo accatastamento fa derivare l’insussistenza presupposto per esserei beni in F2) è dunque falsato, perché basato su elemento non attinente enon coerente rispetto agli anni di imposta.6.2.

Del resto, che l’accatastamento in F3 (del 2012) fossesuccessivo agli anni di imposta (2007/2010) lo ammette anche la stessaparte (penultima pagina del controricorso).7.

Per tale ragione i motivi due e tre meritano accoglimento.8.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi nn. 2e 3, rigettato il primo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, che provvederà all’esame dei motivi ritenutiassorbiti oltre che a regolare le spese di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria, sede in CATANZARO n. 932/2021 depositata il 31/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso presentato avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Cosenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. - quale incorporante la GreenNumero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026Park s.r.l., originaria destinataria dell’avviso di accertamento - haimpugnato l’avviso TARSU n. 403302 prot. n. 1080, del 20.12.2013,relativo agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, emesso dalla resistenteM.[OSCURATO:SOCIETA] in qualità di riscossore per il Comune di Rende per un totale di61.433,00 euro.2. La CTP ha respinto i motivi di ricorso relativi alla violazione degliartt. 71, 73 del d. lgs. 507/93.3. Avverso detta sentenza ha interposto appello la società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]4. All’esito del gravame, la [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria ha emesso la sentenza n. 932 del 2021 di accoglimento del ricorsoin appello, ritenendo ammissibile il motivo perché la questione sulladestinazione dei beni era già stata sollevata in primo grado. Nel merito, haaccertato che la maggior parte degli immobili era in costruzione ed hagiudicato incongrua l’attribuzione della categoria “ufficio” con estensionedi 1017 mq, essendo la maggior parte dei beni in fase di costruzione.Poiché l’accertamento si fondava su una destinazione d’uso errata, l’atto èstato indi annullato, con obbligo per il Comune di procedere a un nuovoaccertamento corretto. Le spese di lite sono state compensate perentrambi i gradi di giudizio.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:SOCIETA] ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso la società [OSCURATO:PERSONA] spa.6. L’intimato comune non ha depositato controricorso.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. In data 10/02/2026 ha inoltre depositato nota contenenteeccezione di giudicato, con la relativa documentazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve darsi atto della produzione relativaall’eccezione di giudicato, depositata in atti di questo procedimento solo inNumero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026data 10/03/2026 e inerente ordinanze di questa Corte depositate in data6/03/2026 (quindi successivamente alla scadenza del termine di 10 giorniper il deposito delle memorie). Per tale ragione si ritiene che la ricorrentepossa essere rimessa in termini.1.1. Si tratta di due ordinanze di questa Corte (la n. 5094/2026 dirigetto dell’impugnazione e la n. 5098/2026 di inammissibilità del ricorso)che attengono ad altra imposta (IMU), relativa ad altro anno (2012) econcernente altro tema (esenzione per immobili merce), in cui le decisionidi merito prodotte (nn. 1528/2022 e 1848/2022 della CTR della Calabria)si sono basate sull’inosservanza dell’obbligo dichiarativo, per cui dettigiudicati non hanno alcuna attinenza con il giudizio in oggetto.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 24d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, nonchéla violazione dell’art. 57 d. lgs. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c. Laricorrente, in particolare, sostengono che la società abbia fondato l’appellosu elementi documentali già noti in primo grado senza proporretempestivamente motivi aggiunti, e dunque oltre il termine perentorioprevisto. Inoltre, rilevano che in appello sarebbe stata introdotta unanuova censura di merito sulla debenza del tributo, in violazione del divietodi “nova”. Di conseguenza, la CTR avrebbe erroneamente ritenutoammissibile una questione nuova e tardiva, con conseguente nullità dellasentenza impugnata.2.1. Parte controricorrente rileva che la società aveva già contestatoin primo grado la destinazione ad “ufficio” attribuita unilateralmente,depositando visure catastali e camerali e deducendo che gli immobili eranoin corso di costruzione e non utilizzabili, oltre a rientrare tra le superficiescluse ai fini TARSU. La CTR ha quindi correttamente rilevato che lacontestazione sulla destinazione d’uso era già contenuta nel ricorsointroduttivo, evidenziando anche l’incongruità di un ufficio di oltre 1000Numero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026mq e l’assenza di una sede operativa nei locali in questione, confermandol’erroneità dell’attribuzione operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]2.2. Il motivo non è fondato.2.3. La stessa decisione della CTR, nella parte in fatto (pag. 2) eanche nella motivazione in diritto, dà atto che tra i motivi di ricorso inprime cure vi era il rilievo che l’immobile era ancora in costruzione.Tale circostanza emerge anche dallo stesso resoconto dellaricorrente (pag. 5 del ricorso) laddove si riconosce che era stata posta, inprimo grado, la censura la natura dei beni in corso costruzione.Deve quindi ritenersi che tale elemento di doglianza fosse giàpresente in giudizio, in quanto introdotto proprio con il ricorso introduttivo.Non sussiste pertanto alcuna violazione, perché il giudice del gravame si èespresso con riguardo a doglianza già introdotta ab origine, e non si ponedunque alcun problema in ordine alla introduzione legittima o meno dinuovi motivi.2.4. La censura va conseguentemente rigettata.3. I motivi nn. 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi.4. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma,n. 5 (omesso esame di fatti decisivi). [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, nello specifico,che la CTR abbia annullato l’accertamento basandosi su variazioni catastalisuccessive al periodo d’imposta, senza valutare le prove che dimostravanol’effettivo utilizzo degli immobili negli anni 2007-2011. In particolare,sarebbero stati ignorati documenti, utenze, visure camerali e fotografieCTR avrebbe inoltre invertito l’onere della prova, ritenendo dimostrata latesi del contribuente senza adeguata prova contraria.Numero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/20265. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli articoli2727 e 2729 c.c., 2697 c.c., 1362 c.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c.,primo comma, n. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. contesta che la CTR abbia attribuito valore decisivo a unnuovo accatastamento successivo al periodo d’imposta, utilizzandolo comeProva presuntiva dello stato degli immobili anche negli anni precedenti.Viene inoltre censurato l’utilizzo di documenti successivi per annullareaccertamenti relativi al periodo 2007-2011, nonché la mancataconsiderazione delle prove dell’ente impositore sull’effettivo utilizzo degliimmobili come uffici. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe fondato ladecisione su mere congetture del contribuente, sovvertendo i principi dilegge in materia di presunzioni e prova.6. Le censure meritano accoglimento.6.1. Invero, non risulta smentito che la contribuente avesse unufficio ed una utenza presso i locali accertati. Il nuovo accatastamento inIl ragionamento presuntivo operato dal giudice del gravame (che dalnuovo accatastamento fa derivare l’insussistenza presupposto per esserei beni in F2) è dunque falsato, perché basato su elemento non attinente enon coerente rispetto agli anni di imposta.6.2. Del resto, che l’accatastamento in F3 (del 2012) fossesuccessivo agli anni di imposta (2007/2010) lo ammette anche la stessaparte (penultima pagina del controricorso).7. Per tale ragione i motivi due e tre meritano accoglimento.8. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi nn. 2e 3, rigettato il primo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, che provvederà all’esame dei motivi ritenutiassorbiti oltre che a regolare le spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 28328/2021Numero sezionale 2414/2026Numero di raccolta generale 8257/2026Data pubblicazione 02/04/2026La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia
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