CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16296/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 23175/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall'avvocatoAndrea Bava; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diGenova 9 maggio 2022 n. 501 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Genova la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo aver conseguito la laurea in medicina si iscrisse ad una scuola di specializzazione in ginecologia; la frequentò dal 2003 al 2008 e conseguì il diploma di specializzazione; Oggetto: specializzandi in medicina -borsa di studio ex art. 6 d. lgs. 257/91 - prescrizione - termine applicabile. N.R.G.: 23175/22 Camera di consiglio del 1° aprile 2025 -) durante la frequenza del corso di specializzazione fu remunerata con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE. Chiesepertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria. Quantificò tale pregiudizio nella misura di euro 49.445,17. 2. Il Tribunale di Genova con sentenza 17.10.2019 n. 2464 accolse in parte la domanda. La Corte d’appello di Genova con sentenza 9.5.2022 n. 501 accolse il gravame della Presidenza del consiglio dei ministri e dichiarò prescritto il diritto vantato dall’attrice, rigettando la domanda. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, ritenne che la borsa di studio erogata a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi pagare mensilmente, costituiva un credito soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e tale credito eragià prescritto al momento dell’introduzione della lite. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] sopra indicate non hanno notificato un controricorso; la sola Presidenza del Consiglio ha depositato un “atto di costituzione” al fine dell’eventuale partecipazionealla discussione in pubblica udienza. La ricorrente hadepositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c.. Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione. N.R.G.: 23175/22 Camera di consiglio del 1° aprile 2025 La ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennaledi cui all’art. 2948, n. 4, c.c.. Sostiene che, avendo la C orte d’appello qualificato la domanda come “azione di adempimento contrattuale”, ne sarebbe dovuta discendere l’applicazione del termine di prescrizione decennale stabilito dalla legge per le azioni di adempimento dei contratti. 1.1. Il motivo è infondato. L’art. 6, secondo comma, del d. lgs. 8.8.1991 n. 257, il quale disciplina la corresponsione della borsa di studio dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione in medicina, stabilisce che essa: a) “ viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università”; b) “la corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale”. Queste due caratteristiche fanno della borsa di studio in esame un credito “da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.. La legge, infatti, stabilisce che la corresponsione della borsa di studio “cessi” al verificarsi delle condizioni ivi previste, e solo di un credito da pagarsi periodicamente è concepibile la “cessazione”. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale. 2. Col secondo motivo è censurata la liquidazione delle spese di lite. La ricorrente contesta sia la determinazione del valore della domanda (indicato in euro 7.945,17, ovvero l’importo liquidato dal Tribunale); sia la scelta della Corte territoriale di applicare i valori medi di cui al d.m. 55/14 invece che quelli minimi. 2.1. Il motivo è infondato. L’esito finale della lite fu il rigetto della domanda. N.R.G.: 23175/22 Camera di consiglio del 1° aprile 2025 Dunque per il primo grado il valore della causa era quello del petitum, non del decisum. Il petitumera indeterminato, e per cause di valore indeterminato e complessità bassa il d.m. 55/14 prevedeva un compenso minimo di euro 3.972 e massimo di euro 13.402. Per il secondo grado, invece, il valore della causa era la somma disputata, ovvero euro 7.945: percause di tale valore il compenso minimo è euro 1.984 e massimo euro 5.950 (per ambedue questi princìpi, v. Cass. Sez. 6, 12/06/2019, n. 15857). La Corte dunque non ha ecceduto la soglia massima fissata dalla legge; lo stabilire poi se nel caso di specie l’onorario andasse determinatoin base alla misura media, minima o massima è questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese per l’indefensio delle controparti. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Rom