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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44028/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 30/10/2020, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pei i reati di cui agli artt. 628 e 56 e 628 cod. pen. e altro.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla ritenuta imputabilità dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo sotto il profilo che l'imputato non sarebbe imputabile perché cronicamente intossicato dall'uso di sostanze stupefacenti.

La doglianza, formulata in termini generici e reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato le ragioni per le quali, a fronte della totale carenza di qualsivoglia elemento dal quale poter anche ritenere utile disporre una perizia sul punto, non vi sia ragione per la quale escludere l'imputabilità del ricorrente.

Ragione queta per la quale, l'attuale censura, contenuta nella mera affermazione che l'imputato non sarebbe imputabile in quanto durante le crisi di astinenza non sarebbe in grado di controllarsi, risulta generica e manifestamente infondata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglier4 Estensore [OSCURATO:PERSONA] natia frjnaco . . ii DEPOSITATA Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 2 9 O 2021 Piero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 30/10/2020, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pei i reati di cui agli artt. 628 e 56 e 628 cod. pen. e altro. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla ritenuta imputabilità dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo sotto il profilo che l'imputato non sarebbe imputabile perché cronicamente intossicato dall'uso di sostanze stupefacenti. La doglianza, formulata in termini generici e reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato le ragioni per le quali, a fronte della totale carenza di qualsivoglia elemento dal quale poter anche ritenere utile disporre una perizia sul punto, non vi sia ragione per la quale escludere l'imputabilità del ricorrente. Ragione queta per la quale, l'attuale censura, contenuta nella mera affermazione che l'imputato non sarebbe imputabile in quanto durante le crisi di astinenza non sarebbe in grado di controllarsi, risulta generica e manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglier4 Estensore [OSCURATO:PERSONA] natia frjnaco . . ii DEPOSITATA Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 2 9 O 2021 Piero
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