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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27383/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolta dal Tribunale di Brescia in ordine ai reati di cui agli art. 110, 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies L. 356/1992) poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuiva fittizia mente a [OSCURATO:PERSONA], che accettava, la titolarità dell'intero capitale sociale e dell'amministrazione della "PRE.RI.00." s.r.I..

Su appello del Procuratore generale, la Corte di appello di Brescia aveva riformata la citata sentenza, condannando la Rachele alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.

Questa Suprema Corte, a seguito di ricorso della Rachele, aveva annullato la decisione della Corte di appello di Brescia affinché procedesse alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione del commercialista Corioni.

La Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, riconoscendo l'imputata colpevole del reato ascrittole e condannandola alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

La Corte d'appello ha ritenuto incontestata la ricostruzione fattuale e la circostanza che la "PRE.RI.00." fosse gestita dal Preiti: la Rachele, secondo il teste Corioni, non si sarebbe mai occupata della società, la quale era riferibile al Preiti, che ne controllava la gestione.

Nel 2013, le quote sociali sarebbero state cedute a [OSCURATO:PERSONA], che acquistava una società vuota e gravata di numerosi debiti verso l'INPS.

Lo svuotamento della società sarebbe avvenuto nel 2012 a seguito di operazione in favore della società "Prematica", che non aveva corrisposto quanto dovuto.

Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto esistente l'elemento soggettivo del reato ascrittole: la Rachele sarebbe stata pienamente consapevole che la "PRE.RI.00." era gestita dal marito e fittiziamente attribuita a prestanomi, così come sarebbe stata consapevole che le relative quote sociali potessero essere oggetto di ablazione.

A sostegno di tale tesi ha rilevato come, con provvedimento del 2007, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoposto a sequestro alcuni immobili appartenenti all'imputata che era messa a conoscenza della possibilità di una eventuale ablazione della PRE.RI.00 motivata dalla contiguità temporale tra la sua creazione e i reati commessi dal Preiti.

Il passaggio di quote dalla Rachele ad un soggetto estraneo, quale il [OSCURATO:PERSONA], rappresenterebbe un'ulteriore forma di mascheramento della reale proprietà dei beni, maggiormente idonea ad evitare che i beni fossero nuovamente attinti da una misura di prevenzione patrimoniale.

Peraltro, il Preiti era già stato destinatario di analoghi provvedimenti ed era pienamente consapevole del fatto che i beni e le società a lui intestate potessero subire nuove misure ablative. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata a conoscenza di tale pericolo in quanto destinataria dell'ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere consapevole delle modalità di gestione delle società facenti capo al marito.2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, deducendo i motivi di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. per contrasto con la deposizione del teste Corioni.

L'impugnata sentenza non avrebbe debitamente valorizzato, ai fini dell'insussistenza del reato di cui all'art. 12 -quinqwes L. 356/1992, l'affermazione del Corioni secondo cui la società era stata ceduta perché indebitata, prova decisiva che la cessione di beni operata dal Preiti nell'ambito della PRE.RI.CO. era conseguenza e non causa dell'indebitamento e dunque volta a mandarlo esente da accertamenti e conseguenze di carattere economico e penale, come del resto sostenuto nella sentenza di primo grado.

La Corte di merito, per contro, pur prendendo atto della testimonianza, non ha assegnato alla stessa l'adeguata rilevanza ai fini dell'esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata, finendo per modificare il significato letterale delle dichiarazioni.

2.2. Con il secondo motivo, si contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. nella parte in cui non sarebbe stata resa una motivazione rafforzata alla luce della condanna in appello a fronte di una sentenza di assoluzione in primo grado.

La decisione non avrebbe argomentato in ordine alle ragioni che hanno fatto ritenere recessiva la testimonianza del Corioni - che legava la cessione delle quote della Rachele all'indebitamento della società - rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione, senza spiegare perché la cessione delle quote fosse incompatibile con intenti non elusivi delle misure di prevenzione patrimoniale, se non facendo riferimento alla non dimostrata circostanza secondo cui la società possedeva ancora un valore, così ripercorrendo le medesime ragioni contenute nella sentenza in precedenza annullata.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 181, 194 e 500 cod. proc. pen., nella parte in cui non sarebbe stato consentito nel corso dell'esame del teste Corioni di utilizzare, ai fini delle contestazioni, le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari in altro procedimento relativo al concorrente.

La Corte territoriale avrebbe impedito il corretto svolgimento dell'esame della difesa, senza spiegare perché sarebbe stato determinante la non inclusione del verbale delle dichiarazioni in questione nel fascicolo della Corte di appello visto che tale atto deve essere contenuto nel yi*/ fascicolo del pubblico ministero ed utilizzabile ai fini delle c:ontestazioni ex art.500 cod. proc. pen. 2.4.

Con il quarto motivo, la Rachele deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al divieto di reformatio in peius in ragione della quantificazione della pena in misura superiore rispetto a quella già determinata dalla sentenza della Corte di appello che era stata annullata; la Corte di merito avrebbe errato nell'inquadrare le ragioni dell'annullamento con rinvio di questa Corte nella violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nell'ambito degli error in procedendo, ignorando che il vizio dedotto era innanzitutto un vizio della motivazione della sentenza.

2.5. Con il quinto ed ultimo motivo, viene dedotta la nullità del decreto di citazione al giudizio per mancata specifica chiamata dell'imputato a rendere esame in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La difesa richiama il principio sancito dalla Corte EDU nella sentenza Maestri c.

Italia, e fatto proprio dalla Corte di cassazione che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, secondo il quale l'imputato, qualora assente, debba essere destinatario di una specifica chiamata in giudizio che lo metta in condizione di rendere il proprio esame, non essendo sufficiente la generica e ordinaria citazione per il giudizio di appello.

Il principio sarebbe applicabile anche al caso di specie in quanto, pur essendo avvenuta la rinnovazione dell'istruttoria, l'imputata non sarebbe stata informata del proprio diritto di rendere esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte; per ragioni di carattere logico si rende necessario non seguire l'ordine assegnato dalla difesa ai motivi di ricorso.

2. Generico risulta il terzo motivo con cui la ricorrente censura le modalità con cui sarebbe stato condotto e regolamentato, da parte del Presidente della Corte di appello, l'esame del teste Corioni, visto che, nonostante si censuri la mancata possibilità di contestare le dichiarazioni che il Corioni avrebbe reso in altro procedimento (che si prospetta essere lo stesso), non indica sotto quale profilo un diverso tenore dell'esame avrebbe determinato un differente esito processuale.

3. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati unitariamente essendo attinenti alla complessiva motivazione, sono infondati.3.1.

La Corte di appello, valorizzando il compendio argonnentativo della decisione annullata e ritenendo che la testimonianza del Corioni, sentito a seguito di rinnovazione istruttoria conseguente dell'annullamento di questa Corte, non avesse modificato il quadro probatorio, ha ritenuto che la Rachele fosse ben consapevole di agire al fine di impedire o ostacolare l'ablazione di beni che attribuiva fittiziamente ad [OSCURATO:PERSONA], che accettava, la titolarità dell'intero capitale sociale e dell'amministrazione della "PRE.RI.00." s.r.l.

3.2. Si premette che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12 -quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512- bis cod. pen.) ha natura di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione» (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199).

Quanto, invece, all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo a ciascuno dei concorrenti nel delitto in esame, è necessario che costoro abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, non essendo, invece, sufficiente dimostrare la natura fittizia della attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (v.

Sez. 2, n. 45080 del 14/10/202, Tarasi, Rv. 282437 che in tali termini si è espressa in ordine al concorso di persone da parte del formale intestatario di quote societarie).

3.3. Ciò premesso, la Corte territoriale, preso atto che nessuna censura era tesa a confutare la natura fittizia del trasferimento, ha ritenuto esistente in capo alla ricorrente il dolo specifico del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen..

In particolare, ha esaustivamente argomentato sul perché la pesante situazione debitoria verso terzi della compagine fittiziamente dismessa non avesse inciso, ex se, ai fini della decisione di trasferire il compendio societario in capo al [OSCURATO:PERSONA], facendo pertinente riferimento al provvedimento emesso nel 2007 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sottoposto a sequestro alcuni immobili appartenenti proprio all'imputata, circostanza che rendeva palese la concreta probabile ablazione della "PRE.RI.CO " fondata sulla compatibile cronologica perimetrazione tra la sua creazione e i reati commessi dal Preiti.

La Corte di merito, proprio per evidenziare come la Rachele fosse a conoscenza degli specifici rischi corsi dal coniuge (già condannato in ordine allo stesso reato posto in essere in concorso con la moglie) ha osservato come il passaggio delle quote sociali dalla Rachele verso una figura estranea quale era quella del [OSCURATO:PERSONA], costituiva un'ulteriore forma di mascheramento della reale titolarità dei beni, idonea ad impedire che gli stessi costituissero oggetto di esproprio a seguito della emissione di una misura di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato già destinatario di analoghi provvedimenti e, pertanto, consapevole del pericolo di ablazione che correvano i beni e le società a lui intestate, pericolo che la Rachele conosceva proprio perché aveva subito l'ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Egualmente precisa risulta la motivazione della sentenza impugnata che ha argomentato, altresì, in ordine alle ragioni che facevano ritenere non rilevante l'eccessivo indebitamento della società ai fini della dimostrazione del necessario elemento soggettivo della consapevolezza di evitare la misura preventiva sui beni.

In primo luogo, ha rappresentato come la decozione della compagine fosse stata causata proprio dal Preiti che aveva ceduto, un anno prima della dismissione delle quote, beni di ingente valore senza ricevere alcun corrispettivo (evenienza confermata dallo stesso Corioni, commercialista del Preiti); detta condotta faceva ritenere che l'indebitamento societario costituisse consapevole manovra tesa allo svuotamento della compagine.

In secondo luogo, la Corte di merito ha osservato come dalle risultanze processuali fosse emerso che il Preiti avesse continuato a nutrire interesse nella gestione della società che utilizzava per effettuare trasferimenti di denaro attraverso bonifici, tanto da reagire con violenza alle azioni del formale intestatario delle quote (a cui erano pervenute a seguito di ulteriore cessione), che era invece interessato a mantenere un controllo sostanziale sulla compagine; detto elemento costituiva prova del perdurante valore di tale società e del conseguente interesse a mantenerne un controllo sostanziale da parte del reale titolare.

La Corte di appello ha, inoltre, rilevato - richiamando proprio la decisione che aveva reso analogo principio sul punto - che l'esistenza di una finalità ulteriore rispetto a quella elusiva di future misure di prevenzione, quale quella rappresentata dal Corioni che aveva riferito della confidata intenzione del Preiti di disfarsi di una società eccessivamente indebitata, non si poneva in contrasto rispetto alla determinante consapevole finalità elusiva al contempo presente.

La circostanza che la Rachele, in conclusione, fosse già stata destinataria di provvedimenti ablativi che l'avevano interessata, unitamente al marito, la rendeva consapevole del rischio dell'eventuale emissione di un provvedimento ablatorio avente ad oggetto le quote della società.4.

Il quinto motivo attraverso il quale la ricorrente deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata espressa richiesta rivolta all'imputato di rendere esame sulla base del principio espresso dalla Corte EDU nella sentenza Maestri c/ Italia, è manifestamente infondato.

4.1. Deve premettersi che la decisione della Corte EDU del 8 luglio 2021 nella causa Maestri c/ Italia ha censurato l'ordinamento processuale italiano per non avere previsto, a garanzia dell'imputato assolto nel primo grado di giudizio e condannato nel processo di appello, uno specifico onere di audizione del medesimo prima di assumere la decisione di condanna.

La Corte EDU ha ritenuto necessario che l'imputato assente o contumace sia destinatario di una chiamata in giudizio al fine porlo in condizione di rendere l'esame, reputando non sufficiente la mera citazione a giudizio in appello, visto che devono essere approntati tutti gli incombenti più idonei al fine di rendere l'atto istruttorio.

La sentenza in questione si muove sulla stessa linea tracciata dalla consolidata giurisprudenza che, oltre a ritenere necessario l'esame dei testi ai fini della condanna in appello preceduta da assoluzione in primo grado, ribadendo la giurisprudenza enunciata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c/ Islanda (del 16 luglio 2019, n. 38797/17), ha condannato l'Italia per non aver disposto, anche d'ufficio, l'esame degli imputati in ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado.

Risulta pacifico che il recepimento delle decisioni della Corte EDU non può non tenere conto del contesto in cui le stesse sono state assunte, tanto che, nonostante tenda ad assumere «un valore generale e di principio, "resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata" (sentenza n. 49 del 2015 Corte cost.).

La stessa decisione, di cui si invoca la diretta applicazione nel sistema processuale penale interno, precisa i limiti della sentenza della Corte di Strasburgo, individuando la funzione nell'accertamento del se l'operato dei giudici - nel particolare caso analizzato - abbia condotto a risultati conformi alla Convenzione.

4.2. Ciò premesso, il Collegio osserva che il caso esaminato dalla sentenza Maestri fosse inerente a rilevata violazione del diritto al processo equo ex art. 6, par. 1 della CEDU, in ragione della importanza assegnata alle dichiarazioni degli imputati ai fini della decisione di assoluzione, motivo che rendeva evidente la necessità di effettuare una valutazione giuridica della condotta che doveva tenere conto della versione resa da costoro.

Sotto detto aspetto, pertanto, il caso che ha costituito oggetto della decisione che si assume integrare una nullità processuale, risulta ben differente da quello in esame in cui la ricorrente, sentita a spontanea dichiarazione nel corso del giudizio di rinvio, come anche espressamente messo in rilievo dalla sentenza, non ha mai reso propalazioni che potessero ritenersi significative ai fini della decisione, essendosi sempre detta estranea ai fatti senza argomentare e documentare tale affermazione (pag. 9, sentenza impugnata).

4.3. Giurisprudenza di legittimità, invero, ha da tempo riconosciuto la necessità della rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, anche relativamente alle propalazioni dell'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", nel caso di riforma della sentenza di assoluzione da parte del giudice di appello allorché effettui un differente apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, decisione a cui ha fatto pertinente riferimento il Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte in occasione della restituzione degli atti alla Sezione remittente ex art. 172 disp. att. cod. proc. pen. dell'ordinanza della Prima Sezione penale n. 836 del 21/09/2021, a cui la difesa fa cenno nel ricorso).

L'irrilevanza della questione dedotta con il quinto motivo di ricorso risulta evidente dallo stesso tenore della decisione di annullamento di questa Corte che, a fronte di censure che tendevano a evidenziare differenti apprezzamenti intervenuti nelle due decisioni di merito, ha potuto rilevare tale discrasia solo in ordine alla posizione del Corioni («perché provveda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la escussione del commercialista Curioni»), senza nulla rilevare in ordine al peso delle dichiarazioni dell'imputata.

4.4. Alla luce delle considerazioni sopra espresse circa l'assenza di alcun rilievo delle dichiarazioni rese nei precedenti gradi di merito dalla Rachele, la questione sollevata dal ricorrente si risolve in una mera petizione di principio disancorata dalle ragioni della decisione con specifico riferimento alla ritenuta esistenza del dolo specifico quanto a consapevolezza di eludere, attraverso la condotta, la normativa in materia di confisca di prevenzione dei beni riconducibili al marito.

4.5. Dirimente risulta, nondimeno, la circostanza che ha visto la difesa omettere di formulare richieste in ordine all'esame della ricorrente ovvero la prospettazione della loro eventuale utilità in sede di primo ricorso per cassazione, sede in cui aveva invece ben rappresentato, tanto da pervenire all'annullamento della decisione impugnata, la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. senza mai prospettare lacune o carenze connesse al mancato esame della ricorrente.5.

Il quarto motivo, attraverso il quale la ricorrente deduce la reformatio in peius della decisione impugnata nella parte in cui ha disposto una pena superiore rispetto a quella irrogata dalla prima decisione della Corte di appello, è infondato.

5.1. La difesa, contrastando la parte della decisione impugnata secondo cui l'annullamento della prima decisione, in quanto riconducibile a vizio di natura processuale (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), non era idonea a far ritenere che si fosse consolidata in capo alla ricorrente una posizione di favore riconducibile alla quantificazione della pena (aumentata all'esito del secondo giudizio di appello), ha sostenuto che la censura che aveva condotto all'annullamento operasse, in prima battuta, sotto l'aspetto motivazionale e, solo successivamente, sotto quello meramente processuale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 5.2. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la tesi in questa sede dedotta dalla difesa, che pur mostra di essere a conoscenza della differente situazione che si è venuta a determinare a seguito dell'introduzione del citato comma dell'art. 603 cod. proc. pen..

5.3. La decisione oggetto di impugnazione riguarda la condanna in ordine al delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. a carico della Rachele che, nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, era stata assolta.

A seguito di impugnazione della decisione da parte del Procuratore generale, la Corte di appello, senza ritenere necessaria alcuna rinnovazione istruttoria e sulla base delle stesse risultanze, condannava la Rachele, in accoglimento dell'impugnazione dell'Organo requirente, alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione, sentenza impugnata dall'imputato che veniva annullata con rinvio alla Corte di appello affinché, previo esame del Corioni, commercialista del Preiti, provvedesse allo svolgimento di un nuovo giudizio.

In seguito al disposto esame del Corioni, la Corte territoriale accoglieva l'appello del Procuratore generale e condannava la Rachele alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

5.4. Deve essere richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte nel suo massimo consesso secondo cui il divieto di infliggere una pena più grave ex art. 597, comma 3, cod. proc. peri., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata (Sez.

U, n. 17050 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729).

Come anche osservato da altra decisione, sempre a Sezioni Unite, di questa Corte (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03), a confutazione di quanto affermato dal ricorrente che intravede una coesistenza del vizio di violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), con quello di motivazione ex art. 606, comma 1„ lett. e), cod. proc. pen. al fine di far prevalere tale ultima opzione (che sarebbero addirittura logicamente precedente rispetto alla violazione di norma processuali), è opportuno distinguere fra sentenze pronunciate sotto il regime della previgente normativa e sentenze, alle quali si applica - ratione temporis - la disposizione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.: per le decisioni precedenti alla citata interpolazione normativa (tramite l'art. 1, comma 58,

I. 23 giugno 2017, n. 103, a dec:orrere dal 3 agosto 2017) il mancato rispetto dell'obbligo di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una reformatio in pefus devono essere sussunte nel vizio di motivazione (in tal senso si sono espresse le Sez.

U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486); allorché la decisione impugnata sia (come quella oggetto di esame) successiva all'entrata in vigore della citata disposizione, poiché è la specifica norma processuale che fissa la necessità per il giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in ipotesi di impugnazione del pubblico ministero della sentenza di proscioglimento, si realizza una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. con la necessità di impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e cioè per inosservanza di una norma processuale prevista a pena di nullità.

5.5. Risulta, pertanto, evidente che, a fronte della decisione di questa Corte che aveva annullato per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 24 maggio 2019, imponendo la rinnovazione dibattimentale, non prima di aver rilevato come la motivazione della decisione non presentasse i profili di illogicità e contraddittorietà dedotti (punto

1.1. del «considerato in diritto»), non può che essere palese come il vizio abbia coinvolto la decisione sotto l'aspetto prevalentemente formale-processuale della mancata riapertura del dibattimento; vizio che - se proprio si vuole assegnare un ordine di priorità come fatto dal ricorrente -, risulta preliminare ad ogni successiva valutazione che attiene alla motivazione della decisione nella parte in cui, all'esito dell'incombente istruttorio, si renda necessaria una rinnovata argomentazione a cagione dell'implementazione dei dati processuali a disposizione della Corte territoriale.

5.6. Da quanto sopra consegue la pertinenza del principio di diritto richiamato dalla Corte di appello di Brescia a mente del quale, allorché ha ritenuto di individuare la pena in anni due e mesi quattro di reclusione all'esito del giudizio di appello, a fronte della pena di un anno ed otto mesi di reclusione irrogati nella prima decisione di condanna a seguito del ribaltamento del proscioglimento del primo giudice, nessun pregiudizio del principio del divieto di reformatio in pejus si è concretizzato, visto che il venir meno della complessiva decisione per il vizio di legge processuale dedotto in sede di ricorso per cassazione ed accolto quanto a violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., violazione certamente implicante una nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata, non ha consentito di cristallizzare e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolta dal Tribunale di Brescia in ordine ai reati di cui agli art. 110, 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies L. 356/1992) poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuiva fittizia mente a [OSCURATO:PERSONA], che accettava, la titolarità dell'intero capitale sociale e dell'amministrazione della "PRE.RI.00." s.r.I.. Su appello del Procuratore generale, la Corte di appello di Brescia aveva riformata la citata sentenza, condannando la Rachele alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Questa Suprema Corte, a seguito di ricorso della Rachele, aveva annullato la decisione della Corte di appello di Brescia affinché procedesse alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione del commercialista Corioni. La Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, riconoscendo l'imputata colpevole del reato ascrittole e condannandola alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. La Corte d'appello ha ritenuto incontestata la ricostruzione fattuale e la circostanza che la "PRE.RI.00." fosse gestita dal Preiti: la Rachele, secondo il teste Corioni, non si sarebbe mai occupata della società, la quale era riferibile al Preiti, che ne controllava la gestione. Nel 2013, le quote sociali sarebbero state cedute a [OSCURATO:PERSONA], che acquistava una società vuota e gravata di numerosi debiti verso l'INPS. Lo svuotamento della società sarebbe avvenuto nel 2012 a seguito di operazione in favore della società "Prematica", che non aveva corrisposto quanto dovuto. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto esistente l'elemento soggettivo del reato ascrittole: la Rachele sarebbe stata pienamente consapevole che la "PRE.RI.00." era gestita dal marito e fittiziamente attribuita a prestanomi, così come sarebbe stata consapevole che le relative quote sociali potessero essere oggetto di ablazione. A sostegno di tale tesi ha rilevato come, con provvedimento del 2007, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoposto a sequestro alcuni immobili appartenenti all'imputata che era messa a conoscenza della possibilità di una eventuale ablazione della PRE.RI.00 motivata dalla contiguità temporale tra la sua creazione e i reati commessi dal Preiti. Il passaggio di quote dalla Rachele ad un soggetto estraneo, quale il [OSCURATO:PERSONA], rappresenterebbe un'ulteriore forma di mascheramento della reale proprietà dei beni, maggiormente idonea ad evitare che i beni fossero nuovamente attinti da una misura di prevenzione patrimoniale. Peraltro, il Preiti era già stato destinatario di analoghi provvedimenti ed era pienamente consapevole del fatto che i beni e le società a lui intestate potessero subire nuove misure ablative. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata a conoscenza di tale pericolo in quanto destinataria dell'ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere consapevole delle modalità di gestione delle società facenti capo al marito.2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, deducendo i motivi di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. per contrasto con la deposizione del teste Corioni. L'impugnata sentenza non avrebbe debitamente valorizzato, ai fini dell'insussistenza del reato di cui all'art. 12 -quinqwes L. 356/1992, l'affermazione del Corioni secondo cui la società era stata ceduta perché indebitata, prova decisiva che la cessione di beni operata dal Preiti nell'ambito della PRE.RI.CO. era conseguenza e non causa dell'indebitamento e dunque volta a mandarlo esente da accertamenti e conseguenze di carattere economico e penale, come del resto sostenuto nella sentenza di primo grado. La Corte di merito, per contro, pur prendendo atto della testimonianza, non ha assegnato alla stessa l'adeguata rilevanza ai fini dell'esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata, finendo per modificare il significato letterale delle dichiarazioni. 2.2. Con il secondo motivo, si contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. nella parte in cui non sarebbe stata resa una motivazione rafforzata alla luce della condanna in appello a fronte di una sentenza di assoluzione in primo grado. La decisione non avrebbe argomentato in ordine alle ragioni che hanno fatto ritenere recessiva la testimonianza del Corioni - che legava la cessione delle quote della Rachele all'indebitamento della società - rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione, senza spiegare perché la cessione delle quote fosse incompatibile con intenti non elusivi delle misure di prevenzione patrimoniale, se non facendo riferimento alla non dimostrata circostanza secondo cui la società possedeva ancora un valore, così ripercorrendo le medesime ragioni contenute nella sentenza in precedenza annullata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 181, 194 e 500 cod. proc. pen., nella parte in cui non sarebbe stato consentito nel corso dell'esame del teste Corioni di utilizzare, ai fini delle contestazioni, le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari in altro procedimento relativo al concorrente. La Corte territoriale avrebbe impedito il corretto svolgimento dell'esame della difesa, senza spiegare perché sarebbe stato determinante la non inclusione del verbale delle dichiarazioni in questione nel fascicolo della Corte di appello visto che tale atto deve essere contenuto nel yi*/ fascicolo del pubblico ministero ed utilizzabile ai fini delle c:ontestazioni ex art.500 cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo, la Rachele deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al divieto di reformatio in peius in ragione della quantificazione della pena in misura superiore rispetto a quella già determinata dalla sentenza della Corte di appello che era stata annullata; la Corte di merito avrebbe errato nell'inquadrare le ragioni dell'annullamento con rinvio di questa Corte nella violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nell'ambito degli error in procedendo, ignorando che il vizio dedotto era innanzitutto un vizio della motivazione della sentenza. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo, viene dedotta la nullità del decreto di citazione al giudizio per mancata specifica chiamata dell'imputato a rendere esame in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La difesa richiama il principio sancito dalla Corte EDU nella sentenza Maestri c. Italia, e fatto proprio dalla Corte di cassazione che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, secondo il quale l'imputato, qualora assente, debba essere destinatario di una specifica chiamata in giudizio che lo metta in condizione di rendere il proprio esame, non essendo sufficiente la generica e ordinaria citazione per il giudizio di appello. Il principio sarebbe applicabile anche al caso di specie in quanto, pur essendo avvenuta la rinnovazione dell'istruttoria, l'imputata non sarebbe stata informata del proprio diritto di rendere esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte; per ragioni di carattere logico si rende necessario non seguire l'ordine assegnato dalla difesa ai motivi di ricorso. 2. Generico risulta il terzo motivo con cui la ricorrente censura le modalità con cui sarebbe stato condotto e regolamentato, da parte del Presidente della Corte di appello, l'esame del teste Corioni, visto che, nonostante si censuri la mancata possibilità di contestare le dichiarazioni che il Corioni avrebbe reso in altro procedimento (che si prospetta essere lo stesso), non indica sotto quale profilo un diverso tenore dell'esame avrebbe determinato un differente esito processuale. 3. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati unitariamente essendo attinenti alla complessiva motivazione, sono infondati.3.1. La Corte di appello, valorizzando il compendio argonnentativo della decisione annullata e ritenendo che la testimonianza del Corioni, sentito a seguito di rinnovazione istruttoria conseguente dell'annullamento di questa Corte, non avesse modificato il quadro probatorio, ha ritenuto che la Rachele fosse ben consapevole di agire al fine di impedire o ostacolare l'ablazione di beni che attribuiva fittiziamente ad [OSCURATO:PERSONA], che accettava, la titolarità dell'intero capitale sociale e dell'amministrazione della "PRE.RI.00." s.r.l. 3.2. Si premette che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12 -quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512- bis cod. pen.) ha natura di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione» (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199). Quanto, invece, all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo a ciascuno dei concorrenti nel delitto in esame, è necessario che costoro abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, non essendo, invece, sufficiente dimostrare la natura fittizia della attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (v. Sez. 2, n. 45080 del 14/10/202, Tarasi, Rv. 282437 che in tali termini si è espressa in ordine al concorso di persone da parte del formale intestatario di quote societarie). 3.3. Ciò premesso, la Corte territoriale, preso atto che nessuna censura era tesa a confutare la natura fittizia del trasferimento, ha ritenuto esistente in capo alla ricorrente il dolo specifico del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.. In particolare, ha esaustivamente argomentato sul perché la pesante situazione debitoria verso terzi della compagine fittiziamente dismessa non avesse inciso, ex se, ai fini della decisione di trasferire il compendio societario in capo al [OSCURATO:PERSONA], facendo pertinente riferimento al provvedimento emesso nel 2007 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sottoposto a sequestro alcuni immobili appartenenti proprio all'imputata, circostanza che rendeva palese la concreta probabile ablazione della "PRE.RI.CO " fondata sulla compatibile cronologica perimetrazione tra la sua creazione e i reati commessi dal Preiti. La Corte di merito, proprio per evidenziare come la Rachele fosse a conoscenza degli specifici rischi corsi dal coniuge (già condannato in ordine allo stesso reato posto in essere in concorso con la moglie) ha osservato come il passaggio delle quote sociali dalla Rachele verso una figura estranea quale era quella del [OSCURATO:PERSONA], costituiva un'ulteriore forma di mascheramento della reale titolarità dei beni, idonea ad impedire che gli stessi costituissero oggetto di esproprio a seguito della emissione di una misura di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato già destinatario di analoghi provvedimenti e, pertanto, consapevole del pericolo di ablazione che correvano i beni e le società a lui intestate, pericolo che la Rachele conosceva proprio perché aveva subito l'ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Egualmente precisa risulta la motivazione della sentenza impugnata che ha argomentato, altresì, in ordine alle ragioni che facevano ritenere non rilevante l'eccessivo indebitamento della società ai fini della dimostrazione del necessario elemento soggettivo della consapevolezza di evitare la misura preventiva sui beni. In primo luogo, ha rappresentato come la decozione della compagine fosse stata causata proprio dal Preiti che aveva ceduto, un anno prima della dismissione delle quote, beni di ingente valore senza ricevere alcun corrispettivo (evenienza confermata dallo stesso Corioni, commercialista del Preiti); detta condotta faceva ritenere che l'indebitamento societario costituisse consapevole manovra tesa allo svuotamento della compagine. In secondo luogo, la Corte di merito ha osservato come dalle risultanze processuali fosse emerso che il Preiti avesse continuato a nutrire interesse nella gestione della società che utilizzava per effettuare trasferimenti di denaro attraverso bonifici, tanto da reagire con violenza alle azioni del formale intestatario delle quote (a cui erano pervenute a seguito di ulteriore cessione), che era invece interessato a mantenere un controllo sostanziale sulla compagine; detto elemento costituiva prova del perdurante valore di tale società e del conseguente interesse a mantenerne un controllo sostanziale da parte del reale titolare. La Corte di appello ha, inoltre, rilevato - richiamando proprio la decisione che aveva reso analogo principio sul punto - che l'esistenza di una finalità ulteriore rispetto a quella elusiva di future misure di prevenzione, quale quella rappresentata dal Corioni che aveva riferito della confidata intenzione del Preiti di disfarsi di una società eccessivamente indebitata, non si poneva in contrasto rispetto alla determinante consapevole finalità elusiva al contempo presente. La circostanza che la Rachele, in conclusione, fosse già stata destinataria di provvedimenti ablativi che l'avevano interessata, unitamente al marito, la rendeva consapevole del rischio dell'eventuale emissione di un provvedimento ablatorio avente ad oggetto le quote della società.4. Il quinto motivo attraverso il quale la ricorrente deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata espressa richiesta rivolta all'imputato di rendere esame sulla base del principio espresso dalla Corte EDU nella sentenza Maestri c/ Italia, è manifestamente infondato. 4.1. Deve premettersi che la decisione della Corte EDU del 8 luglio 2021 nella causa Maestri c/ Italia ha censurato l'ordinamento processuale italiano per non avere previsto, a garanzia dell'imputato assolto nel primo grado di giudizio e condannato nel processo di appello, uno specifico onere di audizione del medesimo prima di assumere la decisione di condanna. La Corte EDU ha ritenuto necessario che l'imputato assente o contumace sia destinatario di una chiamata in giudizio al fine porlo in condizione di rendere l'esame, reputando non sufficiente la mera citazione a giudizio in appello, visto che devono essere approntati tutti gli incombenti più idonei al fine di rendere l'atto istruttorio. La sentenza in questione si muove sulla stessa linea tracciata dalla consolidata giurisprudenza che, oltre a ritenere necessario l'esame dei testi ai fini della condanna in appello preceduta da assoluzione in primo grado, ribadendo la giurisprudenza enunciata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c/ Islanda (del 16 luglio 2019, n. 38797/17), ha condannato l'Italia per non aver disposto, anche d'ufficio, l'esame degli imputati in ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado. Risulta pacifico che il recepimento delle decisioni della Corte EDU non può non tenere conto del contesto in cui le stesse sono state assunte, tanto che, nonostante tenda ad assumere «un valore generale e di principio, "resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata" (sentenza n. 49 del 2015 Corte cost.). La stessa decisione, di cui si invoca la diretta applicazione nel sistema processuale penale interno, precisa i limiti della sentenza della Corte di Strasburgo, individuando la funzione nell'accertamento del se l'operato dei giudici - nel particolare caso analizzato - abbia condotto a risultati conformi alla Convenzione. 4.2. Ciò premesso, il Collegio osserva che il caso esaminato dalla sentenza Maestri fosse inerente a rilevata violazione del diritto al processo equo ex art. 6, par. 1 della CEDU, in ragione della importanza assegnata alle dichiarazioni degli imputati ai fini della decisione di assoluzione, motivo che rendeva evidente la necessità di effettuare una valutazione giuridica della condotta che doveva tenere conto della versione resa da costoro. Sotto detto aspetto, pertanto, il caso che ha costituito oggetto della decisione che si assume integrare una nullità processuale, risulta ben differente da quello in esame in cui la ricorrente, sentita a spontanea dichiarazione nel corso del giudizio di rinvio, come anche espressamente messo in rilievo dalla sentenza, non ha mai reso propalazioni che potessero ritenersi significative ai fini della decisione, essendosi sempre detta estranea ai fatti senza argomentare e documentare tale affermazione (pag. 9, sentenza impugnata). 4.3. Giurisprudenza di legittimità, invero, ha da tempo riconosciuto la necessità della rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, anche relativamente alle propalazioni dell'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", nel caso di riforma della sentenza di assoluzione da parte del giudice di appello allorché effettui un differente apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, decisione a cui ha fatto pertinente riferimento il Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte in occasione della restituzione degli atti alla Sezione remittente ex art. 172 disp. att. cod. proc. pen. dell'ordinanza della Prima Sezione penale n. 836 del 21/09/2021, a cui la difesa fa cenno nel ricorso). L'irrilevanza della questione dedotta con il quinto motivo di ricorso risulta evidente dallo stesso tenore della decisione di annullamento di questa Corte che, a fronte di censure che tendevano a evidenziare differenti apprezzamenti intervenuti nelle due decisioni di merito, ha potuto rilevare tale discrasia solo in ordine alla posizione del Corioni («perché provveda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la escussione del commercialista Curioni»), senza nulla rilevare in ordine al peso delle dichiarazioni dell'imputata. 4.4. Alla luce delle considerazioni sopra espresse circa l'assenza di alcun rilievo delle dichiarazioni rese nei precedenti gradi di merito dalla Rachele, la questione sollevata dal ricorrente si risolve in una mera petizione di principio disancorata dalle ragioni della decisione con specifico riferimento alla ritenuta esistenza del dolo specifico quanto a consapevolezza di eludere, attraverso la condotta, la normativa in materia di confisca di prevenzione dei beni riconducibili al marito. 4.5. Dirimente risulta, nondimeno, la circostanza che ha visto la difesa omettere di formulare richieste in ordine all'esame della ricorrente ovvero la prospettazione della loro eventuale utilità in sede di primo ricorso per cassazione, sede in cui aveva invece ben rappresentato, tanto da pervenire all'annullamento della decisione impugnata, la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. senza mai prospettare lacune o carenze connesse al mancato esame della ricorrente.5. Il quarto motivo, attraverso il quale la ricorrente deduce la reformatio in peius della decisione impugnata nella parte in cui ha disposto una pena superiore rispetto a quella irrogata dalla prima decisione della Corte di appello, è infondato. 5.1. La difesa, contrastando la parte della decisione impugnata secondo cui l'annullamento della prima decisione, in quanto riconducibile a vizio di natura processuale (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), non era idonea a far ritenere che si fosse consolidata in capo alla ricorrente una posizione di favore riconducibile alla quantificazione della pena (aumentata all'esito del secondo giudizio di appello), ha sostenuto che la censura che aveva condotto all'annullamento operasse, in prima battuta, sotto l'aspetto motivazionale e, solo successivamente, sotto quello meramente processuale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 5.2. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la tesi in questa sede dedotta dalla difesa, che pur mostra di essere a conoscenza della differente situazione che si è venuta a determinare a seguito dell'introduzione del citato comma dell'art. 603 cod. proc. pen.. 5.3. La decisione oggetto di impugnazione riguarda la condanna in ordine al delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. a carico della Rachele che, nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, era stata assolta. A seguito di impugnazione della decisione da parte del Procuratore generale, la Corte di appello, senza ritenere necessaria alcuna rinnovazione istruttoria e sulla base delle stesse risultanze, condannava la Rachele, in accoglimento dell'impugnazione dell'Organo requirente, alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione, sentenza impugnata dall'imputato che veniva annullata con rinvio alla Corte di appello affinché, previo esame del Corioni, commercialista del Preiti, provvedesse allo svolgimento di un nuovo giudizio. In seguito al disposto esame del Corioni, la Corte territoriale accoglieva l'appello del Procuratore generale e condannava la Rachele alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. 5.4. Deve essere richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte nel suo massimo consesso secondo cui il divieto di infliggere una pena più grave ex art. 597, comma 3, cod. proc. peri., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729). Come anche osservato da altra decisione, sempre a Sezioni Unite, di questa Corte (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03), a confutazione di quanto affermato dal ricorrente che intravede una coesistenza del vizio di violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), con quello di motivazione ex art. 606, comma 1„ lett. e), cod. proc. pen. al fine di far prevalere tale ultima opzione (che sarebbero addirittura logicamente precedente rispetto alla violazione di norma processuali), è opportuno distinguere fra sentenze pronunciate sotto il regime della previgente normativa e sentenze, alle quali si applica - ratione temporis - la disposizione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.: per le decisioni precedenti alla citata interpolazione normativa (tramite l'art. 1, comma 58, I. 23 giugno 2017, n. 103, a dec:orrere dal 3 agosto 2017) il mancato rispetto dell'obbligo di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una reformatio in pefus devono essere sussunte nel vizio di motivazione (in tal senso si sono espresse le Sez. U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486); allorché la decisione impugnata sia (come quella oggetto di esame) successiva all'entrata in vigore della citata disposizione, poiché è la specifica norma processuale che fissa la necessità per il giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in ipotesi di impugnazione del pubblico ministero della sentenza di proscioglimento, si realizza una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. con la necessità di impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e cioè per inosservanza di una norma processuale prevista a pena di nullità. 5.5. Risulta, pertanto, evidente che, a fronte della decisione di questa Corte che aveva annullato per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 24 maggio 2019, imponendo la rinnovazione dibattimentale, non prima di aver rilevato come la motivazione della decisione non presentasse i profili di illogicità e contraddittorietà dedotti (punto 1.1. del «considerato in diritto»), non può che essere palese come il vizio abbia coinvolto la decisione sotto l'aspetto prevalentemente formale-processuale della mancata riapertura del dibattimento; vizio che - se proprio si vuole assegnare un ordine di priorità come fatto dal ricorrente -, risulta preliminare ad ogni successiva valutazione che attiene alla motivazione della decisione nella parte in cui, all'esito dell'incombente istruttorio, si renda necessaria una rinnovata argomentazione a cagione dell'implementazione dei dati processuali a disposizione della Corte territoriale. 5.6. Da quanto sopra consegue la pertinenza del principio di diritto richiamato dalla Corte di appello di Brescia a mente del quale, allorché ha ritenuto di individuare la pena in anni due e mesi quattro di reclusione all'esito del giudizio di appello, a fronte della pena di un anno ed otto mesi di reclusione irrogati nella prima decisione di condanna a seguito del ribaltamento del proscioglimento del primo giudice, nessun pregiudizio del principio del divieto di reformatio in pejus si è concretizzato, visto che il venir meno della complessiva decisione per il vizio di legge processuale dedotto in sede di ricorso per cassazione ed accolto quanto a violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., violazione certamente implicante una nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata, non ha consentito di cristallizzare e co