CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 26 marzo 2019 che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale, minaccia e danneggiamento aggravato, condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. - che i motivi di ricorso, con i quali il Prozzo lamenta la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili perché volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio, ed in particolare dell'attendibilità dei testi escussi, non consentita in questa sede di legittimità e comunque privi di fondamento, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il