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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44748/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela improponibile oltre che manifestamente infondato in ordine alla allegata irrilevanza penale del fatto (art. 75 st. d.P.R.), avendo oltre tutto il ricorrente omesso di contestare con l'atto di appello la responsabilità per la cessione di sostanza drogante in addebito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere et sore I I Presidente [OSCURATO:PERSONA] i -i/M . ,,,..., •,....___ [OSCURATO:PERSONA] llis DE E l' OSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto si rivela improponibile oltre che manifestamente infondato in ordine alla allegata irrilevanza penale del fatto (art. 75 st. d.P.R.), avendo oltre tutto il ricorrente omesso di contestare con l'atto di appello la responsabilità per la cessione di sostanza drogante in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere et sore I I Presidente [OSCURATO:PERSONA] i -i/M . ,,,..., •,....___ [OSCURATO:PERSONA] llis DE E l' OSITAT
Sentenza Cassazione n. 44748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris