Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 833/2025
ECLI:EU:T:2025:770
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0430_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 luglio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑430/24)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Persona fisica russa in grado di determinare effettivamente il luogo o l’ora di decollo o atterraggio di un volo non di linea – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 12, 13)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Ricorso proposto da un cittadino russo beneficiario economico di una società che possiede un aereo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 quinquies, § 1, e 2024/1745)
(v. punti 28‑35)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Atto che comporta misure di esecuzione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 quinquies, § 1, e 2024/1745)
(v. punti 53‑62, 70, 74, 75, 77)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.