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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2025

ECLI:EU:T:2025:770
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0430_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑430/24) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Persona fisica russa in grado di determinare effettivamente il luogo o l’ora di decollo o atterraggio di un volo non di linea – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 12, 13)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Ricorso proposto da un cittadino russo beneficiario economico di una società che possiede un aereo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 quinquies, § 1, e 2024/1745) (v. punti 28‑35)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Atto che comporta misure di esecuzione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 quinquies, § 1, e 2024/1745) (v. punti 53‑62, 70, 74, 75, 77) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0430_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑430/24) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Persona fisica russa in grado di determinare effettivamente il luogo o l’ora di decollo o atterraggio di un volo non di linea – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 12, 13) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Ricorso proposto da un cittadino russo beneficiario economico di una società che possiede un aereo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 quinquies, § 1, e 2024/1745) (v. punti 28‑35) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Atto che comporta misure di esecuzione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 quinquies, § 1, e 2024/1745) (v. punti 53‑62, 70, 74, 75, 77) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
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