CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 34698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27/04/2026 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 aprile 2026 la Corte di appello di Lecce ha accolto la domanda di estradizione avanzata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha disposto la sua consegna in estradizione per l'esecuzione della pena di anni due di reclusione inflittagli dal Tribunale del distretto giudiziario di Lushnje, come modificata con sentenza n. 196 del 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Valona, per il reato di possesso illegaledi armi da fuoco e munizioni, fermo restando l'esercizio da parte del competente Ministro delle facoltà riconosciutegli dall'art. 709 cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi di ricorso che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att, cod proc. pen., in quanto rilevanti per la motivazione. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge in ordine all'art. 700 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per inidoneità/incompletezza della domanda di estradizione e della documentazione allegata. La Corte di appello ha ritenuto completa ed idonea la documentazione trasmessa dalle Autorità albanesi, benché si fosse eccepito che la domanda ministeriale faceva riferimento alla sentenza n. 58(423) del 10 marzo 2022, modificata dalla sentenza n. 196 del 27 ottobre 2022, mentre in altre parti degli atti compaiono i riferimenti alla data del 10 marzo 2023 per la stessa sentenza 58(423). L'ordine di esecuzione del 17 ottobre 2023 richiamava ancora la sentenza 58(423 del 10 marzo 2022 ma non chiariva la data del passaggio in giudicato né i termini di impugnazione. Le oscillazioni, sommate alla confusione tra Tribunale di Lushnje e Tribunale di primo grado di Fier come organo giudicante, impediscono di individuare con certezza il titolo esecutivo e il momento esatto della sua irrevocabilità, elementi indispensabili per verificare la non prescrizione della pena secondo il diritto albanese, la legittimità dell'ordine di esecuzione e controllare la corretta quantificazione della pena residua. 2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine agli artt. 698 e 705 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo al principio di specialità e divieti generali di estradizione. Dalla documentazione acquisita risultano diverse procedure penali a carico del ricorrente per ulteriori reati, plurimi mandati di arresto nazionali e ricerche internazionali per fatti estranei alla condanna oggetto della domanda di estradizione, una precedente estradizione/trasferimento dalla Grecia in Albania nel 2015 con pena di anni dieci di reclusione già scontata. La richiesta di estradizione è circoscritta ad uno specifico fatto-reato, ma il quadro complessivo lascia temere che, una volta estradato, il [OSCURATO:PERSONA] possa essere sottoposto ad altri processi penali, in violazione del principio di specialità, aspetto non adeguatamente vagliato dalla Corte distrettuale. 2.3. Si deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in ordine agli artt. 698, 705 cod. proc. pen., e ai principi costituzionali (artt. 2, 3, 24, 27, 111 Cost.), alla CEDU (artt. 3, 5 e 6), nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica 2delle garanzie del giusto processo e delle condizioni detentive in Albania. La Corte di appello ha omesso una valutazione concreta ed aggiornata del sistema processuale e penitenziario albanese, limitandosi a generici richiami alla cooperazione giudiziaria con l'Italia, senza verificare se nel procedimento oggetto di condanna al [OSCURATO:PERSONA] sia stato garantito effettivamente un giusto processo, senza acquisire rapporti di organismi internazionali e ONG riconosciute in ordine alle condizioni detentive e al rispetto dei diritti umani in Albania, senza procedere ad un esame effettivo delle allegazioni difensive che segnalavano criticità del sistema albanese in materia di indipendenza della magistratura, condizioni carcerarie, sovraffollamento, trattamenti inumani o degradanti, limitazioni ai diritti di difesa. 2.4. Si deduce, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa l'affidabilità del quadro probatorio estero e i limiti del controllo del giudice italiano. [OSCURATO:PERSONA] è stato originariamente giudicato in contumacia con sentenza n.365/2016. Successivamente il Tribunale ha disposto la revisione del processo, sospendendo l'esecuzione della sentenza contumaciale. Il nuovo processo, celebrato con il rito abbreviato, si è concluso con la sentenza n. 58(423)/2022. Le sentenze albanesi richiamano la giurisprudenza CEDU sul diritto dell'imputato condannato in contumacia ad un nuovo processo effettivo. Tuttavia, la documentazione acquisita non dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente goduto di un giusto processo, né chiariscono in che modo sono stati ricostruiti i fatti e valutate le prove per giungere ad affermare la penale responsabilità del ricorrente. 2.5. Si deduce, con il quinto motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 698 e 705 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alle condizioni personali dell'estradando, al rischio di trattamenti sproporzionati e alla sua posizione processuale in Italia. La Corte di appello non ha ponderato la posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA] in Italia, dove è sottoposto a processo penale e attualmente detenuto in attesa di giudizio dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi per l'udienza del 30 giugno 2026, al fine di evitare che la consegna pregiudicasse il regolare svolgimento del processo italiano e i relativi diritti di difesa. 2.6. Si prospetta, con il sesto motivo, violazione di legge in relazione all'art. 706 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'art. 706 cod. proc. pen. prevede che la sentenza della Corte di appello in materia di estradizione possa essere impugnata anche per il merito. La sentenza impugnata, tuttavia, mostra di avere adottato un'impostazione eccessivamente restrittiva, limitando il controllo ad un esame sostanzialmente formale degli atti trasmessi allo Stato richiedente e alle mere affermazioni di affidabilità dello stesso, senza svolgere un effettivo bilanciamento tra esigenze 3repressive e tutela dei diritti fondamentali, una concreta valutazione delle condizioni ostative all'estradizione, un controllo sui requisiti formali e sostanziali della domanda di estradizione ex art. 700 cod. proc. pen. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con quanto affermato dalla Corte distrettuale circa la completezza della documentazione trasmessa dalle Autorità dello Stato richiedente, né sul rilievo riguardante la diversa data della sentenza di condanna albanese del "10/3/023", contenuta, sottolinea la Corte del merito, in un unico passaggio della relazione datata 21 gennaio 2026 del P.M. della Procura presso il Tribunale di Fier, mentre nel corpo della stessa relazione è indicata più volte la data corretta del 10 marzo 2022, e, dunque, valutata dalla Corte distrettuale come mero refuso. Quanto alle ulteriori asserite incertezze segnalate, occorre ricordare che, in tema di estradizione esecutiva per l'estero, la cui richiesta sia stata formulata nell'ambito della Convenzione europea di estradizione, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 27466 del 19/04/2011, Rv. 250730-01). Invero, in tema di estradizione per l'estero, è sufficiente ad attestare il carattere esecutivo di una sentenza di condanna, posta a fondamento di una domanda estradizionale avanzata sulla base della Convenzione europea di estradizione, la dichiarazione formale dello Stato richiedente, dovendo intendersi "le disposizioni di legge applicabili" richieste dall'art. 12, comma secondo lett. c), della medesima convenzione soltanto quelle di natura penale sostanziale. Ne consegue che è onere della parte interessata, di fronte ad una dichiarazione dello Stato richiedente circa il carattere esecutivo della sentenza di condanna, di allegare documentazione di tipo normativo o anche giurisprudenziale in senso contrario (Sez. 6, n. 15221 del 10/02/2009, Rv. 243584-01), sempre considerando che la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione (Sez. 6, n. 16928 del 02/04/2015, Rv. 263580-01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di accoglimento di richiesta di estradizione avanzata 4dalla Repubblica di Albania sulla base di sentenza emessa in grado di appello e soggetta a ricorso per cassazione, che, secondo il regime processuale vigente in tale Stato, è esecutiva, sebbene non irrevocabile). Nel caso in esame la Corte di appello, in replica alle obiezioni difensive, ha dato atto della sussistenza del titolo esecutivo e della non prescrizione della pena, sulla base del diritto dello Stato richiedente (art. 68 codice penale albanese), e, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a censure generiche, che non si confrontano con la puntuale e completa motivazione della sentenza impugnata. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Come è noto, il principio di specialità in materia di estradizione è teso ad impedire che per un fatto precedente all'estradizione e diverso da quello di cui al relativo provvedimento, l'estradato venga giudicato o comunque sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, di una misura di sicurezza o di una misura cautelare. In generale, si è chiarito che, in tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità non è violato qualora l'estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, cosi come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l'astratta qualificazione della fattispecie (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv. 271583-01). E' principio già affermato da questa Corte, e ribadito anche di recente (Sez. 6, n. 8931 del 06/02/2025, Rv. 287700-01), che, nel procedimento di garanzia giurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva, l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere la questione di diritto concernente la legale possibilità dell'estradizione, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell'estradizione a condizioni, le quali rientrano nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro, come non pleonasticamente ribadito dall'art. 699, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 4298 del 04/11/1994, dep. 1995, Rv. 200833). L'art. 699, comma 4, cod. proc. pen. riserva infatti al solo Ministro della Giustizia la "verifica dell'osservanza della condizione di specialità" e di altre condizioni apposte. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 21035 del 26/03/2003, Caridi, in motivazione), l'estradizione è un istituto essenzialmente convenzionale, improntato al principio di reciprocità, nonché a quello di specialità, nel quale il soggetto interessato è sostanzialmente "oggetto" della relativa procedura, la quale postula di regola, a sua volta, un procedimento che ha natura interna, nel corso del quale l'estradando è titolare del potere di interloquire e difendersi in relazione alla proposta richiesta, sulla quale la decisione 5definitiva è, comunque, mancipio esclusivo dello Stato richiesto. Ne è testimone la valenza del consenso dell'estradando alla sua consegna, che per la legge italiana non assume valore definitivo e cogente nella relativa procedura, nel senso che ad esso non consegue, di per sé, la estradizione. Ciò detto, la Corte di appello ha dato atto che la richiesta di estradizione risulta circoscritta ai fatti-reato di cui alla specifica condanna indicata in parte motiva e in dispositivo, non emergendo dagli atti elementi concreti per un possibile effetto "estensivo". A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si limita a paventare, in maniera del tutto congetturale, possibili rischi di violazione del principio di specialità, non emergendo impegni specifici dello Stato richiedente in tale senso, omettendo di considerare che la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, che disciplina nel dettaglio la presente procedura, impegna gli Stati contraenti al rispetto della "regola di specialità" (vedi art. 14), sicché, in mancanza di elementi concreti di dubbio, non allegati dal ricorrente, l'impegno in tale senso dello Stato richiedente è assunto a monte, con l'adesione alla suddetta Convenzione. 3. Privi di pregio sono anche il terzo e il quarto motivo. E' opportuno ricordare che, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Rv. 275166-01). Invero, in tema di estradizione per l'estero, la parte che intende ottenere una pronunzia contraria alla consegna, in mancanza di una situazione di rischio attestata da fonti conoscitive affidabili, è tenuta a fornire elementi concreti sulla possibile sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani o degradanti, dovendosi escludere, sulla base del principio di reciproco affidamento tra Stati, un dovere generalizzato della Corte di appello di richiedere informazioni al riguardo (Sez. 6, n. 6188 del 19/01/2026, Rv. 289442-01). Sul punto, il ricorrente ancora una volta si è limitato a prospettare censure generiche, senza considerare che la posizione dello Stato albanese, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani dei detenuti e delle condizioni del sistema carcerario di quel Paese, sulla base di fonti internazionali affidabili, è stata più volte valutata da questa Corte, anche di recente (v. Sez. 6, n. 24735 del 07/05/2024, non mass.), escludendosi il rischio, per l'estradando, di subire trattamenti disumani inragione del sovraffollamento delle carceri albanesi, ciò che avrebbe reso ingiustificata, in mancanza, si ribadisce, di concrete allegazioni di segno contrario da parte del ricorrente, la richiesta di informazioni suppletive alle Autorità dello Stato richiedente. Quanto, poi, alla doglianza relativa al rispetto dei diritti difensivi del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del nuovo processo celebrato in Albania, conclusosi con la sentenza posta a base della richiesta di estradizione, ancora una volta non può che osservarsi che il ricorrente si limita a mere congetture e supposizioni, senza tenere conto di quanto acclarato e argomentato dalla Corte di appello, che ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto ad un primo processo e condannato in contumacia con sentenza 365/2016, ha beneficiato, su sua istanza (e, dunque, dopo essere venuto a conoscenza della prima condanna e dei fatti che l'avevano determinata)/di un secondo giudizio di revisione sugli stessi fatti, peraltro, celebratosi con il rito abbreviato su richiesta del suo difensore, conclusosi con la sentenza posta a base della domanda estradizionale. Quanto ai rilievi che riguardano la modalità di acquisizione delle prove e la valutazione delle stesse nell'ambito del processo celebratosi a carico del [OSCURATO:PERSONA] in Albania, deve evidenziarsi che, come ancora di recente affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 30605 del 26/06/2024, non mass.), queste censure non sono consentite, secondo i principi affermati da questa Corte in caso di applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. E' stato, infatti, precisato che in tema di estradizione esecutiva per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero, in quanto l'adesione alla Convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l'impegno a riconoscere la validità ed efficacia delle rispettive sentenze (Sez. 6, n. 19353 del 19/04/2024, non mass.; Sez. 6, n. 25526 del 03/06/2021, Rv. 281534; Sez. 6, n. 40036 del 02/11/2010, Rv. 248524). Non è, quindi, consentita alcuna revisione del materiale probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna, come, invece, richiede il ricorrente, stante il reciproco affidamento degli Stati contraenti nella validità delle rispettive sentenze. 4. Inammissibile è anche il quinto motivo. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale i provvedimenti di sospensione della consegna di un estradando, per essere lo stesso sottoposto in Italia ad un procedimento penale o dovendo scontare in Italia una pena per un reato commesso prima o dopo quello per il quale l'estradizione è 7stata concessa, come anche i provvedimenti di consegna temporanea o di esecuzione all'estero della pena, attengono alla fase amministrativa di competenza t, ministeriale e non\/quella giurisdizionale, che si definisce con l'adozione della sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione. In tal senso si è sostenuto che la pendenza nel territorio dello i'ato di un procedimento penale contro uno straniero di cui sia stata chiesta l'estradizione, comporta la sospensione, di competenza del Ministro per la giustizia, dell'esecuzione della stessa, ma non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana sulla richiesta del governo estero (così, fra le altre, Sez. 6, n. 9681 del 26/01/2022, Rv. 282943-01; Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, Rv. 276478-01; Sez. 1, n. 416 del 18/02/1983, Rv. 158190). Questi principi, dai quali il collegio non intende distaccarsi, sono stati ancora da ultimo ribaditi da questa Corte (Sez. 6, n. 19486 del 19/05/2025, non mass.). Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha rimandato al Ministro della Giustizia l'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dell'estradizione, sicché, sul punto, la doglianza del ricorrente è manifestamente infondata. 5. Infine, inammissibile è anche l'ultimo motivo, del tutto generico. Senza dubbio nel procedimento estradizionale l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., va correttamente intesa, giacché la stessa non può giungere sino al punto di onerare la Corte di legittimità di attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418-01). Allo stesso modo, come visto, anche le attribuzioni del Giudice del merito dell'estradizione presentano dei limiti, oltre i quali, nell'ambito di quella reciproca fiducia che deve sussistere tra Stati che hanno sottoscritto una medesima Convenzione, non è legittimo andare. La Corte di appello si è attenuta alle norme, di diritto interno e convenzionali, disciplinanti la specifica procedura estradizionale in esame, come, peraltro, declinate ed interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sicché la doglianza rappresentata dal ricorrente in quest'ultimo motivo risulta oltre che generica, anche poco comprensibile. 6. In conclusione, il ricorso è nel complesso inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] curerà anche gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod 8proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissi P.Q.MDott. sa useppina Cirunele 9