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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13114/2023

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lleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocatoMassimo Rizzato per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 233/2021della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 2 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2021 la Corte di appello di Venezia rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA](di nazionalità nigeriana) per la riforma dell’ordinanza, resa il 20 aprile 2020,con cui il Tribunale di Venezia ebbe a rigettare la domanda di tale persona per l’accertamento del proprio diritto alla protezione sussidiariaper l’ipotesi disciplinata dall’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007. 1.1 Dopo avere evidenziato che l’unico motivo di appello aveva per oggetto la pronuncia sul diritto in questione, la motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazione nell’atto specificamente menzionate, è da escludere che nella regione della Nigeria da cui proviene l’appellante ([OSCURATO:PERSONA]) sussistauna situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato (nella specie) interno , riscontrabile invece solo in alcune aree del Nord-Est dello Stato; fenomeni affatto diffusi nella restante parte del territorio della Repubblica Federale della Nigeria, quali “limitazioni delle libertà civili, tensioni sociali, reati comuni e attentati terroristici” non sono puntoequiparabili a una situazione di violenza generalizzata nell’ambito di conflitto armato.

2. Alasa chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è intitolato “carenza di motivazione in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria sub art. 14 lett.

Cd.lvo 251/07” e con e sso il ricorrente deduce che “per quanto non possa esser mossa alcuna doglianza nella sentenza impugnata che è stata depositata a fine agosto 2020, si evidenziacomunque che, per la peculiarità del procedimento, la Corte di Cassazione debba annullare la stessain riferimento alla lett.

C) dell’art. 14 D.Lgs. 251/2007, dal momento che recentemente si è acceso un intensoconflitto in Nigeria”.

A sostegno della deduzione, il ricorrente riporta fra virgolette l’indicazione di una serie di fatti violenti che si sarebbero verificati in Lagos, [OSCURATO:PERSONA], Abuju.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto: il ricorrente, da un lato,afferma esplicitamente di non muovere alcuna critica alla motivazione caratterizzante la sentenza da lui impugnataquanto alla conferma della decisione di rigetto della domanda volta a far accertare il suo (vantato) diritto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, con conseguente insussistenza di un motivo di impugnazione rientrantefra quelli disciplinati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; e , dall’altro, chiede che il giudice di legittimità esamini, in funzione di sollecitata cassazione di tale sentenza, determinati fatti che afferma essersi verificati in Nigeria dopo la pubblicazione di tale provvedimento definitivo di giudizio di appello; nessuna normaprocessuale recata d a lla legislazione speciale in materia di immigrazione ha mai attribuito ovveroattribuisce alla Corte di cassazione il potere di accertare fatti, relativi al merito di controversiain tema di diritti soggettivi dalla stessa legislazione speciale disciplinati , che non siano stati portati all’attenzione del giudice di merito che ha emesso il provvedimento definitivo impugnato.

Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali delpresente giudizio : l a parte vittoriosa non ha infattisvolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 giugno 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocatoMassimo Rizzato per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 233/2021della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 2 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2021 la Corte di appello di Venezia rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA](di nazionalità nigeriana) per la riforma dell’ordinanza, resa il 20 aprile 2020,con cui il Tribunale di Venezia ebbe a rigettare la domanda di tale persona per l’accertamento del proprio diritto alla protezione sussidiariaper l’ipotesi disciplinata dall’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007. 1.1 Dopo avere evidenziato che l’unico motivo di appello aveva per oggetto la pronuncia sul diritto in questione, la motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazione nell’atto specificamente menzionate, è da escludere che nella regione della Nigeria da cui proviene l’appellante ([OSCURATO:PERSONA]) sussistauna situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato (nella specie) interno , riscontrabile invece solo in alcune aree del Nord-Est dello Stato; fenomeni affatto diffusi nella restante parte del territorio della Repubblica Federale della Nigeria, quali “limitazioni delle libertà civili, tensioni sociali, reati comuni e attentati terroristici” non sono puntoequiparabili a una situazione di violenza generalizzata nell’ambito di conflitto armato. 2. Alasa chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione. 3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è intitolato “carenza di motivazione in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria sub art. 14 lett. Cd.lvo 251/07” e con e sso il ricorrente deduce che “per quanto non possa esser mossa alcuna doglianza nella sentenza impugnata che è stata depositata a fine agosto 2020, si evidenziacomunque che, per la peculiarità del procedimento, la Corte di Cassazione debba annullare la stessain riferimento alla lett. C) dell’art. 14 D.Lgs. 251/2007, dal momento che recentemente si è acceso un intensoconflitto in Nigeria”. A sostegno della deduzione, il ricorrente riporta fra virgolette l’indicazione di una serie di fatti violenti che si sarebbero verificati in Lagos, [OSCURATO:PERSONA], Abuju. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto: il ricorrente, da un lato,afferma esplicitamente di non muovere alcuna critica alla motivazione caratterizzante la sentenza da lui impugnataquanto alla conferma della decisione di rigetto della domanda volta a far accertare il suo (vantato) diritto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, con conseguente insussistenza di un motivo di impugnazione rientrantefra quelli disciplinati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; e , dall’altro, chiede che il giudice di legittimità esamini, in funzione di sollecitata cassazione di tale sentenza, determinati fatti che afferma essersi verificati in Nigeria dopo la pubblicazione di tale provvedimento definitivo di giudizio di appello; nessuna normaprocessuale recata d a lla legislazione speciale in materia di immigrazione ha mai attribuito ovveroattribuisce alla Corte di cassazione il potere di accertare fatti, relativi al merito di controversiain tema di diritti soggettivi dalla stessa legislazione speciale disciplinati , che non siano stati portati all’attenzione del giudice di merito che ha emesso il provvedimento definitivo impugnato. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali delpresente giudizio : l a parte vittoriosa non ha infattisvolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 giugno 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
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