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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20427/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 ottobre 2025, confermava lasentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenutoXXXXXXXXXXXXXX responsabiledei reati di cui agli artt. 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3-bis e 3-quinquiese 94 comma 3 cod. pen. e 387-bis cod. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensorediXXXXXX, eccependo:1.1.contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato diestorsione contestato al capo 1): la minaccia che avrebbe riferito XXXXXXXXXXXXX alpadre era una mescolanza dei comportamenti attribuiti ai fratelli XXXXXXXX edXXXXXXXXXXXXX nella querela del padre; non era dato comprendere da quale atto laCorte di appello avesse tratto l’esistenza di minacce di morte, neppure riportate nel capo diimputazione; peraltro, le condotte poste in essere dall’imputato sarebbero consistite soltantoin violenza sulle cose;1.2 contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata considerazione dellostato di necessità in relazione al reato di cui 387-bis cod. pen.: nell’atto di appello si eraevidenziato come la contestata violazione del divieto di avvicinamento fosse dovuta allanotizia di un peggioramento dello stato di salute della madre; la precarietà del suddetto statodi salute era stato descritto anche dai carabinieri e la sera del 17 ottobre 2024 un improvvisomalessere aveva determinato l’insorgere nell’imputato della convinzione di essere di frontealla necessità di prestare assistenza all’anziana madre1.3 violazione dell’art. 94 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dei presuppostidell’aggravante contestata: poiché secondo l’imputazione XXXXXXaveva richiesto denaro alfine di acquistare sostanze stupefacenti, da ciò derivava che non poteva agire sotto l’effettodelle stesse, che non aveva ancora assunto perché non ancora acquistate; inoltre, adXXXXXXXXXXXXX era stato contestato di aver agito anche sotto l’effetto di sostanzealcoliche, di cui era pacificamente utilizzatore il fratello XXXXXXXX; in realtà, ai fini dellasussistenza dell’aggravante, la lettera della norma impone che le condizioni nella stessaprevista siano entrambe contemporaneamente presenti, ovvero sia essere dedito all’uso cheagire sotto l‘effetto delle sostanze stupefacenti, per cui l’interpretazione della Corte di appellosulla sussistenza dell’aggravante era errata;1.4 contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.: la difesa aveva rappresentatocome l’aggravante in parola presuppone l’introduzione abusiva nei predetti luoghi,circostanza che non poteva dirsi sussistente nel caso di reato commesso dall’autore checondivide la privata dimora con la vittima;1.5 violazione dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen. per omessa valutazione inordine ai presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva: la Cortedi appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena perchéavanzata solo in sede di conclusioni e non con l’atto di appello o con i motivi aggiunti, nontenendo conto che i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva si eranoconcretizzati solo all’esito del giudizio di appello, nel quale era stata ridotta la pena per cui,ai sensi dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen., vi era un potere officioso della Corte diappello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo proposto.1.1.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come lo stesso nonfosse stato proposto con l’atto di appello; il motivo è pertanto inammissibile in quanto èprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale nonpossono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice diappello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione(vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316 – 01).1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che, come osservatodalla Corte di appello, la tesi dell’imputato è risultata completamente priva di riscontri; non sicomprende infatti, se davvero l’imputato fosse stato avvisato dalla cugina del peggioramentodello stato di salute della madre, come mai tale cugina non sia mai stata né chiamata atestimoniare, né indicata in maniera specifica; inoltre, lo stato di salute della madredell’imputato descritto in ricorso era cronicamente precario, per cui ciò che sarebbe dovutorisultare era un peggioramento improvviso, tale da comportare la necessità di assistenza.1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve osservare che ai sensi dell’art. 94 cod.pen., mentre un soggetto è definito ubriaco abituale quando è dedito all'uso di sostanze e sitrova in stato frequente di ubriachezza, per gli stupefacenti l'abitualità e il conseguenteaumento di pena si attuano solo per il fatto che la persona è dedita all'uso di sostanze.1.4 Infondato è anche il quarto motivo di ricorso posto che, come precisato da Cass.sez. 2, 30959 del 14/07/2016, Morarasu, Rv. 267575 - 01 con l’aggravante di cui all'art. 628comma 3 n. 3 bis cod.pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessiall'interno della privata dimora della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità diingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stessoautore, la vittima ed i medesimi luoghi.Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all'internodell'abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivoad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzatal'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora;conseguentemente la circostanza di fatto che il ricorrente abitasse con i genitori è irrilevanteai fini della sussistenza dell’aggravante, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.1.5 Fondato è l’ultimo motivo di ricorsoPremesso che la giurisprudenza in materia aveva già affermato che “in tema di penesostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consensodell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui ipresupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione delgiudizio di secondo grado” (Sez.6, n.30711 del 30/05/2024, Rv. 286830), si deve osservareche la pena irrogata in primo grado – in misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione-,all’epoca della relativa decisione era radicalmente ostativa rispetto alla possibileapplicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis, secondo, terzo e quarto comma,cod. pen.; in grado di appello la pena è stata però ridotta ad anni tre e mesi quattro direclusione, soglia ora compatibile con la detta sostituzione, quantomeno con riguardo allasemilibertà e alla detenzione sostitutive.Deve poi essere rilevato che la sentenza di primo grado risale al 3 aprile 2025, per cuitrova applicazione il disposto di cui all’art. 598 bis, comma 4-ter cod. proc. pen. comeintrodotto dall’art. 2 del Decreto legislativo del 19/03/2024, n. 31; il che, per un versolegittimava l’applicazione di una possibile pena sostituiva tra quelle considerate dal secondocomma dell’art. 20-bis cod. pen. (o, per meglio dire, la possibile attivazione del percorso chene legittima l’applicazione), prescindendo da un apposito motivo di appello devoluto sulpunto, oltre che dallo stesso consenso prestato in tal senso dall’imputato: proprio per effettodella decisione assunta in appello, nel caso è infatti venuto meno il profilo ostativorappresentato dalla pena irrogata in primo grado, dando attualità ad una prospettivavalutativa in origine preclusa dal tenore della pena irrogata in primo grado.Per altro verso, non diversamente da quanto accade in primo grado nel caso in cui siapplichi una pena che non superi i quattro anni di reclusione, la Corte di appello aveval’onere di indicare le ragioni che - malgrado la sopravvenuta sussistenza in astratto deipresupposti di legge utili all’applicazione della pena sostitutiva- giustificavano comunque amonte, alla luce del giudizio prognostico di cui all’art. 58 della legge 689 del 1981, laconferma della pena detentiva, rendendo superfluo il meccanismo processuale, soloeventuale, ora disciplinato dal citato comma 4-ter dell’art. 598-bis citato; è quindi fondatal’eccezione di difetto di motivazione, avendo la Corte del merito omesso di indicare le ragioniritenute ostative alla possibile applicazione di una pena sostitutiva scelta tra quelle assentitedall’ordinamento in considerazione della misura della pena detentiva irrogata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di conversione della pena, con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 ottobre 2025, confermava lasentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenutoXXXXXXXXXXXXXX responsabiledei reati di cui agli artt. 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3-bis e 3-quinquiese 94 comma 3 cod. pen. e 387-bis cod. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensorediXXXXXX, eccependo:1.1.contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato diestorsione contestato al capo 1): la minaccia che avrebbe riferito XXXXXXXXXXXXX alpadre era una mescolanza dei comportamenti attribuiti ai fratelli XXXXXXXX edXXXXXXXXXXXXX nella querela del padre; non era dato comprendere da quale atto laCorte di appello avesse tratto l’esistenza di minacce di morte, neppure riportate nel capo diimputazione; peraltro, le condotte poste in essere dall’imputato sarebbero consistite soltantoin violenza sulle cose;1.2 contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata considerazione dellostato di necessità in relazione al reato di cui 387-bis cod. pen.: nell’atto di appello si eraevidenziato come la contestata violazione del divieto di avvicinamento fosse dovuta allanotizia di un peggioramento dello stato di salute della madre; la precarietà del suddetto statodi salute era stato descritto anche dai carabinieri e la sera del 17 ottobre 2024 un improvvisomalessere aveva determinato l’insorgere nell’imputato della convinzione di essere di frontealla necessità di prestare assistenza all’anziana madre1.3 violazione dell’art. 94 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dei presuppostidell’aggravante contestata: poiché secondo l’imputazione XXXXXXaveva richiesto denaro alfine di acquistare sostanze stupefacenti, da ciò derivava che non poteva agire sotto l’effettodelle stesse, che non aveva ancora assunto perché non ancora acquistate; inoltre, adXXXXXXXXXXXXX era stato contestato di aver agito anche sotto l’effetto di sostanzealcoliche, di cui era pacificamente utilizzatore il fratello XXXXXXXX; in realtà, ai fini dellasussistenza dell’aggravante, la lettera della norma impone che le condizioni nella stessaprevista siano entrambe contemporaneamente presenti, ovvero sia essere dedito all’uso cheagire sotto l‘effetto delle sostanze stupefacenti, per cui l’interpretazione della Corte di appellosulla sussistenza dell’aggravante era errata;1.4 contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.: la difesa aveva rappresentatocome l’aggravante in parola presuppone l’introduzione abusiva nei predetti luoghi,circostanza che non poteva dirsi sussistente nel caso di reato commesso dall’autore checondivide la privata dimora con la vittima;1.5 violazione dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen. per omessa valutazione inordine ai presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva: la Cortedi appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena perchéavanzata solo in sede di conclusioni e non con l’atto di appello o con i motivi aggiunti, nontenendo conto che i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva si eranoconcretizzati solo all’esito del giudizio di appello, nel quale era stata ridotta la pena per cui,ai sensi dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen., vi era un potere officioso della Corte diappello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo proposto.1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come lo stesso nonfosse stato proposto con l’atto di appello; il motivo è pertanto inammissibile in quanto èprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale nonpossono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice diappello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione(vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316 – 01).1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che, come osservatodalla Corte di appello, la tesi dell’imputato è risultata completamente priva di riscontri; non sicomprende infatti, se davvero l’imputato fosse stato avvisato dalla cugina del peggioramentodello stato di salute della madre, come mai tale cugina non sia mai stata né chiamata atestimoniare, né indicata in maniera specifica; inoltre, lo stato di salute della madredell’imputato descritto in ricorso era cronicamente precario, per cui ciò che sarebbe dovutorisultare era un peggioramento improvviso, tale da comportare la necessità di assistenza.1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve osservare che ai sensi dell’art. 94 cod.pen., mentre un soggetto è definito ubriaco abituale quando è dedito all'uso di sostanze e sitrova in stato frequente di ubriachezza, per gli stupefacenti l'abitualità e il conseguenteaumento di pena si attuano solo per il fatto che la persona è dedita all'uso di sostanze.1.4 Infondato è anche il quarto motivo di ricorso posto che, come precisato da Cass.sez. 2, 30959 del 14/07/2016, Morarasu, Rv. 267575 - 01 con l’aggravante di cui all'art. 628comma 3 n. 3 bis cod.pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessiall'interno della privata dimora della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità diingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stessoautore, la vittima ed i medesimi luoghi.Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all'internodell'abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivoad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzatal'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora;conseguentemente la circostanza di fatto che il ricorrente abitasse con i genitori è irrilevanteai fini della sussistenza dell’aggravante, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.1.5 Fondato è l’ultimo motivo di ricorsoPremesso che la giurisprudenza in materia aveva già affermato che “in tema di penesostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consensodell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui ipresupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione delgiudizio di secondo grado” (Sez.6, n.30711 del 30/05/2024, Rv. 286830), si deve osservareche la pena irrogata in primo grado – in misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione-,all’epoca della relativa decisione era radicalmente ostativa rispetto alla possibileapplicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis, secondo, terzo e quarto comma,cod. pen.; in grado di appello la pena è stata però ridotta ad anni tre e mesi quattro direclusione, soglia ora compatibile con la detta sostituzione, quantomeno con riguardo allasemilibertà e alla detenzione sostitutive.Deve poi essere rilevato che la sentenza di primo grado risale al 3 aprile 2025, per cuitrova applicazione il disposto di cui all’art. 598 bis, comma 4-ter cod. proc. pen. comeintrodotto dall’art. 2 del Decreto legislativo del 19/03/2024, n. 31; il che, per un versolegittimava l’applicazione di una possibile pena sostituiva tra quelle considerate dal secondocomma dell’art. 20-bis cod. pen. (o, per meglio dire, la possibile attivazione del percorso chene legittima l’applicazione), prescindendo da un apposito motivo di appello devoluto sulpunto, oltre che dallo stesso consenso prestato in tal senso dall’imputato: proprio per effettodella decisione assunta in appello, nel caso è infatti venuto meno il profilo ostativorappresentato dalla pena irrogata in primo grado, dando attualità ad una prospettivavalutativa in origine preclusa dal tenore della pena irrogata in primo grado.Per altro verso, non diversamente da quanto accade in primo grado nel caso in cui siapplichi una pena che non superi i quattro anni di reclusione, la Corte di appello aveval’onere di indicare le ragioni che - malgrado la sopravvenuta sussistenza in astratto deipresupposti di legge utili all’applicazione della pena sostitutiva- giustificavano comunque amonte, alla luce del giudizio prognostico di cui all’art. 58 della legge 689 del 1981, laconferma della pena detentiva, rendendo superfluo il meccanismo processuale, soloeventuale, ora disciplinato dal citato comma 4-ter dell’art. 598-bis citato; è quindi fondatal’eccezione di difetto di motivazione, avendo la Corte del merito omesso di indicare le ragioniritenute ostative alla possibile applicazione di una pena sostitutiva scelta tra quelle assentitedall’ordinamento in considerazione della misura della pena detentiva irrogata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di conversione della pena, con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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