CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] PAUSANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 612, co. 2 cod. pen., con rinvio per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riportandosi alla requisitoria in atti. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle memorie depositate a mezzo PEC in data 20/10/2025 e in data 27/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975 (capo1), perché il fatto non sussiste, e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 612 co. 2 cod. pen (capo 2) per mancanza della condizione di procedibilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari, che formula un motivo unico, relativamente al delitto di minaccia aggravata di cui al capo 2, enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Denuncia violazione degli artt. 612 co. 2 e 339 cod. pen., e vizi d ella motivazione , lamentandoche il giudice è giunto al verdetto liberatorio sul rilievo che , non essendo stato contestatoal [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’art. 612, anche l’art. 339 cod. pen., il reato non è punibile, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per difetto della querela di parte, laddove, invece, nell’imputazione,è chiaramente contestato il reato di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen. con la descrizione della minaccia come commessa dall’imputato “munito di bastone e, in seguito, di un grosso coltello da cucina” con il quale “rincorreva e minacciava di morte [OSCURATO:PERSONA] affermando, nello specifico, che non sarebbe riuscito a scamparla e che l’avrebbe ammazzato”. E’ indubbio, quindi, che si tratti di una minaccia aggravata dall’uso di un’arma bianca in ragione della dettagliata descrizione del fatto e del corretto richiamo al secondo comma dell’art.612 cod. pen., con la conseguenza che si tratta di reato procedibile officiosamente. Erroneamente, il Giudice a quo ha ritenuto essere stata contestata la minaccia semplice, e quindi, ha dato rilievo al difetto di querela per tale delitto. 3. Con memoria del 20 ottobre 2025, il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che “l'imputato è stato assolto dall'accusa di aver commesso il reato p. e p. dall'art. 4 legge n. 110/1975 perché il fatto non sussiste, sicché è res iudicata che,nelle medesime circostanze di luogo e di tempo,il [OSCURATO:PERSONA] non portava con sé alcuna arma, per cui la minaccia non può dirsi aggravata e non è procedibile d'ufficio.”, insistendo con memoria del 27/10/2025 con cui ha argomentato che “ giudicare la minaccia aggravata dall’uso dell’arma significa violare il principio del ne bis in idem”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all’art. 612 cod. pen. 2. In premessa, occorre rilevareche , ai sensi dell’art. 593 comma secondo, “ Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo550, commi 1 e 2”; ai sensi dell’art. 550 comma secondo, tra i quali sono compresi, per quanto qui di rilievo, i “delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni”, come la minaccia aggravata, sanzionata, dall’art. 612 cpv. cod. pen.,con la reclusione fino a un anno. 2.1.Venendo in rilievo, nel caso di specie, una sentenza di proscioglimento per un delitto punito con la reclusione inferiore a quattro anni, essanon è appellabile dal Pubblico Ministero, che, invece, al pari del Procuratore generale (art. 608 cod. proc. pen.), può ricorrere per cassazione, secondo la previsione dell’art. 606 comma secondo cod. proc. pen., che consente, appunto, di ricorrere avverso sentenze inappellabili, per uno dei motivi enunciati dalla medesima disposizione di legge,al comma primo. Poiché si tratta di ricorso ordinario per cassazione (non di ricorso immediato, c.d. per saltum, previsto dall’art. 569 cod. proc. pen.)il ricorrente era legittimato a formulare anche censure per vizi della motivazione, consentiti dall’art. 606 co. 1 cod. proc. pen. . 3. Fatta tale premessa, nel merito, come anticipato, il ricorso del Procuratore generale è fondato, laddove denunciala violazione degli artt. 612 co. 2 e 339 cod. pen., e vizi della motivazione, per aver il Tribunale di T empio [OSCURATO:PERSONA] prosciolto l’imputato dal delitto di minaccia aggravata dall’uso di un’arma, sul rilievo che, non essendo stato contestato al [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’art. 612, anche l’art. 339 cod. pen., il reato non è punibile, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per difettodella condizione di procedibilità. 3.1. Come argomentato dal ricorrente, l’aggravante dell’uso dell’arma risulta, invece, legittimamente contestata in fatto,atteso che l’imputazione fa esplicito riferimento , nella descrizione del fatto, all’uso di un bastone ( e di un coltello ) da parte dell’imputato , contestualmente al suo proferire le espressioni minacciose. Si tratta pacificamente di arma, nel cui noverorientrano non solo quelle proprie, ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006 (dep. 2007),Rv. 235776 , secondo cui i ntegra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un bastone). 3.2. Deve aggiungersi che, nella qualificazione giuridica del fatto,il capo di imputazione indica il secondo comma dell’art. 612 cod.pen., che contiene l’espresso richiamo dell’art. 339 cod. pen., laddove punisce più severamente la minaccia grave o ‘fatta in uno dei modi indicati nell'articolo339’. 3.3. Nel caso di specie, è ben possibile la contestazione in fatto della circostanza aggravante in questione, che non ha natura valutativa, cosicchè, secondo le coordinate delineate dalla sentenza delle Sezioni Unite ‘Sorge’(Sez. Un. n. 24906 del 18/04/2019 , Rv. 27543601), laformulazione dell’imputazione è sufficiente a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa con riferimento al complessivo fatto addebitato. 3.4. Come è noto, le Sezioni Unite ‘Sorge’ - che hanno escluso che, in tema di reato di falso in atto pubblico, possa ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma –hanno, tuttavia, avvertito che a conclusioni diverse -nel senso dell'ammissibilità della c.d. "contestazione in fatto" - può giungersi, quando la circostanza aggravante valorizzi "comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. Inquesti casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato" (conf. sez. II, 18/12/2019 (dep. 2020), n. 15999, Rv. 279335). 3.5. Nel caso di specie, trattandosi di un comportamento materiale oggettivamente determinato nella sua materialità (l’essere armato al momento della minaccia) e senza alcun elemento valutativo da sottoporre al vaglio del giudice, la sua esplicitazione è tale da consentire all'imputato l'adeguato esercizio del diritto di difesa. 3.6. Diverso sarebbe, ad abundantiam, il caso in cui, n ell'imputazione , non sia esposta la natura grave dellacondotta, giacchè la contestazione della minaccia grave include componenti valutative che devono trovare esplicita indicazione nell’imputazione, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez.5 n. 25222 del 14/07/2020, Rv. 27959603). 3.7. Quanto al tema posto dalla difesa nella memoria conclusiva, incentrato sulla circostanza che l’assoluzione per l’insussistenza del reato di cui all’art. 4 legge armi non consentirebbe la contestazione dell’aggravante dell’uso dell’arma, nel capo 2 dell’imputazione, si osserva che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità esclude la ricorrenza della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 100/1975 in casi, come quello in disamina, ove lo strumento atto ad offendere sia stato reperito sul posto, rimane il disvalore del reato cui tale condotta accede, rimanendo assorbita la rilevanza penale nell’aggravante che prevede l’uso di tale arma (in tal senso Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Palumbo, Rv. 205926, nonché, Sez. 5, n. 47773 del 24/10/2022, Zarrillo,Rv. 283955, secondo cui il mero rinvenimento di un oggetto atto ad offendere, utilizzato -senza soluzione di continuità - a fini offensivi, non integra alcuna delle condotte alle quali l'art. 4 IL 100/1975 assegna rilevanza penale, ma concorre a segnare il disvalore del reato cui accede, rimanendo assorbita nell'aggravante che quell'uso prevede (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Palumbo, Rv. 205926). 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in altra composizione, ai sensi dell’art. 623 lett. d) cod. proc. pen., che procederà a nuovo giudizio in ordine alla fattispecie di cui all’art. 612 cod. 2 cod. pen. attenendosi alle richiamate coordinate ermeneutiche, da valutarsi alla luce della previsione con la quale l’art. 612, al terzo comma, stabilisce che “Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo339 P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma