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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09206/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/11/2020 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo con riguardo al Mangone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione e la dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso, loppolo Giuseppe per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Roma con sentenza del 27 novembre 2020 riformando parzialmente la sentenza del 31 maggio 20919 del tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi c, g, k, n, q, s, t, u, v, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello, [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza suindicata propongono ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello, [OSCURATO:PERSONA] deducendo ciascuno due motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Si rappresenta che la corte di appello non avrebbe considerato che la gestione dei servizi di compilazione e versamento dei modelli F24 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di Clli il ricorrente era rappresentante legale era stata affidata a società esterna — [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che l'imputato conoscesse dei rapporti tra tale società e la CEDA, società titolare dei crediti ritenuti insussistenti o non spettanti.

Si contesta come apodittica la affermazione di cui alla sentenza per cui la assenza di prova sul pagamento dei contribuiti che la società Astra avrebbe a sua volta dovuto versare all'INPS tramite f24 costituirebbe prova logica della conoscenza da parte de ricorrente della circostanza per cui i contributi erano pagati con crediti inesistenti.

Ciò perché al più si tratterebbe di prova della conoscenza dell'utilizzo di crediti in compensazione.

La conferma deriverebbe anche dalla querela sporta dal ricorrente per i fatti in questione.

4. Con il secondo motivo rappresenta la mancata considerazione, a fronte della esclusione delle attenuanti generiche, della buona fede del ricorrente, della incensuratezza e del fatto per cui non era direttamente dedito alla gestione dei modelli F24.

Inoltre in motivazione non si terrebbe conto della circostanza per cui iI limite normativo da superare deve essere valutato per ogni mcdello F24 mentre l'importo complessivo valorizzato ai fini in contestazione atterrebbe a tutti i 6 modelli F24 di cui al capo di imputazione.5. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge nonché di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.

Si rappresenta che i fatti contestati non sarebbero previsti come reato in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000.

Si contesta che con il rinvio indistinto a considerazioni già espresse in relazione ad altri atti di appello non si comprenderebbe a quali considerazioni si faccia riferimento; inoltre non si comprenderebbe l'illustrazione inerente l'ambito applicativo della norma, delineato peraltro in termini ampi al limite della indeterminatezza della fattispecie come ricostruita.

Si richiamo quindi una pronunzia di legittimità per la quale la norma inerente il reato in contestazione escluderebbe dal suo ambito somme dovute a titolo di contributi previdenziali.

6. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato.

La sentenza non avrebbe affrontato il tema introdotto con atto di appello, circa il limite nella compensazione tra somme dovute e crediti non spettanti o inesistenti che deve essere superato ai fini della configurazione del reato contestato.

Si osserva che consumandosi il reato con la presentazione del modello F24, la valutazione del limite di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 andrebbe effettuata per ogni singolo modello F24 presentato e non per singolo anno di imposta.

Nel caso in esame il limite di legge non sarebbe stato mai superato, perché la somma di euro 153,443,00 contestata al capo O), andrebbe divisa per 6 modelli F24 con altrettanti 6 omessi versamenti senza superamento per ciascuno di essi della soglia di euro

50.000. di cui alla normativa vigente e di euro 150.000 di cui alla novella del 2015.

7. Con il terzo motivo rappresenta l'errata applicazione della legge penale, e vizi di motivazione, riguardo all'elemento psicologico del reato.

Si osserva che la corte di appello non avrebbe considerato che la gestione dei servizi di compilazione e versamento dei modelli [OSCURATO:SOCIETA]. era stata affidata a società esterna - [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che l'imputato conoscesse dei rapporti tra tale società e la CEDA, società titolare dei crediti ritenuti insussistenti o non spettanti, né tale ultima azienda.

Si contesta come apodittica la affermazione di cui alla sentenza per cui solo la prova del pagamento alla Astra dei contribuiti che la società Astra medesima avrebbe a sua volta dovuto versare all'INPS tramite f24 avrebbe potuto costituire prova della buona fede del ricorrente rispetto ad un rapporto istituito con un terzo soggetto infedele.

Ciò perché la mancata prova dei pagamenti alla Astra al più integrerebbe prova della conoscenza da parte dell'amministratore della BSF dell'utilizzo di crediti in compensazione senza che si potesse avere consapevolezza della lro inesistenza o non spettanza.

La conferma deriverebbe anche dalla querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] per i fatti in questione.

8. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, rappresentando che i fatti contestati non sarebbero previsti come reato in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000.

E nel rilevare che il tema, dedotto con atto di appello, non sarebbe stato vagliato dai giudici di merito, si richiama a sostegno di tale tesi per cui le indebite compensazione di cui all'art. 10 quater citato sarebbero riferibili solo a debiti fiscali, con esclusione dal reato di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, una pronunzia di legittimità orientata in tal senso.

9. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si osserva che la gestione dei servizi di compilazione e versamento dei modelli F24 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata affidata a società esterna - [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che l'imputato conoscesse dei rapporti tra tale società e la CEDA, società titolare dei crediti ritenuti insussistenti o non spettanti, né tale ultima azienda.

Si contesta la affermazione di cui alla sentenza per cui la assenza di prova SJI pagamento dei contribuiti che la società Astra avrebbe a sua volta dovuto versare all'INPS tramite f24 non consentiva l'accoglimento dell'appello in tema di insussistenza del dolo del reato.

Ciò perché al più dalla mancata dimostrazione dei predetti pagamenti alla società Astra emergerebbe al più la conoscenza dell'utilizzo di crediti in compensazione.

La conferma della testi difensiva deriverebbe anche dalla querela sporta per i fatti in questione.

10. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

11. [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione.

La corte di appello non si sarebbe espressa sulla eccezione inerente la mancata notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore del ricorrente.

12. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge, con conseguente revoca della disposta confisca, per essere la condotta contestata non prevista come reato, atteso che l'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 punirebbe esclusivamente le indebite compensazioni riguardanti debiti fiscali.

Con esclusione dei debiti dovuti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali.

E al riguardo si richiama una specifica sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2018 nonché una pronunzia di questa Suprema Corte, n. 38042 del 2019.

13. [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo vizi di violazione di legge e di motivazione rappresentando l'intervenuta illegittima sommatoria in ordine al capo d) relativo agli anni 2012 e 2013 sia delle annualità di riferimento che delle somme relative ad ogni annualità, così innalzando la somma da computare rispetto al limite soglia di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000.

E senza considerare il momento consumativo del reato, ovvero quello riconducibile alla data di presentazione degli F24 afferenti a ciascuna annualità in contestazione.

14. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, deducendo la mancata motivazione in ordine alla circostanza per cui il primo giudice non avrebbe sospeso il giudizio per tre mesi al fine di consentire al ricorrente di adempiere all'obbligazione erariale in relazione all'art. 13 del Dlgs. 74/2000.

Inoltre i giudici di merito non avrebbero tenuto conto rispetto all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 delle somme versate medio tempore, così gravando il ricorrente di somme superiori a quelle che avrebbero integrato il prezzo o profitto illegittimamente conseguiti dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato.

Va premesso che emerge una puntuale motivazione, con cui i giudici di merito hanno illustrato le ragioni per cui hanno escluso l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

Desunte logicamente dal ruolo ricoperto dal ricorrente, di direttore amministrativo del gruppo Barani, con funzioni amministrative inerenti i rapporti finanziari e quelli tra clienti e fornitori, autore della stessa delega con cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto il compito di procedere alla predisposizione e invio degli F24 per le somme di cui in contestazione, e dalla assenza di prove in ordine ai pagamenti effettuati dal gruppo Barani alla predetta [OSCURATO:PERSONA], delle somme dovute e in contestazione, che quest'ultima società avrebbe poi dovuto versare con i modelli F24.

A fronte di tale motivazione, da una parte non è in alcun modo configurabile alcuna apoditticità (unico vizio di motivazione dedotto), citata nel prosieguio del motivo in esame, del convincimento così espresso della corte; dall'altra, neppure emerge alcuna violazione di legge, come dedotta, a fronte della coerente e logica ricostruzione operata dalla corte di appello. 5 e„,

2. Anche il secondo motivo, inerente la mancata considerazione, a fronte della esclusione delle attenuanti generiche, della buona fede del ricorrente, della incensuratezza e del fatto per cui non era direttamente dedito alla gestione dei modelli F24, è manifestamente infondato.

La corte ha illustrato le ragioni, riconducibili ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. della gravità del fatto oltre che della intensità del dolo, per cui trova applicazione il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale essa può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 0; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015) Rv. 262031).

Né costituisce alcun deficit rilevante in questa sede, la valutazione del danno operata avendo riguardo alla somma complessiva non versata; laddove il parametro, pure citato per determinare la gravità del danno arrecato, della soglia di punibilità di 50.000 euro, riferibile alle condotte contestate, appare correttamente assunto, posto che rileva ai fini penali l'omesso versamento di un importo che sia annuo, superiore a 50.00 euro. 3.11 primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], di violazione di legge nonché di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, con riguardo alla inapplicabilità, ai fatti contestati, dell'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, è manifestamente infondato.

Il ricorrente, incorrendo in un vizio di specificità estrinseca - non avendo tenuto conto del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425) - si è limitato a condividere e ribadire le ragioni giustificative della sentenza di questa Suprema Corte che ha ritenuto di restringere l'ambito di operatività della norma in questione alle sole somme dovute per debiti tributari; del tutto trascurando di considerare e confutare le motivazioni della corte, che dando atto della predetta decisione di legittimità, ha ritenuto di condividere quelle diverse, plurime e contrastanti, sostenute dal giudice di legittimità con talune pronunzie successive richiamate in sentenza, anche illustrando le ragioni per cui non sarebbero adeguate talune argomentazioni poste a supporto della prima decisione di legittimità citata.

Va aggiunto che il motivo è inammissibile anche per la indistinta citazione dei vizi di motivazione, laddove invece il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329).

In proposito, si è ribadito di recente che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

Infine, considerato che trattasi di questione ripresa da altri ricorrenti, occorre ribadire che questa corte condivide pienamente, per le ragioni anche in parte indicate dalla stessa corte di appello, il principio per cui il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile sia nel caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa (Sez. 6 -, n. 37085 del 28/09/2021 Rv. 281958 - 01; Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020 (dep. 08/01/2021) Rv. 280776 - 01).

4. Con il secondo motivo si osserva da parte della difesa che, consumandosi il reato con la presentazione del modello F24, la valutazione del limite di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 andrebbe effettuata per ogni singolo modello F24 presentato e non per singolo anno di imposta.

Per cui la somma di euro 153,443,00 contestata al capo O), andrebbe divisa per 6 modelli F24 con altrettanti 6 omessi versamenti, senza superamento, per ciascuno di essi, della soglia di euro 50.000 di cui alla normativa vigente all'epoca.

Anche tale censura è manifestamente infondata.

Come noto, si è chiarito che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, r. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, Rv. 274854 - 01).

Cosicchè, a fronte di contributi da versare mensilmente nell'anno, il calc:olo delle somme dovute ed omesse mediante compensazione, da determinarsi avendo riguardo ai crediti insussistenti ovvero non spettanti a tal fine utilizzati, non può che comprendere tutti gli F24 dell'annualità di riferimento presentati nell'ambito e con riguardo alla stessa.

5. Il terzo motivo, inerente l'errata applicazione della legge penale, e vizi di motivazione, riguardo all'elemento psicologico del reato, è anche esso inammissibile a fronte delle adeguate e condivisibili motivazioni espresse sul punto dalla corte di appello, alla stessa stregua di quelle, analoghe, espresse con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] - quanto alla rilevanza del dato del ruolo ricoperto e della mancata consegna delle somme che la società incaricata avrebbe poi dovuto versare in termini di contributi invece di compensare le relative somme con crediti inesistenti - come già in precedenza osservato, e quindi per le sostanziali stesse ragioni già formulate nell'escludere la fondatezza del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rimanda.

6. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e al primo motivo dedotto, inerente vizi di violazione di legge e di motivazione, siccome i fatti contestati non sarebbero previsti come reato in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, esso è inammissibile alla luce delle considerazioni espresse in sede di analisi dell'identico primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia.

Con la precisazione per cui, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, il corrispondente motivo di gravame ha trovato risposta nella generale confutazione delle medesime prospettazioni avanzate sul punto dagli appellanti (pagg. 18 e ss. della sentenza impugnata).

7. Inammissibile è anche il secondo motivo con cui si sono dedotti vizi di violazione di legge e motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, secondo argomentazioni analoghe a quelle che sul medesimo corrispondente punto hanno già proposto [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea.

Cosicchè è sufficiente rinviare, a fronte di una posizione analoga e analoghe se non identiche deduzioni, alle valutazioni già espresse in ordine ai corrispondenti motivi di [OSCURATO:PERSONA] e Andrea, per sancire l'inammissibilità del motivo.

8. Il terzo motivo, inerente la mancata motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è del tutto infondato a fronte di specifica motivazione sul punto.9.

Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla assenza di ogni motivazione circa l'invocata nullità correlata alla dedotta omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore del ricorrente, è inammissibile, sussistendo al contrario specifica motivazione di regolarità della notifica anche al difensore, per nulla confutata.

10. Il secondo motivo, incentrato sulla non riconducibilità della condotta contestata nell'ambito della fattispecie ex art. 10 quater Dlgs. 74/2000 atteso che tale norma punirebbe esclusivamente le indebite compensazioni riguardanti debiti fiscali, è manifestamente infondato per le medesime ragioni sul punto già espresse in ordine ad altri ricorsi (innanzitutto di Antonello e [OSCURATO:PERSONA]), cui si rinvia.

11. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

In particolare la deduzione dell'illegittima sommatoria in ordine al capo erroneamente indicato in ricorso come d), e in realtà corrispondente alla lettera h), delle somme riferite alle annualità del 2012 e del 2013, così da innalzarsi la somma da computare rispetto al limite soglia di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, non trova alcun riscontro; a fronte di un capo di imputazione che specifica gli F24 utilizzati per la compensazione con crediti inesistenti e della precisa illustrazione di cui a pagina 10 della prima sentenza (laddove il tema in questione non trova riscontro nella seconda sentenza, in assenza di gravame corrispondente alla censura qui in esame).

Illustrazione formulata nel senso che per l'anno di imposta 2013 furono presentati 6 F24 corrispondenti a quelli citati nel capo h).

12. Il secondo motivo, riguardante la mancata motivazione in ordine alla circostanza per cui il primo giudice non avrebbe sospeso il giudizio per tre mesi al fine di consentire al ricorrente di adempiere all'obbligazione erariale in relazione all'art. 13 del Dlgs. 74/2000, né i giudici di merito avrebbero tenuto conto rispetto all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 delle somme versate med o tempore, così gravando il ricorrente di somme superiori a quelle che avrebbero integrato il prezzo o profitto illegittimamente conseguiti dal ricorrente, è anche esso inammissibile.

Quanto alla prima censura sopra indicata, occorre premettere che ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Dlgs. 74/2000 "qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo.

In tal caso la prescrizione e' sospesa. [OSCURATO:PERSONA] ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione".

Ebbene mancano, né sono dedotti, i presupposti di applicabilità della suindicata previsione, atteso che dai verbali di udienza a disposizione di questa Corte, esaminabili trattandosi di una questione processuale, emerge che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado non fu prospettata dall'interessato alcuna attività in corso per l'estinzione mediante rateizzazione, del debito tributario.

Nello stesso corrispondente motivo di gravame risulta peraltro l'indicazione di una rateizzazione del debito con l'Amministrazione che sarebbe "transatta a dibattimento già aperto" e dunque oltre il termine di legge previsto per la rivendicata sospensione di tre mesi.

Dunque, la circostanza per cui la Corte di appello ha disatteso la questione, invero neppure dedotta in appello, non assume alcun rilievo, emergendo una questione giuridica di cui risulta la mancanza dei presupposti.

In proposito può rammentarsi che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge„ o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01).

Riguardo alla seconda censura, essa appare meramente valutativa di circostanze di fatto, improponibile quindi, coinne noto, in questa sede, nonché assertiva, in assenza di qualsivoglia dimostrazione puntuale, anche mediante allegazione, delle circostanze dedotte.

13. Deve aggiungersi che, alla luce di quanto sopra specificato, con riguardo alla piena validità del giudizio di responsabilità del Mangone in ordine al capo h), invero relativo a contributi non versati e illecitamente compensati pari ad euro 62.839,00, emerge che la corte di appello, avendo dichiarato, nei confronti del Mangone, non doversi procedere per il reato di cui al capo g) riguardante contributi illecitamente compensati per euro 84.718,00, nel rideterminare l'importo della confisca per equivalente nei limiti di quanto illecitamente compensato solo con riguardo al residuo reato di cui al capo g), ha erroneamente indicato la somma di euro 84.718 invece di quella, corretta, di euro 62.839,00, dovendosi pertanto rettificare ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen. la confisca per equivalente, trattandosi di disposizione di portata sanzionatoria, così erroneamente stabilita per euro 84.718,00, sostituendosi quest'ultima somma con quella di cui al profitto del residuo capo h) pari ad euro 62.839,00.

14. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/11/2020 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo con riguardo al Mangone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione e la dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso, loppolo Giuseppe per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Roma con sentenza del 27 novembre 2020 riformando parzialmente la sentenza del 31 maggio 20919 del tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi c, g, k, n, q, s, t, u, v, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza suindicata propongono ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello, [OSCURATO:PERSONA] deducendo ciascuno due motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato. Si rappresenta che la corte di appello non avrebbe considerato che la gestione dei servizi di compilazione e versamento dei modelli F24 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di Clli il ricorrente era rappresentante legale era stata affidata a società esterna — [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che l'imputato conoscesse dei rapporti tra tale società e la CEDA, società titolare dei crediti ritenuti insussistenti o non spettanti. Si contesta come apodittica la affermazione di cui alla sentenza per cui la assenza di prova sul pagamento dei contribuiti che la società Astra avrebbe a sua volta dovuto versare all'INPS tramite f24 costituirebbe prova logica della conoscenza da parte de ricorrente della circostanza per cui i contributi erano pagati con crediti inesistenti. Ciò perché al più si tratterebbe di prova della conoscenza dell'utilizzo di crediti in compensazione. La conferma deriverebbe anche dalla querela sporta dal ricorrente per i fatti in questione. 4. Con il secondo motivo rappresenta la mancata considerazione, a fronte della esclusione delle attenuanti generiche, della buona fede del ricorrente, della incensuratezza e del fatto per cui non era direttamente dedito alla gestione dei modelli F24. Inoltre in motivazione non si terrebbe conto della circostanza per cui iI limite normativo da superare deve essere valutato per ogni mcdello F24 mentre l'importo complessivo valorizzato ai fini in contestazione atterrebbe a tutti i 6 modelli F24 di cui al capo di imputazione.5. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge nonché di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Si rappresenta che i fatti contestati non sarebbero previsti come reato in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000. Si contesta che con il rinvio indistinto a considerazioni già espresse in relazione ad altri atti di appello non si comprenderebbe a quali considerazioni si faccia riferimento; inoltre non si comprenderebbe l'illustrazione inerente l'ambito applicativo della norma, delineato peraltro in termini ampi al limite della indeterminatezza della fattispecie come ricostruita. Si richiamo quindi una pronunzia di legittimità per la quale la norma inerente il reato in contestazione escluderebbe dal suo ambito somme dovute a titolo di contributi previdenziali. 6. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato. La sentenza non avrebbe affrontato il tema introdotto con atto di appello, circa il limite nella compensazione tra somme dovute e crediti non spettanti o inesistenti che deve essere superato ai fini della configurazione del reato contestato. Si osserva che consumandosi il reato con la presentazione del modello F24, la valutazione del limite di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 andrebbe effettuata per ogni singolo modello F24 presentato e non per singolo anno di imposta. Nel caso in esame il limite di legge non sarebbe stato mai superato, perché la somma di euro 153,443,00 contestata al capo O), andrebbe divisa per 6 modelli F24 con altrettanti 6 omessi versamenti senza superamento per ciascuno di essi della soglia di euro 50.000. di cui alla normativa vigente e di euro 150.000 di cui alla novella del 2015. 7. Con il terzo motivo rappresenta l'errata applicazione della legge penale, e vizi di motivazione, riguardo all'elemento psicologico del reato. Si osserva che la corte di appello non avrebbe considerato che la gestione dei servizi di compilazione e versamento dei modelli [OSCURATO:SOCIETA]. era stata affidata a società esterna - [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che l'imputato conoscesse dei rapporti tra tale società e la CEDA, società titolare dei crediti ritenuti insussistenti o non spettanti, né tale ultima azienda. Si contesta come apodittica la affermazione di cui alla sentenza per cui solo la prova del pagamento alla Astra dei contribuiti che la società Astra medesima avrebbe a sua volta dovuto versare all'INPS tramite f24 avrebbe potuto costituire prova della buona fede del ricorrente rispetto ad un rapporto istituito con un terzo soggetto infedele. Ciò perché la mancata prova dei pagamenti alla Astra al più integrerebbe prova della conoscenza da parte dell'amministratore della BSF dell'utilizzo di crediti in compensazione senza che si potesse avere consapevolezza della lro inesistenza o non spettanza. La conferma deriverebbe anche dalla querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] per i fatti in questione. 8. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, rappresentando che i fatti contestati non sarebbero previsti come reato in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000. E nel rilevare che il tema, dedotto con atto di appello, non sarebbe stato vagliato dai giudici di merito, si richiama a sostegno di tale tesi per cui le indebite compensazione di cui all'art. 10 quater citato sarebbero riferibili solo a debiti fiscali, con esclusione dal reato di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, una pronunzia di legittimità orientata in tal senso. 9. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si osserva che la gestione dei servizi di compilazione e versamento dei modelli F24 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata affidata a società esterna - [OSCURATO:SOCIETA]. - senza che l'imputato conoscesse dei rapporti tra tale società e la CEDA, società titolare dei crediti ritenuti insussistenti o non spettanti, né tale ultima azienda. Si contesta la affermazione di cui alla sentenza per cui la assenza di prova SJI pagamento dei contribuiti che la società Astra avrebbe a sua volta dovuto versare all'INPS tramite f24 non consentiva l'accoglimento dell'appello in tema di insussistenza del dolo del reato. Ciò perché al più dalla mancata dimostrazione dei predetti pagamenti alla società Astra emergerebbe al più la conoscenza dell'utilizzo di crediti in compensazione. La conferma della testi difensiva deriverebbe anche dalla querela sporta per i fatti in questione. 10. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche. 11. [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione. La corte di appello non si sarebbe espressa sulla eccezione inerente la mancata notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore del ricorrente. 12. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge, con conseguente revoca della disposta confisca, per essere la condotta contestata non prevista come reato, atteso che l'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 punirebbe esclusivamente le indebite compensazioni riguardanti debiti fiscali. Con esclusione dei debiti dovuti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. E al riguardo si richiama una specifica sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2018 nonché una pronunzia di questa Suprema Corte, n. 38042 del 2019. 13. [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo vizi di violazione di legge e di motivazione rappresentando l'intervenuta illegittima sommatoria in ordine al capo d) relativo agli anni 2012 e 2013 sia delle annualità di riferimento che delle somme relative ad ogni annualità, così innalzando la somma da computare rispetto al limite soglia di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000. E senza considerare il momento consumativo del reato, ovvero quello riconducibile alla data di presentazione degli F24 afferenti a ciascuna annualità in contestazione. 14. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, deducendo la mancata motivazione in ordine alla circostanza per cui il primo giudice non avrebbe sospeso il giudizio per tre mesi al fine di consentire al ricorrente di adempiere all'obbligazione erariale in relazione all'art. 13 del Dlgs. 74/2000. Inoltre i giudici di merito non avrebbero tenuto conto rispetto all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 delle somme versate medio tempore, così gravando il ricorrente di somme superiori a quelle che avrebbero integrato il prezzo o profitto illegittimamente conseguiti dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato. Va premesso che emerge una puntuale motivazione, con cui i giudici di merito hanno illustrato le ragioni per cui hanno escluso l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Desunte logicamente dal ruolo ricoperto dal ricorrente, di direttore amministrativo del gruppo Barani, con funzioni amministrative inerenti i rapporti finanziari e quelli tra clienti e fornitori, autore della stessa delega con cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto il compito di procedere alla predisposizione e invio degli F24 per le somme di cui in contestazione, e dalla assenza di prove in ordine ai pagamenti effettuati dal gruppo Barani alla predetta [OSCURATO:PERSONA], delle somme dovute e in contestazione, che quest'ultima società avrebbe poi dovuto versare con i modelli F24. A fronte di tale motivazione, da una parte non è in alcun modo configurabile alcuna apoditticità (unico vizio di motivazione dedotto), citata nel prosieguio del motivo in esame, del convincimento così espresso della corte; dall'altra, neppure emerge alcuna violazione di legge, come dedotta, a fronte della coerente e logica ricostruzione operata dalla corte di appello. 5 e„, 2. Anche il secondo motivo, inerente la mancata considerazione, a fronte della esclusione delle attenuanti generiche, della buona fede del ricorrente, della incensuratezza e del fatto per cui non era direttamente dedito alla gestione dei modelli F24, è manifestamente infondato. La corte ha illustrato le ragioni, riconducibili ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. della gravità del fatto oltre che della intensità del dolo, per cui trova applicazione il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale essa può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 0; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015) Rv. 262031). Né costituisce alcun deficit rilevante in questa sede, la valutazione del danno operata avendo riguardo alla somma complessiva non versata; laddove il parametro, pure citato per determinare la gravità del danno arrecato, della soglia di punibilità di 50.000 euro, riferibile alle condotte contestate, appare correttamente assunto, posto che rileva ai fini penali l'omesso versamento di un importo che sia annuo, superiore a 50.00 euro. 3.11 primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], di violazione di legge nonché di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, con riguardo alla inapplicabilità, ai fatti contestati, dell'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, è manifestamente infondato. Il ricorrente, incorrendo in un vizio di specificità estrinseca - non avendo tenuto conto del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425) - si è limitato a condividere e ribadire le ragioni giustificative della sentenza di questa Suprema Corte che ha ritenuto di restringere l'ambito di operatività della norma in questione alle sole somme dovute per debiti tributari; del tutto trascurando di considerare e confutare le motivazioni della corte, che dando atto della predetta decisione di legittimità, ha ritenuto di condividere quelle diverse, plurime e contrastanti, sostenute dal giudice di legittimità con talune pronunzie successive richiamate in sentenza, anche illustrando le ragioni per cui non sarebbero adeguate talune argomentazioni poste a supporto della prima decisione di legittimità citata. Va aggiunto che il motivo è inammissibile anche per la indistinta citazione dei vizi di motivazione, laddove invece il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). In proposito, si è ribadito di recente che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Infine, considerato che trattasi di questione ripresa da altri ricorrenti, occorre ribadire che questa corte condivide pienamente, per le ragioni anche in parte indicate dalla stessa corte di appello, il principio per cui il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile sia nel caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa (Sez. 6 -, n. 37085 del 28/09/2021 Rv. 281958 - 01; Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020 (dep. 08/01/2021) Rv. 280776 - 01). 4. Con il secondo motivo si osserva da parte della difesa che, consumandosi il reato con la presentazione del modello F24, la valutazione del limite di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 andrebbe effettuata per ogni singolo modello F24 presentato e non per singolo anno di imposta. Per cui la somma di euro 153,443,00 contestata al capo O), andrebbe divisa per 6 modelli F24 con altrettanti 6 omessi versamenti, senza superamento, per ciascuno di essi, della soglia di euro 50.000 di cui alla normativa vigente all'epoca. Anche tale censura è manifestamente infondata. Come noto, si è chiarito che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, r. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, Rv. 274854 - 01). Cosicchè, a fronte di contributi da versare mensilmente nell'anno, il calc:olo delle somme dovute ed omesse mediante compensazione, da determinarsi avendo riguardo ai crediti insussistenti ovvero non spettanti a tal fine utilizzati, non può che comprendere tutti gli F24 dell'annualità di riferimento presentati nell'ambito e con riguardo alla stessa. 5. Il terzo motivo, inerente l'errata applicazione della legge penale, e vizi di motivazione, riguardo all'elemento psicologico del reato, è anche esso inammissibile a fronte delle adeguate e condivisibili motivazioni espresse sul punto dalla corte di appello, alla stessa stregua di quelle, analoghe, espresse con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] - quanto alla rilevanza del dato del ruolo ricoperto e della mancata consegna delle somme che la società incaricata avrebbe poi dovuto versare in termini di contributi invece di compensare le relative somme con crediti inesistenti - come già in precedenza osservato, e quindi per le sostanziali stesse ragioni già formulate nell'escludere la fondatezza del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rimanda. 6. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e al primo motivo dedotto, inerente vizi di violazione di legge e di motivazione, siccome i fatti contestati non sarebbero previsti come reato in relazione all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, esso è inammissibile alla luce delle considerazioni espresse in sede di analisi dell'identico primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. Con la precisazione per cui, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, il corrispondente motivo di gravame ha trovato risposta nella generale confutazione delle medesime prospettazioni avanzate sul punto dagli appellanti (pagg. 18 e ss. della sentenza impugnata). 7. Inammissibile è anche il secondo motivo con cui si sono dedotti vizi di violazione di legge e motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, secondo argomentazioni analoghe a quelle che sul medesimo corrispondente punto hanno già proposto [OSCURATO:PERSONA] ed Andrea. Cosicchè è sufficiente rinviare, a fronte di una posizione analoga e analoghe se non identiche deduzioni, alle valutazioni già espresse in ordine ai corrispondenti motivi di [OSCURATO:PERSONA] e Andrea, per sancire l'inammissibilità del motivo. 8. Il terzo motivo, inerente la mancata motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è del tutto infondato a fronte di specifica motivazione sul punto.9. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla assenza di ogni motivazione circa l'invocata nullità correlata alla dedotta omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore del ricorrente, è inammissibile, sussistendo al contrario specifica motivazione di regolarità della notifica anche al difensore, per nulla confutata. 10. Il secondo motivo, incentrato sulla non riconducibilità della condotta contestata nell'ambito della fattispecie ex art. 10 quater Dlgs. 74/2000 atteso che tale norma punirebbe esclusivamente le indebite compensazioni riguardanti debiti fiscali, è manifestamente infondato per le medesime ragioni sul punto già espresse in ordine ad altri ricorsi (innanzitutto di Antonello e [OSCURATO:PERSONA]), cui si rinvia. 11. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. In particolare la deduzione dell'illegittima sommatoria in ordine al capo erroneamente indicato in ricorso come d), e in realtà corrispondente alla lettera h), delle somme riferite alle annualità del 2012 e del 2013, così da innalzarsi la somma da computare rispetto al limite soglia di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, non trova alcun riscontro; a fronte di un capo di imputazione che specifica gli F24 utilizzati per la compensazione con crediti inesistenti e della precisa illustrazione di cui a pagina 10 della prima sentenza (laddove il tema in questione non trova riscontro nella seconda sentenza, in assenza di gravame corrispondente alla censura qui in esame). Illustrazione formulata nel senso che per l'anno di imposta 2013 furono presentati 6 F24 corrispondenti a quelli citati nel capo h). 12. Il secondo motivo, riguardante la mancata motivazione in ordine alla circostanza per cui il primo giudice non avrebbe sospeso il giudizio per tre mesi al fine di consentire al ricorrente di adempiere all'obbligazione erariale in relazione all'art. 13 del Dlgs. 74/2000, né i giudici di merito avrebbero tenuto conto rispetto all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 delle somme versate med o tempore, così gravando il ricorrente di somme superiori a quelle che avrebbero integrato il prezzo o profitto illegittimamente conseguiti dal ricorrente, è anche esso inammissibile. Quanto alla prima censura sopra indicata, occorre premettere che ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Dlgs. 74/2000 "qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa. [OSCURATO:PERSONA] ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione". Ebbene mancano, né sono dedotti, i presupposti di applicabilità della suindicata previsione, atteso che dai verbali di udienza a disposizione di questa Corte, esaminabili trattandosi di una questione processuale, emerge che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado non fu prospettata dall'interessato alcuna attività in corso per l'estinzione mediante rateizzazione, del debito tributario. Nello stesso corrispondente motivo di gravame risulta peraltro l'indicazione di una rateizzazione del debito con l'Amministrazione che sarebbe "transatta a dibattimento già aperto" e dunque oltre il termine di legge previsto per la rivendicata sospensione di tre mesi. Dunque, la circostanza per cui la Corte di appello ha disatteso la questione, invero neppure dedotta in appello, non assume alcun rilievo, emergendo una questione giuridica di cui risulta la mancanza dei presupposti. In proposito può rammentarsi che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge„ o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01). Riguardo alla seconda censura, essa appare meramente valutativa di circostanze di fatto, improponibile quindi, coinne noto, in questa sede, nonché assertiva, in assenza di qualsivoglia dimostrazione puntuale, anche mediante allegazione, delle circostanze dedotte. 13. Deve aggiungersi che, alla luce di quanto sopra specificato, con riguardo alla piena validità del giudizio di responsabilità del Mangone in ordine al capo h), invero relativo a contributi non versati e illecitamente compensati pari ad euro 62.839,00, emerge che la corte di appello, avendo dichiarato, nei confronti del Mangone, non doversi procedere per il reato di cui al capo g) riguardante contributi illecitamente compensati per euro 84.718,00, nel rideterminare l'importo della confisca per equivalente nei limiti di quanto illecitamente compensato solo con riguardo al residuo reato di cui al capo g), ha erroneamente indicato la somma di euro 84.718 invece di quella, corretta, di euro 62.839,00, dovendosi pertanto rettificare ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen. la confisca per equivalente, trattandosi di disposizione di portata sanzionatoria, così erroneamente stabilita per euro 84.718,00, sostituendosi quest'ultima somma con quella di cui al profitto del residuo capo h) pari ad euro 62.839,00. 14. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i rico
Sentenza Cassazione n. 09206/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris