CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 05275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], n. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 316/21 della Corte di appello di Genova del 08/02/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Massa il 3 aprile 2019 che aveva stabilito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) d. Igs. n. 285 del 1982 Codice della Strada (capo A) e al delitto di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen. (capo B), condannandolo alle pene di due anni di reclusione (capo B) e di un mese di arresto e 1.200,00 di ammenda (capo A). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 88 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per difetto d'imputabilità dovuta allo stato di alterazione psicofisica al momento del fatto derivante da ubriachezza. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 89 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della corrispondente riduzione di pena. 2.3. Carenza di motivazione sulla richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio (sic) avanzata nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Esso si basa su censure costituenti pedissequa replica di quelle formulate con l'atto di appello e dalla Corte di merito adeguatamente vagliate e congruamente disattese e che poggiano tutte sull'immotivato assunto che l'imputato fosse incapace di intendere e di volere, totalmente o parzialmente, al momento del fatto, da cui l'invocazione alternativa dell'esimente di cui all'art. 88 e dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. Da quanto, invece, emerge da entrambe le sentenze di merito, egli era stato semplicemente colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di una autovettura, in quel frangente tentando goffamente e infruttuosamente di corrompere uno degli agenti della [OSCURATO:PERSONA] che l'avevano appena sottoporlo a test alcolemico e si accingevano a redigere gli atti procedurali conseguenti; né è risultata altrimenti provata l'assunzione di farmaci, incidente sulle sue facoltà intellettive, rimasta, pertanto, allo stadio di mera asserzione difensiva.Pienamente conformi alla specificità della vicenda sostanziale ed alle risultanze dibattimentali si sono, dunque rivelate, le determinazioni dei giudici dei RA(.44, e SIA precedenti gradi di giudizio sia con riferimento al rigettoYdi procedere ad accertamento peritale sullo stato di imputabilità sia riguardo al merito delle statuizioni assunte, insuscettibili di critica sotto il profilo della logicità delle considerazioni svolte. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 13 gennaio 2022 Il consi