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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15934/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 3942/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., gia' [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del Data pubblicazione 18/05/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7286/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA che chiede l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7286/2018, pubblicata il 19.11.2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza n. 17587/2012 del Tribunale di Roma e in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 90.311,40, per aver negoziato presso un proprio sportello n. 32 assegni di traenza non trasferibili del predetto complessivo importo, emessi da [OSCURATO:PERSONA] su richiesta e provvista, alcuni da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assegni che sono stati pagati a soggetto diverso dal beneficiario.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il giudice d’appello ha ritenuto che Poste italiane s.p.a. non avesse adottato la diligenza necessaria nell’identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell’assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti.

In proposito, la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell’assegno presso l’[OSCURATO:PERSONA], mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione dell’assegno) avrebbero dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] ad un controllo maggiormente accurato nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari.

Inoltre, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse seguito nella identificazione dei beneficiari degli assegni le modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo documento di indentità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell’istituto nella negoziazione degli assegni.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. , affidandolo a tre motivi.

Unipol SAI [OSCURATO:SOCIETA] (nel frattempo subentrata all’appellante) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 comma 2° cod. civ.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Espone la ricorrente di aver correttamente negoziato gli assegni di cui è causa, presentati in originale e privi di alterazione, avendo provveduto ad una accurata identificazione dei beneficiari attraverso l’acquisizione in copia e la trascrizione degli estremi del documento identificativo e del codice fiscale del soggetto interessato.

La ricorrente, inoltre, da un lato, evidenzia di non essere soggetta all’osservanza delle circolari ABI (né nell’accordo [OSCURATO:PERSONA] – ABI era prevista l’acquisizione di un doppio documento di identificazione dotato di fotografia), dall’altro, che la carta d’identità (cui sono equiparati altri documenti, tra cui la patente di guida) costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale, come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss.

ED n. 773/1931, art. 1 lett c) e d) DPR n. 445/2000, art. 292 ED n. 635/40.

La idoneità e sufficienza della carte d’identità è stata, peraltro, ribadita dal legislatore con la normativa antiriciclaggio ex d.lgs n. 231/2007, con la quale sono state stabilite le regole di condotta che gli istituti di credito devono seguire per identificare la clientela . [OSCURATO:PERSONA] hanno dunque dimostrato di aver diligentemente svolto il controllo sulla regolarità formale del titolo, che non presentava segni di alterazione, e dell’identità del prenditore dell’assegno per cui è causa, essendo l’identificazione avvenuta tramite documento di identità che non risultava contraffatto o oggetto di furto.

2. Il primo motivo è fondato.

In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 34107/2019, che avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176 comma 2° cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisce une vera e F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019).

Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente" (cfr. anche, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato il contrasto dell’interpretazione della Corte d’Appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176 comma 2 cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare) sia sufficientemente specifica.

In particolare, come già anticipato, la ricorrente ha evidenziato che la carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss.

RD n. 773/1931, art. 1 lett c) e d) DPR n. 445/2000, art. 292 RD n. 635/40).

Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d’appello, l’istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di Data pubblicazione 18/05/2022 credito devono identificare la clientela. [OSCURATO:PERSONA] condivide pienamente tale impostazione.

Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti).

Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo.

Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all’esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l’art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo.

E’, invece, imposto, alla lett b) della stessa norma che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.

Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass.n. 6349/2021).

Ne consegue che l’impostazione della Corte d’Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d’Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d’Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell’assegno (concomitanza dell’apertura del libretto postale con la negoziazione dell’assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l’apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria).

La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell’apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1189 e 1992 cod. civ..

Espone la ricorrente che il pagamento dei titoli è avvenuto nei confronti dei traenti/prenditori effettivi degli assegni e non nei confronti di persona diversa dal prenditore, come previsto dall’art. 43 comma 2° L.A.

Ne consegue che è stata integrata la fattispecie di cui all’art. 1189 cod. civ. per il prodursi dell’effetto liberatorio del debitore che paga a creditore apparente.

Evidenzia, inoltre, che la banca cui sia stato presentato un assegno bancario ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, coincidente con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 qualificata idonea ad evidenziare il falso con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni di oltre contraffazione dei titoli.

3. Il motivo è infondato.

Le censure della ricorrente sono infondate nella prima parte (violazione artt. 1189 e 1992 cc) atteso che questa Corte (vedi.

Cass.

SU 12477/2018) ha chiarito che il disposto di cui all’art. 43, secondo comma, legge ass.

«regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, c.c., sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma, c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave».

Ne consegue che, a differenza di queste ultime fattispecie, la responsabilità ex art. 43 comma 2° legge citata, nascendo, ai sensi dell’art. 1176 comma 2° cod. civ. dalla qualità di operatore professionale dell’istituto di credito, si configura anche in caso di colpa lieve.

Inoltre, le censure della ricorrente si appalesano inammissibili nella seconda parte, laddove si sostiene che il pagamento sarebbe stato eseguito in favore degli effettivi beneficiari degli assegni, dato che ciò contrasta con il contrario accertamento in fatto da parte dei giudici di merito.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 1973/156, dei DD.MM. del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e 26 febbraio 2004, degl iartt.1227,1218, 2043, 2056 cod. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 spedizione del titolo, avvenuta con la posta ordinaria e non con l’assicurata, ricorrendo, pertanto una fattispecie del concorso colposo del danneggiato.

5. Il motivo è inammissibile.

Posto che la sentenza impugnata non fa alcun riferimento a tale questione, la ricorrente non ha neppure dedotto di averla sottoposta all’esame dei giudici di merito, e, a maggiore ragione, non sono quindi stati specificati in quali atti processuali e in quali precisi termini la stessa problematica sarebbe stata sollevata (vedi Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, infondato il secondo, inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3942/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., gia' [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del Data pubblicazione 18/05/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7286/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA che chiede l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7286/2018, pubblicata il 19.11.2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza n. 17587/2012 del Tribunale di Roma e in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 90.311,40, per aver negoziato presso un proprio sportello n. 32 assegni di traenza non trasferibili del predetto complessivo importo, emessi da [OSCURATO:PERSONA] su richiesta e provvista, alcuni da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assegni che sono stati pagati a soggetto diverso dal beneficiario.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il giudice d’appello ha ritenuto che Poste italiane s.p.a. non avesse adottato la diligenza necessaria nell’identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell’assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti. In proposito, la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell’assegno presso l’[OSCURATO:PERSONA], mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione dell’assegno) avrebbero dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] ad un controllo maggiormente accurato nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari. Inoltre, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse seguito nella identificazione dei beneficiari degli assegni le modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo documento di indentità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell’istituto nella negoziazione degli assegni. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. , affidandolo a tre motivi. Unipol SAI [OSCURATO:SOCIETA] (nel frattempo subentrata all’appellante) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 comma 2° cod. civ.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Espone la ricorrente di aver correttamente negoziato gli assegni di cui è causa, presentati in originale e privi di alterazione, avendo provveduto ad una accurata identificazione dei beneficiari attraverso l’acquisizione in copia e la trascrizione degli estremi del documento identificativo e del codice fiscale del soggetto interessato. La ricorrente, inoltre, da un lato, evidenzia di non essere soggetta all’osservanza delle circolari ABI (né nell’accordo [OSCURATO:PERSONA] – ABI era prevista l’acquisizione di un doppio documento di identificazione dotato di fotografia), dall’altro, che la carta d’identità (cui sono equiparati altri documenti, tra cui la patente di guida) costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale, come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. ED n. 773/1931, art. 1 lett c) e d) DPR n. 445/2000, art. 292 ED n. 635/40. La idoneità e sufficienza della carte d’identità è stata, peraltro, ribadita dal legislatore con la normativa antiriciclaggio ex d.lgs n. 231/2007, con la quale sono state stabilite le regole di condotta che gli istituti di credito devono seguire per identificare la clientela . [OSCURATO:PERSONA] hanno dunque dimostrato di aver diligentemente svolto il controllo sulla regolarità formale del titolo, che non presentava segni di alterazione, e dell’identità del prenditore dell’assegno per cui è causa, essendo l’identificazione avvenuta tramite documento di identità che non risultava contraffatto o oggetto di furto. 2. Il primo motivo è fondato. In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 34107/2019, che avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176 comma 2° cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisce une vera e F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019). Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente" (cfr. anche, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato il contrasto dell’interpretazione della Corte d’Appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176 comma 2 cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare) sia sufficientemente specifica. In particolare, come già anticipato, la ricorrente ha evidenziato che la carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. RD n. 773/1931, art. 1 lett c) e d) DPR n. 445/2000, art. 292 RD n. 635/40). Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d’appello, l’istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di Data pubblicazione 18/05/2022 credito devono identificare la clientela. [OSCURATO:PERSONA] condivide pienamente tale impostazione. Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all’esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l’art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E’, invece, imposto, alla lett b) della stessa norma che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass.n. 6349/2021). Ne consegue che l’impostazione della Corte d’Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d’Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d’Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell’assegno (concomitanza dell’apertura del libretto postale con la negoziazione dell’assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l’apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell’apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1189 e 1992 cod. civ.. Espone la ricorrente che il pagamento dei titoli è avvenuto nei confronti dei traenti/prenditori effettivi degli assegni e non nei confronti di persona diversa dal prenditore, come previsto dall’art. 43 comma 2° L.A. Ne consegue che è stata integrata la fattispecie di cui all’art. 1189 cod. civ. per il prodursi dell’effetto liberatorio del debitore che paga a creditore apparente. Evidenzia, inoltre, che la banca cui sia stato presentato un assegno bancario ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, coincidente con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 qualificata idonea ad evidenziare il falso con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni di oltre contraffazione dei titoli. 3. Il motivo è infondato. Le censure della ricorrente sono infondate nella prima parte (violazione artt. 1189 e 1992 cc) atteso che questa Corte (vedi. Cass. SU 12477/2018) ha chiarito che il disposto di cui all’art. 43, secondo comma, legge ass. «regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, c.c., sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma, c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave». Ne consegue che, a differenza di queste ultime fattispecie, la responsabilità ex art. 43 comma 2° legge citata, nascendo, ai sensi dell’art. 1176 comma 2° cod. civ. dalla qualità di operatore professionale dell’istituto di credito, si configura anche in caso di colpa lieve. Inoltre, le censure della ricorrente si appalesano inammissibili nella seconda parte, laddove si sostiene che il pagamento sarebbe stato eseguito in favore degli effettivi beneficiari degli assegni, dato che ciò contrasta con il contrario accertamento in fatto da parte dei giudici di merito. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 1973/156, dei DD.MM. del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e 26 febbraio 2004, degl iartt.1227,1218, 2043, 2056 cod. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3942/2019 Numero sezionale 914/2022 Numero di raccolta generale 15934/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 spedizione del titolo, avvenuta con la posta ordinaria e non con l’assicurata, ricorrendo, pertanto una fattispecie del concorso colposo del danneggiato. 5. Il motivo è inammissibile. Posto che la sentenza impugnata non fa alcun riferimento a tale questione, la ricorrente non ha neppure dedotto di averla sottoposta all’esame dei giudici di merito, e, a maggiore ragione, non sono quindi stati specificati in quali atti processuali e in quali precisi termini la stessa problematica sarebbe stata sollevata (vedi Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430). Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, infondato il secondo, inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Roma così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
Sentenza Cassazione n. 15934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris