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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33311/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18354/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] S. LUCIA 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2554/2023 depositata il 06/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con l’atto di citazione in data 26.4.2016 la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] esponeva di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della complessiva somma di €. 235.000,00 quale importo portato da una cambiale all’ordine della banca emessa dalla debitrice (dichiarata fallita in data 7.7.2011) e recante le sottoscrizioni per avallo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’attrice proponeva pertanto azione nei confronti dei già menzionati avallanti per il pagamento della predetta somma di € 235.000,00.

Aggiungeva che i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1956) e [OSCURATO:PERSONA] avevano posto in essere numerosi atti dispositivi di natura patrimoniale per sottrarre gli immobili alla garanzia del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e degli altri creditori. [OSCURATO:PERSONA] pertanto conveniva innanzi al [OSCURATO:PERSONA] (1956), GiovanniMusto e [OSCURATO:PERSONA] , la società GAMUS di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (1978) , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir condannare [OSCURATO:PERSONA] (1956), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 235.000,00 e dichiarare la nullità per simulazione nei confronti della Banca di un serie di atti di vendita; in via gradata, per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti della Banca, degli stessi atti dispositivi.

Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] (1978), [OSCURATO:PERSONA], e GiovanniMusto, quali parti di alcuni atti dispositivi ed impugnavano sotto diversi profili la domanda proposta dalla Banca; [OSCURATO:PERSONA], disconosceva la sottoscrizione per avallo della cambiale ad esso riferita ed eccepiva l’estinzione della pretesa creditoria della Banca nei suoi confronti; tutti i convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti per la domanda di simulazione o di inefficacia, insistendo pertanto per il rigetto di ogni domanda proposta dalla Banca.

Con sentenza del 16/07/2021 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto la simulazione e, in subordine, la revocatoria di alcuni atti.

Accoglieva la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, lo condannava al pagamento della somma di euro 235.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza e fino al soddisfo.

Rigettava le domande di simulazione proposte dalla Banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978).

Accoglieva le domande revocatorie, ai sensi della norma di cui all’art.2901 c.c., proposte da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978) parte degli atti di alienazione e provvedeva sulle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1978) e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli del 16/07/2021, chiedendone la riforma.

Nel giudizio di appello, si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. in ragione della titolarità del credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del garante [OSCURATO:PERSONA] esponendo che a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell’art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], la titolarità “pro- soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell’atto di cessione.

Con sentenza emessa del 06/06/2023 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall’interventore.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1978) e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] decisione Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art.390 cpc, in considerazione del fatto che è stato raggiunto un accordo con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ha rinunciato al ricorso e agli atti del giudizio avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 06.06.2023 a ciò a definizione del procedimento sub RG 770/2022, pendente innanzi a questa Corte (RG 18354/2023).

La rinuncia non risulta accettata.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18354/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] S. LUCIA 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2554/2023 depositata il 06/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con l’atto di citazione in data 26.4.2016 la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] esponeva di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della complessiva somma di €. 235.000,00 quale importo portato da una cambiale all’ordine della banca emessa dalla debitrice (dichiarata fallita in data 7.7.2011) e recante le sottoscrizioni per avallo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’attrice proponeva pertanto azione nei confronti dei già menzionati avallanti per il pagamento della predetta somma di € 235.000,00. Aggiungeva che i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1956) e [OSCURATO:PERSONA] avevano posto in essere numerosi atti dispositivi di natura patrimoniale per sottrarre gli immobili alla garanzia del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e degli altri creditori. [OSCURATO:PERSONA] pertanto conveniva innanzi al [OSCURATO:PERSONA] (1956), GiovanniMusto e [OSCURATO:PERSONA] , la società GAMUS di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (1978) , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir condannare [OSCURATO:PERSONA] (1956), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 235.000,00 e dichiarare la nullità per simulazione nei confronti della Banca di un serie di atti di vendita; in via gradata, per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti della Banca, degli stessi atti dispositivi. Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] (1978), [OSCURATO:PERSONA], e GiovanniMusto, quali parti di alcuni atti dispositivi ed impugnavano sotto diversi profili la domanda proposta dalla Banca; [OSCURATO:PERSONA], disconosceva la sottoscrizione per avallo della cambiale ad esso riferita ed eccepiva l’estinzione della pretesa creditoria della Banca nei suoi confronti; tutti i convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti per la domanda di simulazione o di inefficacia, insistendo pertanto per il rigetto di ogni domanda proposta dalla Banca. Con sentenza del 16/07/2021 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto la simulazione e, in subordine, la revocatoria di alcuni atti. Accoglieva la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, lo condannava al pagamento della somma di euro 235.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza e fino al soddisfo. Rigettava le domande di simulazione proposte dalla Banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978). Accoglieva le domande revocatorie, ai sensi della norma di cui all’art.2901 c.c., proposte da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978) parte degli atti di alienazione e provvedeva sulle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1978) e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli del 16/07/2021, chiedendone la riforma. Nel giudizio di appello, si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. in ragione della titolarità del credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del garante [OSCURATO:PERSONA] esponendo che a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell’art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], la titolarità “pro- soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell’atto di cessione. Con sentenza emessa del 06/06/2023 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall’interventore. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1978) e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] decisione Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art.390 cpc, in considerazione del fatto che è stato raggiunto un accordo con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ha rinunciato al ricorso e agli atti del giudizio avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 06.06.2023 a ciò a definizione del procedimento sub RG 770/2022, pendente innanzi a questa Corte (RG 18354/2023). La rinuncia non risulta accettata. Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così dec
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