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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 35081/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16101/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elett.te domiciliat o in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e lettivamente domiciliatiin Roma, viale delle Milizie n. 34 , presso l o studio de l l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e dife nde con l ’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrenti – Oggetto: s.r.l. resp. liquidatore AC-12/10/2022 r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 360 /201 9 della Corte di appello di Firenze , Sezione prima civile, depositata in data 18 febbraio2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva r espinto la sua domanda di risarcimento del danno, originariamente proposta contro Ca rlo Baroni, deceduto nelle more del giudizio e dante causa degli odierni controricorrenti, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., cui si addebitava di aver dato corso alla liquidazione del patrimonio sociale e cancellato la società dal Registro delle imprese nonostante la pendenza del giudizio relativo al credito vantato dall’odierno ricorrente nei confronti della società, senza tenerne in alcun modo conto.

2. [OSCURATO:PERSONA], Laura B aroni e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso.

3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto che: a) priva di fondamento fosse la censura avverso la statuita prescrizione dell’azione, siccome il relativo termine – previsto dall’allora vigente art. 2456 cod. civ. – decorreva dal giorno della cancellazione della società dal Registro delle imprese e non già, come preteso nell’atto di appello , dall’infruttuoso tentativo di esecuzione forzata successivamente conclusosi nei confrontidella società; b) altrettanto infondata fosse r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la censura nei riguardi della affermata carenza di allegazione, primaancora che di prova, in ordine all a sussistenza di un attivo accantonabile all’epoca della chiusura del bilancio di liquidazione, con la conseguente mancanza di prova del nesso di causalità tra l’omessa considerazionedel credito litigioso a opera del liquida tore e il danno dedotto, consistente nel mancato pagamento del credito dell’appellante.

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: « I - V iolazione e falsa applicazione dell’art.2456 c.c. ante riforma in combinato disposto con l'articolo 2947 c.c. ( a rt. 360 n. 3 C.P.C. ) - errata individuazione del dies a quo della prescrizione», deducendo l’erroneità della sentenza per avere omesso di considerare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, interpretando la disciplina antecedente alla riforma societaria del 2003, affermava che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l'estinzione, la quale si verificava unicamente con l'esaurimento di tutti i rapporti patrimoniali a essa facenti capo, con la conseguenza che, in caso di sopravvenienze passive , i creditori sociali rimasti insoddisfatti potevano agire direttamente nei confronti della società in persona del liquidatore e, unitamente o disgiuntamente a tale azione, proporre l’ azione di responsabilità nei confronti del liquidatore in caso di suo comportamento colposo; da tanto derivava,nel caso di specie , che il fatto storico della cancellazione della società dal registro delle imprese non aveva alcun effetto estintivo, essendo all’epoca pendente il r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio avente ad oggetto il debito sociale vantato dal ricorrente,idoneo come tale ad assicurare la sopravvivenza della società; né ta l e provvedimento di cancellazione poteva avere alcun rilievo ai fini della prescrizione, che nel caso di specie aveva iniziato a decorrere solo quando il fatto illecito del liquidatore era diventato conoscibile, con l'infruttuoso tentativo di esecuzioneforzata nei confronti della società. b.

Secondo m otivo: « II - V iolazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. ante riforma in combinato disposto con gli articoli 2 043 3 2697 c.c. (art. 360 n. 3 C.P.C.) - errata individuazione dell’onere della prova», deducendo l’erroneità della sentenza per avere male interpretato il contenuto dell'onere probatorio gravante sul creditore sociale che agisca nei confronti del liquidatore, dovendo lo stesso identificarsi nell'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva sufficiente a soddisfare il proprio credito invece distribuita ai soci, oppure nella sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo, nella specie essendo stata pienamente provata la consapevolezza del liquidatore dell'esistenza del debito societario nei confronti del ricorrente in conseguenza della pendenza del relativo contenziosogiudiziale al momento della cancellazione dal Registro delle imprese.

2. I l ricors o non p uò trovare accoglimento .

3. I l primo motivo è in fondato.

La Corte di appello ha rilevato l’avvenuta prescrizione del diritto azionato , facendo decorrere il relativo termine iniziale dal giorno d e lla cancellazione della società dal Registro delle imprese, ritenendo a tal fine ininfluen te la pendenza del contenzios o che ved e va coinvolta la società medesima.

Tale interpretazione è corretta , dovendo considerarsi r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che, per principio generale ( art. 2935 cod. civ.) , ogni diritto inizia a prescriversi “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” .

Nella specie, l’art. 2456, secondo comma, cod. civ. nel testo ante riforma del 2003 , applica bile ratione temporis alla fattispecie (risultandola società cancellata nel 1998), prevedeva che “ Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti… nei confronti dei liquidatori… ”.

Ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale del termine di prescrizione rispetto alla questione oggetto di lite ( id est : la decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità contro il liquidatore), ciò che rileva è solo l’accertamento della data dell’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Rispetto a tale oggettivo accertamento, non ha alcuna rilevanza la diversa questione degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, e segnatamente la questione deglieffetti dell’estinzione della società per effetto dell’ intervenuta cancellazione.

Come attenta dottrina, già prima della Riforma delle società commerciali del 2003, non ha mancato di osservare, l’art. 2456, secondo comma, cod. civ. non si occupa della (e dunque non presuppone la) estinzione della società , ma solo degli effetti della sua cancellazione; una volta intervenuta la quale – in questi termini è circoscritto il dato normativo – i creditori sociali possono agire… verso i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da questiultimi.

In tali termini, quindi, da un lato lo stesso ricorrente ammette (a pag. 8 del ricorso ) che il dato dell’ avvenuta cancellazione era conosciuto nella specie ; dall’altro, del tutto incongruamente, pretende di introdurre nella questione in oggetto il tema della “conoscibilità” da parte del creditore dell’illecito addebitato al liquidatore.

Ma tale prospettaz ione, che mutua il r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canone applicabile alla distinta azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 cod. civ., è pr iva di fondamento .

Invero, nell’archetipo dell’art. 2394 cod. civ. la proponibilità dell’azione –e quindi, ex art.2395 cod.civ., il dies a quo della decorrenza della prescrizione della relativa azione – è collocata nel momento in cui il patrimonio sociale“risulta” insufficiente al pagamento dei crediti sociali, quindi nel giorno in cui i creditori possono ragionevolmente rendersi conto di tale insufficienza, con evidente spazio per un accertamento in concreto della conoscibilità dell’evento .

Diversamente, la azione per cui è causa era (ed è) proponibile “dopo la cancellazione della società” dal Registro delle imprese, il cui effetto legale pubblicitario rende oggettivamente e per presunzione normativa conoscibile il relativo dato a tutti gli interessati.

Tanto determina che la decorrenza della prescrizione dell’azione qui fatta valere sia automatica al verificarsi del relativo presupposto legale .

L a tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe per conseguenza un inammissibile effetto abrogativo della chiara e inequivocabilelettera dell’art. 2456 cod. civ.

Rettamente dunque, nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva a sua volta accertato in fatto (accertamento rimasto incontroverso) che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata posta in liquidazione in data 22 luglio 2003 ed era stata cancellata dal Registro delle imprese il 16 dicembre 1998, laddove l’azione per cui è causa era stata introdotta con citazione notificata in data 6 dicembre 2007, quando il termine di p resc r i z ione quinquennale, decorrente appunto dallacancellazione, era ampiamente decorso.

4. Il secondo motivo è inammissibi le , atteso che, essendo la sentenza impugnata chiaramente motivata sulla base di due r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] distinterationes decidendi (la prescrizione del diritto fatto valere e l’insussistenza della responsabilità del liquidatore nel caso concreto), la correttezza della prima ratio, come conseguenza dell’infondatezza del primo motivo, comporta che , in alcun caso , quanto dedotto con il secondo motivo sarebbe in grado di determinare la cassazione della pronuncia impugnata , con il conseguentevenir meno dell’interesse a ricorrere sul punto.

5. La soccombenza regola le spese di fase, nella misura liquidata in dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrented i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto(Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16101/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elett.te domiciliat o in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e lettivamente domiciliatiin Roma, viale delle Milizie n. 34 , presso l o studio de l l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e dife nde con l ’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrenti – Oggetto: s.r.l. resp. liquidatore AC-12/10/2022 r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 360 /201 9 della Corte di appello di Firenze , Sezione prima civile, depositata in data 18 febbraio2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva r espinto la sua domanda di risarcimento del danno, originariamente proposta contro Ca rlo Baroni, deceduto nelle more del giudizio e dante causa degli odierni controricorrenti, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., cui si addebitava di aver dato corso alla liquidazione del patrimonio sociale e cancellato la società dal Registro delle imprese nonostante la pendenza del giudizio relativo al credito vantato dall’odierno ricorrente nei confronti della società, senza tenerne in alcun modo conto. 2. [OSCURATO:PERSONA], Laura B aroni e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. 3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto che: a) priva di fondamento fosse la censura avverso la statuita prescrizione dell’azione, siccome il relativo termine – previsto dall’allora vigente art. 2456 cod. civ. – decorreva dal giorno della cancellazione della società dal Registro delle imprese e non già, come preteso nell’atto di appello , dall’infruttuoso tentativo di esecuzione forzata successivamente conclusosi nei confrontidella società; b) altrettanto infondata fosse r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la censura nei riguardi della affermata carenza di allegazione, primaancora che di prova, in ordine all a sussistenza di un attivo accantonabile all’epoca della chiusura del bilancio di liquidazione, con la conseguente mancanza di prova del nesso di causalità tra l’omessa considerazionedel credito litigioso a opera del liquida tore e il danno dedotto, consistente nel mancato pagamento del credito dell’appellante. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « I - V iolazione e falsa applicazione dell’art.2456 c.c. ante riforma in combinato disposto con l'articolo 2947 c.c. ( a rt. 360 n. 3 C.P.C. ) - errata individuazione del dies a quo della prescrizione», deducendo l’erroneità della sentenza per avere omesso di considerare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, interpretando la disciplina antecedente alla riforma societaria del 2003, affermava che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l'estinzione, la quale si verificava unicamente con l'esaurimento di tutti i rapporti patrimoniali a essa facenti capo, con la conseguenza che, in caso di sopravvenienze passive , i creditori sociali rimasti insoddisfatti potevano agire direttamente nei confronti della società in persona del liquidatore e, unitamente o disgiuntamente a tale azione, proporre l’ azione di responsabilità nei confronti del liquidatore in caso di suo comportamento colposo; da tanto derivava,nel caso di specie , che il fatto storico della cancellazione della società dal registro delle imprese non aveva alcun effetto estintivo, essendo all’epoca pendente il r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio avente ad oggetto il debito sociale vantato dal ricorrente,idoneo come tale ad assicurare la sopravvivenza della società; né ta l e provvedimento di cancellazione poteva avere alcun rilievo ai fini della prescrizione, che nel caso di specie aveva iniziato a decorrere solo quando il fatto illecito del liquidatore era diventato conoscibile, con l'infruttuoso tentativo di esecuzioneforzata nei confronti della società. b. Secondo m otivo: « II - V iolazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. ante riforma in combinato disposto con gli articoli 2 043 3 2697 c.c. (art. 360 n. 3 C.P.C.) - errata individuazione dell’onere della prova», deducendo l’erroneità della sentenza per avere male interpretato il contenuto dell'onere probatorio gravante sul creditore sociale che agisca nei confronti del liquidatore, dovendo lo stesso identificarsi nell'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva sufficiente a soddisfare il proprio credito invece distribuita ai soci, oppure nella sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo, nella specie essendo stata pienamente provata la consapevolezza del liquidatore dell'esistenza del debito societario nei confronti del ricorrente in conseguenza della pendenza del relativo contenziosogiudiziale al momento della cancellazione dal Registro delle imprese. 2. I l ricors o non p uò trovare accoglimento . 3. I l primo motivo è in fondato. La Corte di appello ha rilevato l’avvenuta prescrizione del diritto azionato , facendo decorrere il relativo termine iniziale dal giorno d e lla cancellazione della società dal Registro delle imprese, ritenendo a tal fine ininfluen te la pendenza del contenzios o che ved e va coinvolta la società medesima. Tale interpretazione è corretta , dovendo considerarsi r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che, per principio generale ( art. 2935 cod. civ.) , ogni diritto inizia a prescriversi “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” . Nella specie, l’art. 2456, secondo comma, cod. civ. nel testo ante riforma del 2003 , applica bile ratione temporis alla fattispecie (risultandola società cancellata nel 1998), prevedeva che “ Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti… nei confronti dei liquidatori… ”. Ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale del termine di prescrizione rispetto alla questione oggetto di lite ( id est : la decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità contro il liquidatore), ciò che rileva è solo l’accertamento della data dell’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese. Rispetto a tale oggettivo accertamento, non ha alcuna rilevanza la diversa questione degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, e segnatamente la questione deglieffetti dell’estinzione della società per effetto dell’ intervenuta cancellazione. Come attenta dottrina, già prima della Riforma delle società commerciali del 2003, non ha mancato di osservare, l’art. 2456, secondo comma, cod. civ. non si occupa della (e dunque non presuppone la) estinzione della società , ma solo degli effetti della sua cancellazione; una volta intervenuta la quale – in questi termini è circoscritto il dato normativo – i creditori sociali possono agire… verso i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da questiultimi. In tali termini, quindi, da un lato lo stesso ricorrente ammette (a pag. 8 del ricorso ) che il dato dell’ avvenuta cancellazione era conosciuto nella specie ; dall’altro, del tutto incongruamente, pretende di introdurre nella questione in oggetto il tema della “conoscibilità” da parte del creditore dell’illecito addebitato al liquidatore. Ma tale prospettaz ione, che mutua il r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canone applicabile alla distinta azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 cod. civ., è pr iva di fondamento . Invero, nell’archetipo dell’art. 2394 cod. civ. la proponibilità dell’azione –e quindi, ex art.2395 cod.civ., il dies a quo della decorrenza della prescrizione della relativa azione – è collocata nel momento in cui il patrimonio sociale“risulta” insufficiente al pagamento dei crediti sociali, quindi nel giorno in cui i creditori possono ragionevolmente rendersi conto di tale insufficienza, con evidente spazio per un accertamento in concreto della conoscibilità dell’evento . Diversamente, la azione per cui è causa era (ed è) proponibile “dopo la cancellazione della società” dal Registro delle imprese, il cui effetto legale pubblicitario rende oggettivamente e per presunzione normativa conoscibile il relativo dato a tutti gli interessati. Tanto determina che la decorrenza della prescrizione dell’azione qui fatta valere sia automatica al verificarsi del relativo presupposto legale . L a tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe per conseguenza un inammissibile effetto abrogativo della chiara e inequivocabilelettera dell’art. 2456 cod. civ. Rettamente dunque, nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva a sua volta accertato in fatto (accertamento rimasto incontroverso) che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata posta in liquidazione in data 22 luglio 2003 ed era stata cancellata dal Registro delle imprese il 16 dicembre 1998, laddove l’azione per cui è causa era stata introdotta con citazione notificata in data 6 dicembre 2007, quando il termine di p resc r i z ione quinquennale, decorrente appunto dallacancellazione, era ampiamente decorso. 4. Il secondo motivo è inammissibi le , atteso che, essendo la sentenza impugnata chiaramente motivata sulla base di due r.g. n. 16101/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] distinterationes decidendi (la prescrizione del diritto fatto valere e l’insussistenza della responsabilità del liquidatore nel caso concreto), la correttezza della prima ratio, come conseguenza dell’infondatezza del primo motivo, comporta che , in alcun caso , quanto dedotto con il secondo motivo sarebbe in grado di determinare la cassazione della pronuncia impugnata , con il conseguentevenir meno dell’interesse a ricorrere sul punto. 5. La soccombenza regola le spese di fase, nella misura liquidata in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrented i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto(Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d
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